Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/09/2025, n. 32039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32039 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
VITO DI NI RI PAZIENZA AL GALANTI AN IA AN IA TR RO
ha pronunciato la seguente
Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO IA nato a [...] il [...]
32039-25
Sent. n. sez. 1052/2025 UP - 17/06/2025 R.G.N. 12836/2025
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA TR RO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA
che ha concluso chiedendo l'inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/10/2024, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, avendo accolto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti giudicati con sentenza del Tribunale di Pordenone, ha condannato AR CO per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. 74 del 2000 per aver, nella qualità di rappresentante legale della società emittente CIR s.r.l., omesso di presentare la dichiarazione annuale ai fini dell'iva, con evasione di un'imposta di euro 84.000, in concorso con l'amministratore di fatto della suddetta società a cui era legata sentimentalmente.
2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputata, affidando il ricorso a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'omessa disamina del motivo aggiunto ai motivi di appello formulati dal difensore d'ufficio, con il quale il difensore, nel primo atto successivo alla irritualità intervenuta, lamentava l'omessa notifica all'imputata del decreto di citazione a giudizio in grado d'appello (udienza del 01/10/2024). Evidenzia la ricorrente che il decreto di citazione a giudizio in grado d'appello per la suddetta udienza è stato notificato al difensore d'ufficio sia in proprio che quale domiciliatario dell'imputata, e non all'imputata personalmente, che non aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio. La questione è stata tempestivamente dedotta con i motivi aggiunti all'atto d'appello ove si evidenziava la veste di difensore d'ufficio e tuttavia non è stata vagliata dal giudice a quo.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla richiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione del reato. La doglianza era stata formulata con i motivi aggiunti all'atto di appello nonché nelle conclusioni scritte trasmesse mediante pec in data 22/10/2024 per l'udienza del 28/10/2024. La Corte territoriale non ha esaminato neppure la suddetta questione. Si rappresenta che la violazione contestata concerne il 2013 e che il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione fiscale IVA scade in data 30/09/2014. Pertanto, alla data del 30/09/2024, il reato si è prescritto.
2.3.Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'omessa formulazione e trasmissione delle conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di appello per l'udienza del 28/10/2024. Il giudizio di appello ha avuto inizio in data 01/10/2024 ed è proseguito all'udienza del 28/10/2024, all'esito della quale è stato pronunciato il dispositivo. In tale udienza il Procuratore Generale non ha presentato le proprie conclusioni o comunque queste non sono state trasmesse. La doglianza è stata rappresentata con le conclusioni scritte.
2.4.Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione nonché vizio della motivazione in ordine allo specifica doglianza relativa all'assenza
di dolo specifico di evasione e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. proc. pen. In particolare, con riferimento alla questione relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità, la ricorrente evidenzia la contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice territoriale da un lato riconosciuto il ruolo di minore valenza dell'amministratore di diritto rispetto all'amministratore di fatto, dall'altro non ha considerato tale differenziazione sul piano causale anche sotto il profilo dell'offesa.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Con riguardo alla prima doglianza, dall'esame degli atti - cui questa Corte può accedere, trattandosi di questione processuale, emerge che l'atto d'appello - redatto e presentato nel 2022 anteriormente alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia non conteneva l'elezione di domicilio dell'imputata. Tuttavia, emerge che la ricorrente ha eletto domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio, avv. De Paoli, nell'istanza di ammissione al patrocinio spese dello Stato del 30/09/2021 presentata presso il Tribunale di Pordenone. Si ribadisce che l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento" (Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Rv. 267501; Sez. 3, n. 14416 del 19/02/2013, Rv. 255029; Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Rv. 272246 01). Ne segue che la notifica del decreto di citazione all'udienza in grado d'appello del 01/10/2024 è stata correttamente effettuata mediante pec al difensore d'ufficio in proprio e nella qualità di domiciliatario dell'imputata, la quale aveva eletto domicilio presso il suo studio. Pertanto, correttamente, la Corte territoriale, nell'esaminare le questioni formulate con l'atto di appello, si è limitata ad affermare che le notifiche sono rituali, senza null'altro specificare.
