Sentenza 13 settembre 2016
Massime • 1
Non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello qualora la riforma in "peius" della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata, non già su un diverso apprezzamento in ordine all'attendibilità di una prova dichiarativa diveramente valutata in primo grado, ovvero su una diversa valutazione del suo contenuto e della sua portata, bensì su una valutazione organica, globale ed unitaria degli ulteriori elementi indiziari a carico (esterni alle dichiarazioni), erroneamente considerati in maniera atomistica dalla decisione del primo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2016, n. 3917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3917 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2016 |
Testo completo
03917-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PUBBLICA UDIENZA DEL 13/09/2016 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sent. n. 7238 SECONDA SEZIONE PENALE sez. composta da REGISTRO GENERALE Giovanni Diotallevi Presidente N. 12293/16 Geppino Rago Consigliere Luciano Imperiali Consigliere Lucia Aielli Consigliere Vincenzo Tutinelli Consigliere est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: AZ OB nato a [...] il [...]. avverso la sentenza del 23/6/2015 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine STABILE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha condannato l'odierno ricorrente in ordine delitti di rapina aggravata e ricettazione commessi il 18 novembra 2006. Con tale pronuncia, la Corte territoriale ha riformato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Latina in data 9 maggio 2008 resa in sede di giudizio ordinario.
2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore munito di procura speciale lamentando:
3.1 Violazione di legge e carenza di motivazione in punto dichiarazione di penale responsabilità. 6 1 Afferma il ricorrente che la condanna deriverebbe da una rivalutazione in sede di appello dello stesso materiale utilizzato da giudice di primo grado e segnatamente della perizia antropometrica sulle immagini dei fatti e della documentazione fotografica presente in atti. A parere del ricorrente si sarebbe verificata nel caso di specie una violazione del giusto processo e dei principi articolati nella sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo Dan / Moldavia. Infatti per modificare le valutazioni operate dal perito in ragione del carattere - scientifico delle stesse avrebbe dovuto essere nominato un ulteriore perito e il giudice non avrebbe potuto valutare i medesimi elementi o le conclusioni del perito;
in sede di motivazione non si sarebbe tenuto conto delle conclusioni della perizia antropometrica (l'accertamento fisiognomico), le valutazioni operate sui capi di vestiario sequestrati e le ulteriori considerazioni di fatto sarebbero generiche.
3.2 Carenza della motivazione in punto dichiarazione di penale responsabilità per il delitto di ricettazione. Secondo il ricorrente, tale condanna sarebbe fondata esclusivamente sulla ritenuta responsabilità per il delitto di rapina per commettere il quale il ciclomotore è stato utilizzato. CONSIDERATO IN DIRITTO 4.1 Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta una sostanziale violazione del contraddittorio e una insufficienza della motivazione. Va premesso che nel caso di specie ciò che è stato oggetto di sindacato da parte della Corte territoriale nel provvedimento impugnato rispetto all'assoluzione in primo grado è stata la mancanza, nel provvedimento di primo grado, di una completa valutazione di tutti gli elementi presenti nel fascicolo processuale. Secondo giurisprudenza costante di questa Corte - infatti il requisito della gravità degli elementi di prova a carico non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati ed apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., atteso che essi, in considerazione della loro natura, sono idonei a dimostrare il fatto se coordinati organicamente (Sez. 2, Sentenza n. 9269 del 05/12/2012 - dep. 27/02/2013 - Rv. 254871). In sostanza la Corte d'appello ha ritenuto di trovarsi di fronte ad una motivazione improntata ad una valutazione atomistica dei singoli elementi, ciascuno sganciato dalla complessiva valutazione del collegamento potenzialmente sussistente tra i vari diversi profili. 