Sentenza 23 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 5997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5997 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
5997 /01 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL OPO LA CORTE CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 7914/98 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere Cron. 12912 Dott.Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 02/02/01 Dott.Saverio TOFFOLI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AB EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell'avvocato LEPORE GAETANO, rappresentato e difeso dall'avvocato GRAMMATICA GIOVANNI B., giusta delega in atti;
-- ricorrente
contro
-INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI 559 ANTONIETTA, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta -1- 1 delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 3221/97 del Tribunale di GENOVA, depositata il 13/11/97 R.G.N. 4087/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato GRAMMATICA;
udito l'Avvocato PONTURO per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Genova EN CC, titolare di un'impresa edile, proponeva opposizione contro un decreto ingiuntivo e un'ordinanza- ingiunzione con cui l'Inps stava facendo valere nei suoi confronti crediti, rispettivamente, per contributi omessi e per le inerenti sanzioni amministrative, in riferimento al periodo 1.11.1989 – 30.6.1990 e ai lavoratori Calogero AZ, - ES BO e IT TT, il quale ultimo era deceduto per essere caduto da un ponteggio in un cantiere in cui erano in corso di esecuzione, ad opera della stessa impresa CC, lavori relativi alla facciata di un palazzo. A fondamento dell'opposizione, il CC contestava che effettivamente i tre lavoratori potessero essere considerati suoi dipendenti ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 in tema di divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, come sostenuto dall'Inps sulla base di un rapporto dell'Ispettorato del lavoro, perché egli aveva conferito, con un appalto legittimo, al AZ e al BO, soci di fatto, lavori riguardanti l'allestimento dei ponteggi e la tinteggiatura, nell'ambito dei lavori, assunti in appalto dall'impresa dell'esponente, di risistemazione della facciata di un immobile. L'Inps resisteva alle opposizioni, che venivano rigettate dal Pretore, con sentenza confermata in sede di appello dal locale Tribunale. Nella qualificazione dei rapporti tra il CC da un lato e il AZ e il BO dall'altro, il giudice di merito riteneva contestabile l'applicabilità dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, per il difetto di un rapporto trilatero, poiché i lavoratori in questione avevano rapporti diretti con il CC, dividendosi tra loro il compenso da quest'ultimo corrisposto, pur Słu 3 potendo poi portare in cantiere altri collaboratori che li aiutassero nell'esecuzione dei lavori loro affidati;
il Tribunale riteneva tuttavia che dovesse ritenersi la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e non di appalto, poiché: a) il CC aveva sempre impartito disposizioni sulle concrete modalità di esecuzione del lavoro non solo ai propri dipendenti, ma anche al AZ e al BO, nel quadro di una collaborazioni tra tutti gli operai ed un intervento personale dello stesso CC, per quanto riguarda il montaggio dei ponteggi;
b) tutta l'attrezzatura era di proprietà del CC, compresa la pittura, salvo il possesso personale da parte del AZ e degli altri di un'attrezzatura minima (chiavi da ponteggi, tronchesini e pennelli); c) AZ, BO e TT seguivano lo stesso orario di lavoro dei dipendenti del CC;
d) il loro compenso era fissato a cottimo e non complessivamente;
e) i medesimi non possedevano una struttura d'impresa, ma la semplice attrezzatura dei piccoli artigiani, inadeguata allo svolgimento dei lavori in cui erano impiegati. Circa la posizione del TT, il Tribunale osservava che dalle risultanze istruttorie emergeva una sorta di sua dipendenza dal BO o dal AZ, i quali, in base agli accordi con il CC, potevano portare altri collaboratori, e di fatto si erano accordati con il TT su come dividersi il lavoro e il compenso. Il Tribunale, comunque, rigettava l'opposizione anche con riferimento alla posizione relativa al TT, rilevando che ammessa anche una sua assunzione da parte del BO o del AZ il CC doveva rispondere - anche rispetto al medesimo dell'osservanza degli obblighi del datore di lavoro, stante il disposto dell'art. 1227, secondo comma, c.c. Per la cassazione di questa sentenza ha ricorso il CC. L'Inps ha resistito con controricorso. STU MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, con specifico riferimento all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, e vizio di motivazione, deducendo la carenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per l'attribuzione agli elementi emersi in corso di causa di un significato del tutto errato e inconciliabile con le emergenze processuali, e la falsa