1.2.Quanto al motivo sulla prescrizione, si evidenzia che correttamente, il fatto è contestato a dicembre del 2014, che al termine di prescrizione massima di anni dieci vanno aggiunti ulteriori 42 giorni di sospensione per legittimo impedimento, sicché il reato non era prescritto alla data di trattazione del grado d'appello tenutasi il 28/10/2024. Si specifica, con riferimento alla deduzione che intende far decorre il termine di prescrizione dal settembre 2014, che a norma dell'art. 5 comma 2, d.lgs.74/2000 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine. Ne segue che ai fini della prescrizione del reato, deve farsi riferimento al momento della consumazione del reato, che va fissato nel termine di novanta 2
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi o all'IVA (Sez.3, n. 19647 del 20/02/2019, Rv. 275747; Sez.3, n. 36387 del 12/06/2019, Rv. 276884).
1.3.In ordine alla terza doglianza relativa alla mancata formulazione o trasmissione delle conclusioni del Procuratore Generale, si osserva che ricorrente assume che il Procuratore Generale non abbia presentato le proprie conclusioni per l'udienza del 28/10/2024 e che le stesse, comunque, non siano state trasmesse all'appellante. Tuttavia, risulta dal ricorso stesso che il PM aveva presentato le proprie conclusioni per l'udienza precedente. Dunque, nessuna invalidità è da ravvisarsi nella sequenza procedimentale in disamina, essendo stato ritualmente incardinato il contraddittorio per l'udienza del 01/10/2024, e non essendo tenuto il Procuratore generale a ripresentate le conclusioni per la successiva udienza del 28/10/2024, permanendo la piena validità della requisitoria precedentemente depositata. Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha richiamato le conclusioni del Pm, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, e dato atto della ricezione delle conclusioni scritte trasmesse via pec in data 24/09/2024 e di nuove conclusioni scritte depositate dalla difensa in data 22/10/2024. La doglianza è dunque manifestamente infondata e non radicava pertanto l'obbligo della Corte di appello di rispondere.
1.3. In ordine all'ultima censura, si precisa che, in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico dei delitti di cui agli artt. 5, 8 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto (Sez.6, n. 15772 del 04/02/2025, Rv. 2879). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato come il rapporto di convivenza con il NC, amministratore di fatto della società, conforti il convincimento che tra i due soggetti vi fosse comunione di intenti. D'altronde, da nessun elemento si evince che l'imputata sia stata indotta in errore da terzi circa il regolare adempimento di obblighi fiscali e contabili basilari. Né è stato mai spiegato il motivo per il quale l'amministrazione nel 2001 sia passata dal NC all'imputata. Aggiunge il giudice a quo che l'inerzia di quest'ultima, amministratore di diritto, riguardo a qualsiasi forma di attivazione e mantenimento della contabilità e la totale assenza di dichiarazioni fiscali non per un esercizio occasionale o singolo ma per vari esercizi, manifestano un atteggiamento psicologico persistente e finalizzato ad evitare qualsiasi forma di tassazione. Il tutto depone in favore della configurazione di un preciso disegno criminoso consistente nel frammentare la catena di comando e sottrarre l'attività a qualsivoglia controllo. Trattasi di motivazione del tutto congrua, esauriente ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.
1.4. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da
3
ми
ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'ammontare dell'imposta evasa, superiore alla soglia minima, e tale da non poter essere ritenuto tenue.
2. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all'udienza del 17/06/2025
il Consigliere estensore
AR TR RO
Il Presidente
Vito Di Nicola To ciniarce
Depositata in Cancelleria
ORRI
26 SET. 2025
IL FUNZIONARIZATIO NA