Sentenza 15 gennaio 2001
Massime • 2
In tema di responsabilità professionale la relazione tra gli artt. 1176 e 2236 cod. civ. è di integrazione per complementarietà e non già per specialità, cosicché vale come regola generale quella della diligenza del buon professionista (art. 1176, comma secondo) con riguardo alla natura dell'attività prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norma dell'art. 2236 cod. civ., delimitando la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave.
In tema di responsabilità professionale la relazione tra gli artt. 1176 e 2236 cod. civ. è di integrazione per complementarietà e non già per specialità, cosicché vale come regola generale quella della diligenza del buon professionista (art. 1176, comma secondo) con riguardo alla natura dell'attività prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norma dell'art. 2236 cod. civ., delimitando la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
PREMA DI CASSAZIONE O L 4 L 7 3 O B N E E E N O N I ) Z 1 E 1 A - C R 1 T LA C A SEZ NE4 9 9 / 0 1 2 S P I . I G L D E 9 R E 3 IC A E D D 6 E IU 4 T , G N E E E .mi Sigg dagli Ill .ri Magistrati: T S N Oggetto E R I N A S Dot . Vito Somministrazione di energia GIUSTINIANI Presidente elettrica. Restituzione di quote-prezzo. Dott. Giovanni Silvio coco Consigliere R.G.N. 21568/98 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere TALEVI Rel. Consigliere 1.10737 Cron.Dott. Alberto Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 02/02/01 ORD INANZA sul ricorso proposto da: ENEL S.P.A., con sede in Roma, in persona dell'Ing. Danilo Severini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI JANARI, che la difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RI IC;
intimato avverso la sentenza n. 1788/97 del Giudice di pace di CATANZARO, emessa il 15/10/97 e depositata 1'11/11/97 (R.G. 4504/97); 2001 udita la relazione della causa svolta nella camera di Ord 52 1 consiglio TALEVI;
lette le Generale dichiari di legge. il 02/02/01 dal Consigliere Dott. Alberto conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si l'estinzione del processo con le conseguenze 2 ORDINANZA Rilevato che l'ENEL s.p.a. proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza 15.10 - 11.11.97 nei confronti di AR HE;
rilevato che detto ricorrente ENEL s.p.a. ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
ritenuto che
detta rinuncia deve considerarsi rituale;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese in quanto la controparte non ha svolto attività processuale;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma il 2.2.2001. IL PRESIDENTE Vilofientinious Giovanni Giambattista thy IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Oggi, lì - 4 APR. 2001 IL CANCELLIERE O L 4 Giovannt Giambattista L 7 3 O . E ) B T E N R E , E N C O O 1 E C A 9 N 9 P O 1 I I - Z 1 D 1 A - R E 1 T 2 S C I I . G L D E U 9 R I 3 A G E D E 6 E 4 T N . N T T E T S S R E I ( A