Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2002, n. 14980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14980 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 4 98 0/02 Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE or Decoro. sta dagli Dett. Vincenzo R.G.N. 6931/00Presidente BALDASSARRE B - Rel. Consigliere Cron.35097 Dott. NT VELLA Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Ud.09/07/02 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: PI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 16/20, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MARANELLA, difeso dall'avvocato GIUSEPPE SPARANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CANCELLERIA D'AGOSTINO LUNA;
- intimata avverso la sentenza n. 36/99 del Giudice di pace di ATRI, depositata il 27/04/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1101 udienza del 09/07/02 dal Consigliere Dott. NT -1- VELLA;
udito l'Avvocato SPARANO GIUSEPPE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per ✓ rigettoinammissibilità o rigetto del ricorso. M -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ND UP, con atto notificato il 9 aprile 1998, citò, davanti al Giudice di pace di Atri. Luna D'GO,moglie del proprio fratello premorto AR, chiedendone la condanna a pagargli la somma di 500.790 lire, oltre agli intercssi. A sostegno della domanda affermò che l'importo di denaro preteso costituiva la quota, a carico della convenuta, delle spese da lui erogate, in parte per il funerale di suo padre NT UP, e in parte per tributi e tasse vari relativi all'ap= partamento da quest'ultimo occupato in vita. La D'GO, costituitasi in giudizio, chiese la sospensione del processo, sostenendo che doveva essere preliminarmen- te decisa altra causa instaurata dall'attore davanti al Tribunale di Teramo per la divisione dei beni ereditari del genitore. e, nel merito, il rigetto della domanda. Con sentenza del 27 aprile 1999, il Giudice di pace ha respinto la domanda. Dopo avere esclusa l'esistenza delle condi- zioni richieste per la sospensione del processo, ha ritenuto, per presunzione, che AR UP, marito della convenu- ta, non era stato chiamato in vita all'eredità del di lui padre, non essendosi verificata la devoluzione del patrimonio ere= ditario ai successibili (art.457 cod. civ.), e. pertanto, il suo diritto di succedere si era trasmesso per rappresentazione ai propri discendenti legittimi ( i figli MA, NT e OS AR) ma non al coniuge al quale le disposizioni degli art.467 e 468 non si applicano. ND UP ricorre per cassazione con due motivi. La D'GO non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIOINE Con i due connessi motivi del ricorso si denunzia la violazione degli art.24 della Costituzione e 311 e 313 del codice di procedura civile, in relazione all'art.360 dello stesso codice e si sostiene che il Giudice di pace, senza precisare se deci= deva la causa secondo equità o diritto, e incorrendo nella violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto c il pronunciato (art. 112 cod.proc.civ.), ha respinto la domanda, avendo applicato dei criteri assolutamente arbitrari e illo- gici. perché, sull'erronco presupposto che AR UP non era succeduto al padre defunto, ha negato la legittima= zione passiva della moglie convenuta in giudizio. Invece, essendo pacifico che NT UP, era morto il 3 ottobre 1989, senza lasciare testamento, e il figlio AR, era deceduto il 30 settembre dell'anno seguente, la D'GO, come suo coniuge.era legittimata passiva dell'azione promossa per il rimborso richiesto, e, per altro, il credito del ricor- rente era stato contestato da costei solo per gli interessi. Si aggiunge che la condanna dell'attore al pagamento delic spc- se del giudizio è iniqua, e lo è anche per l'importo liquidato, in rapporto al valore della lite. Il ricorso è infondato. Nella specie, poiché la pretesa economica non eccedeva i due milioni di lire, deve ritenersi che il Giudice di pace abbia deciso la causa secondo equità ai sensi dell'art. 113 cod. proc.civ.("Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede i due milioni di lire"), pur non essendosi fatta menzione in sentenza dell'adozione di tale criterio, perché si deve presumere, come più volte affermato da questa Corte, che il giudice di pace, quando decida controversie che non superino il valore di due milioni di lire, abbia ritenuto la corrispondenza delle norme di diritto applicate alle re= gole dell'equità" (conf.sent.nn. 7515 del 2001,4326 del 2000 e sz.un.716 del 1999). Ritenuto che il Giudice di pace abbia decisa la causa secondo equità, deve trovare applicazione il fermo principio di di= ritto secondo cui in tale ipotesi le sentenze sono impugnabili con il ricorso per cassazione soltanto per violazione di nor- me processuali,per inesistenza o insanabile contraddittorietà della motivazione, ovvero per inosservanza o falsa applica- zione della Costituzione e delle norme comunitarie se di rango superiore a quelle ordinarie (conf.sent.sez un.n.716 del 1999 e sez.3^n.7511 del 2001). In base a detto principio deve escludersi che vi sia stata la violazione dell'art.24 della Costituzione, solo genericamente denunziata, così come non si rinviene alcuna inosservanza delle norme degli art. 112 (estrapetizione) e 91 del codice di procedura civile. In particolare quest'ultima è stata ritualmente applicata, essendosi poste le spese a carico dell'attore soccombente, mentre per quel che concerne il "quantum", la doglianza non è specifica ed è, quindi, inammissibile. Gli errori in iudicando denunziati non possono, poi, essere presi in considerazione, perché, per l'anzidetto principio, il giudizio di equità sfugge, per sua natura, a ogni rivalutazione. Né è ravvisabile l'inesistenza o contraddittorietà della motivazione, avendo il Giudice di pace adeguatamente esposto le ragioni della sua pronuncia, dettata da criteri di equità e non da regole di diritto. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non si deve emettere alcun provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimata 4 ) 7 O É 3 L C L controricorso, né partecipato alla discussione orale. A O , P 1 B 9 I E 9 P. T.. M. E D 1 - N E 1 O 1 I C - I Z 1 la Corte rigetta il ricorso. A D 2 R . U T I L S I 9 G Roma 9 luglio 2002. G 3 E E E R N . 6 A Il presidente. 4 T Il consigliere estensore. D . S I E (dott. V.Baldassarre) T (dott. A. Vella) ( T T N R E A S E IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma CANCELLIERECTC1 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania