Sentenza 23 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2004, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
1 1 50 704 ) 4 A 7 . S n S 7 8 A T 2 9 T S T 1 S O o I A z P r G R a M I E T m REPUBBLICA ITALIANA ' Oggetto L R L 6 Modifica condizioni L A I A e separaz. personale. I D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO g D g N , e E L G O T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 O L 1 N . L t r E A O A S ( D B E SEZIONE PRIMA CIVILE R.G.N.2829/02 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Cron. 2268 Dott. Giovanni Losavio Presidente Rep. Dott. Vincenzo Proto Consigliere Ud. 07/07/03 Dott. M. Gabriella Luccioli Consigliere Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. Dott. Luigi Macioce Consigliere ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: PI AF, elettivamente domiciliato in Roma, via U. Lilloni, n. 146, presso l'Avvocato Gerardo D'Aiuto, rappresentato e difeso dall'Avvocato Loreto D'Aiuto, per procura speciale in calce al ricorso ricorrente
contro
D'AN ER, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Diziani, n. 19, presso l'Avvocato Giuseppe Malta che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso controricorrente - 2 3 5 0 0 9 2 M 1 avverso il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello di Salerno in camera di consiglio il 13.11.2001, deposita- to il 25.11.2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica Relatore Cons. Giuseppe Vitoudienza del 7.7.2003 dal Antonio Magno;
Uditi, per il ricorrente, l'Avvocato Loreto D'Aiuto; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per la diu ammissibilità °, in subordine, ildichiarazione rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con distinti ricorsi diretti al tribunale di Sala - Consilina, successivamente riuniti, i coniugi separati PI AF e D'AN ER chiesero la modi- fica delle condizioni della separazione consensuale, omologata il 7.10.2000 dallo stesso tribunale, in virtù della quale le figlie minorenni GR e Martina erano state affidate alla madre ed erano stati disci- plinati i diritti di visita del padre, obbligatosi anche a versare un contributo mensile di Lire 400.000 per il mantenimento delle figlie;
l'uso della casa Co- niugale era stato regolato mediante ripartizione degli ambienti fra i coniugi, con altre disposizioni accesso- rie riguardanti l'uso di beni mobili ed immobili. " C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Prima Sez\Prima Sez 2003\13 Udienza 7-7-200319 Sept 2829- 02 PI D'AN.doc G. Losavio pres.G. Magno est. Pagina 2 di 7 La D'AN chiese in particolare che, fermo restando 1'affidamento a lei stessa delle bambine, fosse limi- tato il tempo di visita del padre e fosse assegnata a lei per intero la casa coniugale, con modifica di alcu- ne condizioni della separazione riguardanti l'attribu- zione esclusiva di beni materiali. Lo PI chiese, invece, l'affidamento a sé delle bambine, asserendo che queste non erano ben curate dalla madre, e l'assegna- zione della casa coniugale, dimostrando disponibilità per il riconoscimento di un ampio diritto di visita al genitore non affidatario.
2. Avverso il decreto in data 17.10.2000, con cui il tribunale di Sala Consilina, accogliendo per quanto di 5 ragione i ricorsi riuniti, aveva in principalità affidato le bambine alla madre ed assegnato a questa la casa coniugale, PI AF propose reclamo alla corte d'appello, chiedendo che il provvedimento impu- gnato fosse dichiarato nullo, per la mancata parteci- pazione del pubblico ministero alla procedura, e, in subordine, che fosse modificato nel senso già indicato nel ricorso, ritenendo che l'affidamento delle figlie alla D' AN fosse contrario al loro interesse ed una retta interpretazione delleinconciliabile con risultanze processuali. 3.- Con decreto depositato il 25.11.2001, la corte F C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Prima Sez\Prima Sez 2003\13 Udienza 7-7-2003\9 Sent 2829- 02 PI D'AN.doc G. Losavio pres.G. Magno est. Pagina 3 di 7 d'appello di Salerno, sulle conclusioni precisate da entrambe le parti e dal pubblico ministero, rigettò il reclamo e compensò interamente fra le parti private le spese del grado, avendo ritenuto, in ordine al primo motivo, che i ricorsi delle parti ed i pedissequi decreti del presidente del tribunale erano stati regolarmente comunicati al procuratore della Repub- blica, che vi aveva apposto il visto, a nulla rilevando la mancata partecipazione concreta del pubblico ministero alle udienze, ma essendo sufficiente, per la validità dei provvedimenti, la corretta informazione all'organo pubblico circa la pendenza della lite;