6 2 Tale valutazione appare corretta in quanto correttamente sviluppata nel contesto della motivazione della sentenza di secondo grado e riscontrata dalla valutazione di specifici elementi, dimenticati dal Tribunale, valorizzati dalla Corte di appello e senz'altro idonei a costruire un apparato motivazionale logico, congruo, coerente con la complessità del contenuto del fascicolo processuale e quindi esente da vizi sindacabili in questa sede. Va infatti adeguatamente segnalato che il giudice di primo grado ha valorizzato elementi assolutamente specifici quali le stringhe del giubbotto indossato dal soggetto agente ma non si è confrontato con la quasi totalità degli elementi di compatibilità che la valutazione degli elementi acquisiti rendevano palese. Sotto questo aspetto, risulta del tutto aprioristico il giudizio operato dal giudice di prima istanza nel momento in cui afferma che sia improbabile che l'imputato abbia potuto spendere i circa 100 euro che costituivano la differenza tra la somma che secondo il teste MI era frutto della rapina (circa 1230 €, come specificato dal teste MI è riportato nella medesima sentenza di primo grado) e della somma (1065 €) che invece risulta essere stata rinvenuta tre quarti d'ora dopo, quando questi stava rientrando in casa. Ancora, rilevante appare la circostanza, riferita dallo stesso giudice di prima istanza, per cui lo stesso FA, alla vista dei carabinieri, aveva provato a rientrare precipitosamente in casa cercando di disfarsi di 540 € in banconote di vario taglio. La stessa sentenza di primo grado riportava il giudizio di compatibilità tra l'abbigliamento del FA (i pantaloni della tuta Adidas blu con strisce chiare sul fondo e le scarpe Nike chiare) nonché del bomber ritrovato nell'appartamento dove si trovava il FA e l'abbigliamento indossato dai rapinatori poco meno di un'ora prima. A ciò deve aggiungersi che la stessa sentenza di primo grado introduce un elemento dalla forte valenza indiziaria e di significativa contraddizione con le proprie conclusioni nel momento in cui dà atto che la teste De VI e la teste AO (entrambe cassiere dell'esercizio commerciale rapinato) hanno riconosciuto entrambi i rapinatori. Alla considerazione delle contraddizioni evidenziate dalla sentenza di primo grado proprio in relazione gli elementi ritenuti decisivi ai fini di una assoluzione, la Corte d'appello, secondo argomentazioni assolutamente lineare, ha aggiunto la valorizzazione di elementi già presenti agli atti e non adeguatamente considerati e finanche ignorati dal Tribunale. 3 Nel provvedimento si fa riferimento in particolare alla "coincidenza" della tipologia del giubbotto ritrovato nella disponibilità di entrambi gli imputati ed in particolare del FA (coincidenze tutte attinenti alla fattura del giubbotto medesimo: andamento delle cuciture, tipologia della chiusura, cappuccio con colorazioni interna, morfologia delle maniche e della chiusura delle stesse, presenza di tasche nella parte anteriori simili per forma e andamento, stemma nella parte sinistra e posteriore del giubbotto stesso); elementi che sono stati ritenuti dalla Corte territoriale molto più significativi delle stringhe colorate non visibili nei fotogrammi delle immagini ovvero del grado di bianco che avessero le scarpe dell'imputato rispetto alle immagini. Appare frutto di una corretta valutazione, coerente a logica e a massime di esperienza, che la fattura dell'indumento doveva essere considerata nella sua complessità e che in tal modo si evidenziavano compatibilità assai importanti e molto più significative delle disarmonie valorizzata dal giudice di primo grado. La Corte territoriale evidenzia inoltre un ulteriore elemento nemmeno valutato: la presenza di un giaccone verde con cappuccio recante un bordo di pelliccia marrone uguale a quello usato dai rapinatori trovato sul divano dell'abitazione dove si trovava il FA e dove stava per entrare il CA. Ancora, la Corte territoriale richiama anche la prossimità tra il luogo dove è avvenuta la rapina il luogo dove è stato ritrovato il motociclo. Su tale circostanza, il teste GR non è nemmeno menzionato nel riformato provvedimento del Tribunale e risulta ulteriormente qualificare una valutazione delle circostanze di tempo e di luogo già accennata dal teste SS e che esplicita una piena coerenza con la commissione della rapina. La sentenza di primo grado - secondo la Corte territoriale - nemmeno cita inoltre il rinvenimento dei due caschi accanto allo scooter unitamente al cacciavite;