applicazione della legge n. 1369/1960, il cui art. 1 presuppone l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro. In particolare, dal rapporto dell'Ispettorato del lavoro era in realtà emersa l'esistenza di un contratto di appalto e la qualità di appaltatore di lavori (e non di lavoratore) del AZ, che aveva una sua squadra, ed anche il possesso di una loro attrezzatura da parte del AZ del BO. L'esclusione della rilevanza probatoria, riguardo all'acquisto della pittura, della fattura e della bolla di accompagnamento intestate alla ditta BO, d'altra parte, era censurabile per la sua abnormità, mentre non era stato preso in esame il dato dell'iscrizione alla camera di commercio delle ditte di AZ, BO e TT. E poiché i primi due non potevano ritenersi dipendenti del ricorrente, era inficiato anche il ragionamento relativo alla posizione del terzo. Il ricorso non è fondato. E' opportuno premettere che nel presente giudizio l'accertamento della natura dei rapporti tra il ricorrente e AZ, BO e TT (che non hanno assunto la qualità di parti) ha carattere incidentale, essendo strumentale all'accertamento relativo alle pretese dell'Inps nei confronti dell'attuale ricorrente, basate sulla sussistenza di rapporti di lavoro subordinato. Il giudice di merito ha escluso la sussistenza di un contratto di appalto - e implicitamente anche di lavoro autonomo tra il ricorrente e i tre lavoratori in - STU questione, affermando la configurabilità invece della responsabilità,quale datore di lavoro, del CC. Con il ricorso dichiaratamente si lamenta l'attribuzione da parte del giudice di merito di un significato “errato e inconciliabile con le emergenze processuali" agli elementi emersi in corso di causa. E' opportuno allora puntualizzare che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatti dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Sez. Un. n. 5802/1998). In particolare i rilievi del ricorrente circa l'esistenza di una squadra del AZ con la posizione di ques'ultimo quale appaltatore di lavori, l'esistenza di un contratto di appalto (con il che ci riferisce specificamene alla esistenza di un testo contrattuale), la “logicità" della collaborazione del CC nello svolgimento dei lavori, l'esistenza di attrezzature di proprietà del AZ e del BO, non sono tali, stante anche la loro genericità ed apoditticità, da potere inficiare in questa sede gli accertamenti e le valutazioni al riguardo compiuti dal giudice di merito, peraltro sorretti da una motivazione adeguata. Anche sulla 6 STU proprietà della pittura;
i rilievi, peraltro non decisivi, del ricorrente, si scontrano con un accertamento puntuale basato sull'istruttoria orale e sullo stesso contenuto +del contratto scritto. D'altra parte, la doglianza relativa alla mancata considerazione della reale esistenza delle ditte dei tre lavoratori e della loro .*. iscrizione alla camera di commercio è priva del requisito della autosufficienza del ricorso per cassazione (non essendo precisata la relativa fonte di prova), oltre a riguardare elementi privi del carattere della decisività nella presente controversia. Quanto alla doglianza di falsa applicazione dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, sorretta dalla sola specificazione che questo vieta di affidare in appalto l'esecuzione di “mere prestazioni di lavoro”, va rilevato, a parte la evidente inesattezza del riferimento normativo con riferimento almeno alle posizioni del AZ e del BO, che l'accertamento compiuto dal giudice di merito ha proprio messo in luce come oggetto dei rapporti, siano state mere prestazioni lavorative, rese secondo le richieste e le disposizioni anche specifiche del datore di lavoro, nell'ambito di modalità caratteristiche dei rapporti di lavoro subordinato, in assenza di un'organizzazione di impresa e dei rischi tipici del contratto d'appalto e del contratto d'opera. Riguardo alla posizione del TT, il ricorrente in concreto contesta il ragionamento compiuto dal giudice di merito solo quanto alla premessa relativa alla accertata posizione di lavoratori dipendenti del AZ e del BO, mentre, in particolare non articola censure relativamente alla ritenuta rilevanza del diposto dell'art. 1227, secondo comma, c.c. Poiché l'accertamento circa la posizione di dipendenti del AZ e BO è in questa sede confermato, deve rigettarsi anche la censura relativa alla posizione del TT. STU Il ricorso va dunque rigettato. Per le spese del giudizio si applica il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in L. 17.000 oltre L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 2 febbraio 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Vincenzo Cresse Sales Toffer. Helle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 APR. 2001 oggi, A M E IL CANCELLIERE R P I U S D A , 0 T S 1 S R 3 O M H O O L . 3 A C L T T 5 , R O . A B A ' S I N L E D L P 3 S E A I 7 D - T N S I 8 - G S O 1 O P N 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T I S N E E R A I G S L E E D L R E O D