Sentenza 19 novembre 2002
Massime • 1
Non è qualificabile come ingiusta - e pertanto non dà titolo alla corrispondente riparazione - la detenzione patita per effetto di un legittimo ordine di esecuzione, la cui sospensione, richiesta per il conseguimento di una misura alternativa, sia stata disposta tardivamente. (V. Corte cost., 25 luglio 1996 n. 310).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2002, n. 42903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42903 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 19/11/2002
1. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - N. 3514
3. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 011966/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER NT N. IL 03/04/1959;
avverso ORDINANZA del 14/01/2002 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio GALASSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 14 gennaio 2002, il tribunale di Milano, in veste di giudice dell'esecuzione, dichiarava non luogo a provvedere in ordine all'incidente di esecuzione proposto da ER EL avverso il rigetto della dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena da lei presentata ai sensi dell'art. 94 DPR n. 309/90. Nell'ordinanza si faceva rilevare che l'incidente di esecuzione risultava proposto il 2 novembre 2001 e che, dopo questa data, e precisamente il 5 dicembre 2001, la IE era stata scarcerata per sospensione dell'esecuzione della pena, sicché era venuto meno l'interesse ad impugnare il precedente provvedimento di rigetto. Ricorre per Cassazione la IE, deducendo, sotto il profilo della carenza di motivazione, che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi sul merito dell'incidente di esecuzione proposto, sussistendo un suo interesse concreto a far rilevare l'illegittimità del protrarsi della sua detenzione in carcere, ai fini del risarcimento ex art. 314 c.p.p. Nell'atto di impugnazione la ricorrente sottolineava come sia la giurisprudenza costituzionale che quella di legittimità avevano da tempo equiparato la situazione di chi fosse rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario a quella di chi avesse subito una detenzione a causa di una misura cautelare risultata successivamente iniqua. Tale equiparazione, ad avviso della ricorrente, era ravvisabile anche tra un ordine di esecuzione arbitrario e il diniego illegittimo dell'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 94 DPR n. 309/90. 2. Il ricorso non è fondato.
La Corte costituzionale, con decisione del (18) 25 luglio 1996, n. 310 (in Cass. pen. mass. ann., 1997, p. 14, n. 5) ha dichiarato illegittimo l'art. 314 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione, precisando che non appariva giustificato un trattamento discriminatorio tra chi aveva sofferto una detenzione ingiustamente a causa di una misura cautelare poi risultata iniqua e chi era rimasto vittima di un ordine di esecuzione illegittimo, adottato cioè sull'errata premessa che la sentenza di condanna fosse divenuta definitiva, anche alla luce della legge-delega del 1987, che lasciava trasparire l'intento del legislatore delegante di non introdurre, su questo piano, ingiustificate differenziazioni tra custodia cautelare ed esecuzione di pena detentiva.
Secondo la ricorrente, tale equiparazione dovrebbe ripetersi, allo stesso fine del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, tra chi è rimasto vittima di un ordine di esecuzione illegittimo (che, ora, dopo la decisione del supremo giudice delle leggi, ha visto riconosciuto il suo diritto all'equa riparazione) e chi, come appunto la ricorrente, si è visto illegittimamente rigettato un ordine di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art.94 DPR n. 309/90. Ma questa tesi appare chiaramente destituita di giuridico fondamento, sol che si consideri la diversità delle due situazioni prese in esame e la conseguente assenza di una disparità di trattamento tra esse. Nel caso di un ordine di esecuzione illegittimo si è in presenza di una sentenza definitiva di condanna che viene successivamente rimossa in assenza di un giudizio di revisione conclusosi con il proscioglimento, mentre nel secondo caso, quando cioè il giudice dell'esecuzione nega la sospensione dell'esecuzione della pena, l'ordine di esecuzione è del tutto legittimo e la detenzione patita non può certo divenire ingiusta solo perché il condannato non è messo in condizione di usufruire di una misura alternativa come quella prevista dall'art. 94 DPR n. 309/90, secondo il disposto dell'art. 656 comma 5 c.p.p. Correttamente quindi il tribunale di Milano ha ravvisato l'insussistenza di un interesse della condannata ad impugnare l'originaria decisione di rigetto della sospensione dell'esecuzione della pena: interesse che, essendo condizione di ammissibilità di qualunque impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e, come tale, deve persistere al momento della decisione, con la conseguenza che l'impossibilità pratica di eliminare la lesione del diritto o dell'interesse originariamente perpetrato non è sufficiente di per sè ad integrare il vantaggio in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito dall'art. 568 comma 5 c.p.p. che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale.
Il ricorso deve essere dunque rigettato, con le conseguenze precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2002