caschi e cacciavite che risultavano in possesso dei rapinatori. Da tutti gli elementi sopra richiamati, oggetto di valutazione specifica e puntuale da parte della Corte territoriale, si desume che non vi è alcuna diversa valutazione del contenuto e della portata delle dichiarazioni testimoniali;
che ciò che viene a mutare è l'individuazione di specifici elementi di riscontro del tutto ignorati nella precedente pronuncia. Elementi di riscontro la cui decisività è valutata e argomentata in maniera logica, lineare, adeguata, pienamente coerente al risultato di ciascun elemento contenuto del fascicolo e soprattutto alla valutazione unitaria di tali elementi. Sussiste nel caso di specie una motivazione in secondo grado che tiene specificamente conto degli elementi della sentenza riformata dimostrandone la insufficienza e la illogicità ai fini di una pronuncia assolutoria. Ciò rende palese 4 che l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta completo e idoneo a soddisfare i caratteri della cosiddetta motivazione rafforzata, necessaria al fine di superare ogni profilo di ragionevole dubbio afferente la ricostruzione dei fatti proprio perché conseguenza della considerazione di elementi completamente tralasciati o travisati dal Tribunale che complessivamente demoliscono in radice il ragionamento da tale giudice seguito. Risulta che del tutto estraneo alla vicenda processuale in oggetto sopra descritta il riferimento alla necessità di un eventuale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proprio per effetto della mancanza di prove dichiarative che siano state ritenute disattese o diversamente valutate dal giudice di secondo grado rispetto a quanto fatto dal giudice di primo grado. In sostanza, ciò che viene correttamente criticato e sanzionato dalla sentenza di appello rispetto alla sentenza impugnata è la mancanza di una valutazione puntuale, che riguardi tutti gli elementi, che ne consideri la globale valenza. In conseguenza di quanto sopra richiamato, del tutto in conferente risulta il riferimento alla giurisprudenza sviluppatasi successivamente alla sentenza Dan/Modavia della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Del tutto priva di rilevanza risulta anche la prospettata perizia fisiognomica, posto che altri sono stati gli elementi assai più pregnanti a fondare la pronuncia di condanna. Più in generale, le considerazioni sopra riportate evidenziano come lo stesso ricorso risulti generico e in gran parte finalizzato alla considerazione di singoli elementi in maniera del tutto avulse dal generale contesto e dalla portata dei profili ulteriori, senza intaccare la portata della motivazione nel suo complesso e quindi risultando di per sé inammissibile (Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, CED Cass. n. 254274). Da quanto sopra evidenziato emerge la inammissibilità per genericità e per manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.
4.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla illogicità della motivazione della condanna per ricettazione, il motivo appare infondato. La Corte basa la condanna sull'utilizzo del motociclo per commettere la rapina. Il fatto che come indicato dalla Corte medesima il furto non fosse - avvenuto in tempo particolarmente risalente rafforza l'argomento logico costituito dal carattere qualificante dell'uso nel contesto della rapina. In sostanza, non vi sono elementi per poter affermare che uno dei due imputati avesse commesso il furto del ciclomotore stesso;
risulta che il ciclomotore è stato utilizzato da entrambi gli imputati per darsi alla fuga;
da tale elemento può desumersi che entrambi ne avessero la disponibilità. Appare dunque sussistente un apparato indiziario assolutamente univoco e idoneo a superare qualsivoglia 5 ragionevole dubbio in ordine alla disponibilità del bene palesemente di provenienza illecita e di cui nemmeno gli imputati hanno mai fornito alcuna spiegazione, con la conseguenza che deve ritenersi la motivazione de qua scevra da vizi logici valutabili in questa sede. Dalle considerazioni sopra svolte, consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016 Il Presidente Il Consigliere este nsore (dott. Vincenzo Tutinelli) (dott. Giovanni Diotatev our DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 27 GEN 2017- CANCELLERE Claudia Pigner сни 1 06