e che, quanto al merito, la decisione del tribunale risultava adottata in piena conformità all'interesse delle bambine ed in consonanza con le risultanze probatorie acquisite, fra le quali figurava un'indagine socio-ambientale svolta da un'assistente sociale, da cui non emergeva alcuna controindicazione a carico della D'AN quale affidataria;
né, peraltro, specifiche indicazioni ostative а tale soluzione erano state provate dallo stesso reclamante. 4.- Per la cassazione di detto decreto PI propone ricorso, affidato a tre motivi, cui AF resiste, mediante controricorso notificato il 27.2. 2002, D'AN ER. 7 C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze Prima Sez\Prima Sez 2003 13 Udienza 7-7-2003\9 Sent 2829- 02 PI D'AN.doc G. Losavio pres.G. Magno est. Pagina 4 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE 5.- Si deve preliminarmente dichiarare l'inammissibi- lità del controricorso, perché notificato al ricorrente in data 27.2.2002, oltre il termine di cui all'articolo 370, 1°co., c.p.c., scaduto il 26.2.2002, giorno non festivo (martedì), essendo stato notificato il ricorso in data 17.1.2002. -6. Col primo motivo il ricorrente censura il decreto impugnato per violazione dell'articolo 710 c.p.c., in ordine alla ritenuta ininfluenza sulla validità della decisione di primo grado della mancata partecipazione del pubblico ministero al giudizio, in cui si discu- teva, fra l'altro, della modifica di provvedimenti riguardanti la prole minorenne;
caso in cui tale partecipazione devesi ritenere obbligatoria, in virtù della sentenza n. 416/1992 della corte costituzionale, che dichiarò illegittima la norma citata nella parte in cui non la prevedeva. 6.1.- Il motivo è inammissibile, perché non contiene alcuna crítica rivolta alla motivazione di rigetto fornita dalla corte d'appello (essere la partecipazione del pubblico ministero, ai procedimenti in cui è soddisfatta dalla comunicazione degliobbligatoria, atti al suo ufficio, per l'eventuale effettivo inter- vento, a nulla rilevando poi la mancata presenza in C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze Prima Sez\Prima Sez 2003 13 Udienza 7-7-2003\9 Sent 2829- 02 PI- D'AN.doc G. Losavio pres.G. Magno est. Pagina 5 di 7 aula: conforme a Cass. nn. 571/2000, 12456/1999, 7603/ 1998, 3818/1995, 951/1994, 4236/1990), risolvendosi la censura nella pura e semplice ripetizione del corri- spondente motivo di reclamo avverso la decisione di primo grado. 7.- Col secondo motivo si denunzia errata inter- pretazione delle prove acquisite e "mancanza assoluta di sintonia tra elementi di prova e decisione".
7.1. Anche questo motivo, investendo essenzialmente la motivazione del decreto, e più precisamente - anche se in termini generici e non autosufficienti. il giudizio di valutazione delle prove, è inammissibile, stante la natura del presente gravame quale ricorso straordinario ex articolo 111 Cost., ammissibile solo per violazione di legge o per difetto assoluto di motivazione (Cass. nn. 13860/2002, 7558/2000, 5201/1999, 4623/1999, 6567/ 1997), non ricorrente nel caso di specie. 8.- Col terzo motivo il decreto della corte di Salerno censurato per difetto e contraddittorietà della motivazione, asseritamente non idonea a rivelare la ratio decidendi, e per violazione di norme di legge (non ulteriormente specificate). -8.1. La censura è inammissibile, per la stessa ragione indicata al precedente punto 7.1, e cioè per i limiti propri del ricorso straordinario per cassazione, ammis- C:\Documents and Settings\DGM\Desktop\sentenze\Prima Sez\Prima Sez 2003 Udienza 7-7-2003\9 Sent 2829- 02 PI- D'AN.doc G. Losavio pres.G. Magno est. Pagina 6 di 7 sibile solo per violazione di legge per difetto assoluto di motivazione: quest'ultimo, peraltro, certa- mente non ricorrente nella specie, avendo il giudice a quo chiaramente giudicato - in base alla valutazione (comunque insindacabile in questa sede) delle prove acquisite in primo grado non condivisibili le censure del reclamante e suscettibile di conferma la decisione del tribunale concernente, in principalità, l'affida- mento delle bambine alla madre, l'assegnazione a costei della casa coniugale e la regolamentazione delle visite da parte del padre. 9.- Per le ragioni suespresse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla devesi disporre in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, stante l'inammissibilità del controricorso (sopra, punto 5) e la mancanza di altre difese da parte della controricorrente.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 7 luglio 2003. Il consigliere est. Il presidente Gure er WORTE SUP CANCELLIER Prin Andrea Blanchi Depois 23 GEN 2004 C:\Documents and Settings DGM Desto sentenze Prima Se Prima Sez 2003\13 Udienza 7-7-2003\9 Sent 2829- 02 PI- D'AN.doc G. Losavi Pagina 7 di 7