Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 499
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Sentenza 15 gennaio 2001

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In tema di responsabilità professionale la relazione tra gli artt. 1176 e 2236 cod. civ. è di integrazione per complementarietà e non già per specialità, cosicché vale come regola generale quella della diligenza del buon professionista (art. 1176, comma secondo) con riguardo alla natura dell'attività prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norma dell'art. 2236 cod. civ., delimitando la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave.

In tema di responsabilità professionale la relazione tra gli artt. 1176 e 2236 cod. civ. è di integrazione per complementarietà e non già per specialità, cosicché vale come regola generale quella della diligenza del buon professionista (art. 1176, comma secondo) con riguardo alla natura dell'attività prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norma dell'art. 2236 cod. civ., delimitando la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 499
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 499
Data del deposito : 15 gennaio 2001

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