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Sentenza 30 giugno 2023
Sentenza 30 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2023, n. 28276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28276 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) ME CA n. a Pozzuoli il 4/5/1975 2) D'IO ON n. a Pozzuoli il 22/6/1996 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 6/7/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte rassegnate dell'Avv. Michele Liguori per D'Alteri° RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del Tribunale di Noia che, in data 1/2/2022, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato gli imputati responsabili dei delitti di estorsione e ricettazione in concorso, condannandoli, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 cod.pen., 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28276 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 08/06/2023 prevalenti sulle contestate aggravanti, ciascuno alla pena di anni due,mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. Marcello De Fraia nell'interesse di ME NE 2.1 il vizio di motivazione per omissione, insufficienza e contraddittorietà con riferimento all'alternativa ricostruzione della vicenda sub b), alla inconfigurabilità del reato di ricettazione contestato, alla ritenuta credibilità della p.o., alla mancata valutazione dei rilievi difensivi sul punto nonché della cronologia degli eventi cristallizzati dalle telefonate e dalla pubblicazione su facebook da parte della p.o. Violazione di legge. Il difensore, dopo aver riportato integralmente le censure mosse alla motivazione del primo giudice in punto di ricorrenza del dolo eventuale, sostiene che la Corte territoriale si è limitata a condividere gli argomenti del Gip senza fornire risposta alle deduzioni difensive e rendendo una motivazione a sostegno della sussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod.pen. totalmente diversa da quella rassegnata in primo grado. In particolare, la sentenza impugnata non ha valutato le risultanze relative all'utilizzazione in luoghi distanti da quello di commissione del reato da parte di soggetti ignoti delle carte di credito sottratte;
non ha considerato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dolo eventuale;
ha pretermesso di valutare la successione cronologica degli avvenimenti, incorrendo in omessa motivazione su punti fondamentali del giudizio. Inoltre, secondo il difensore il giudice d'appello non può confermare la sentenza impugnata per motivi diversi da quelli affermati in primo grado e oggetto d'impugnazione in quanto priverebbe l'imputato della facoltà d'appello avverso la nuova motivazione resa a sostegno della responsabilità; 2.2 il vizio di motivazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento all'alternativa ricostruzione della vicenda sub a), all'inconfigurabilità del reato di estorsione contestato, con particolare riguardo all'assenza di violenza o minaccia. Violazione di legge. Il difensore assume che i giudici di merito non hanno dato adeguato conto dell'affermata attendibilità della p.o. in quanto già al momento del primo contatto telefonico gli imputati tennero un atteggiamento rispettoso, chiedendo in cambio della restituzione dei documenti un regalo a piacere. I ricorrenti non hanno mai posto in essere condotte violente o minacciose in danno della p.o., restituendo quanto rinvenuto indipendentemente dalla dazione della richiesta e lecita regalia. Anche i fotogrammi dell'incontro tra le parti restituiscono un atteggiamento pacifico da parte di tutti i soggetti ripresi, smentendo la discussione animata riferita dagli operanti di talchè nella specie non è dato ravvisare gli estremi costitutivi del delitto di cui all'art. 629 cod.pen. 2 L'Avv. Michele Liguori nell'interesse di D'Alteri° DO 3. Il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova con riguardo al delitto di estorsione. Il difensore lamenta che la Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta alle doglianze difensive che evidenziavano l'impossibilità di ravvisare nella condotta del ricorrente una minaccia idonea alla coartazione della volontà della p.o. Segnala che i documenti furono consegnati immediatamente al denunziante e non come controparlita della dazione dei 15 euro costituenti il resto della consumazione al bar, che pertanto non possono essere considerati l'ingiusto profitto del delitto ex art. 629 cod.pen. La Corte territoriale ha richiamato, a confutazione dei rilievi difensivi, il concetto di minaccia implicita senza tuttavia considerare che la p.o. non si è mai trovata in una condizione di soggezione o timore, come dimostrato dall'invito al bar rivolto agli imputati;
3.1 il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova in ordine al delitto di ricettazione. Il difensore, dopo aver esposto i difformi argomenti spesi dalle sentenze di merito a sostegno del dolo, lamenta che la sentenza impugnata non ha fornito adeguata risposta alle censure difensive, le quali evidenziavano che la consapevolezza della provenienza illecita del bene doveva essere ancorata a dati di fatto non equivoci, di maggiore spessore e pregnanza rispetto al mero sospetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Entrambi i ricorsi formulano censure sovrapponibili in punto di ravvisabilità degli elementi costitutivi del delitto di estorsione e prova del dolo di ricettazione sicché possono essere congiuntamente delibati. 1.1 Le doglianze che revocano in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto d'estorsione con particolare riguardo alla minaccia sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto assumono i difensori, ha congruamente scrutinato le doglianze difensive disattendendole con una motivazione esente da aporie ed illogicità manifeste. Invero, la valutazione dei giudici di merito è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la richiesta alla persona offesa del pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per la restituzione di quanto illecitamente sottrattole integra la fattispecie di estorsione, in quanto colui che sia stato privato illecitamente di un bene conserva il diritto alla restituzione, sicché la richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire,, che incombe sull'agente, influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sè, minaccia rilevante ai sensi 3 dell'art. 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 25213 del 11/04/2019, Rv. 276572-01; n. 25675 del 23/05/2014, Rv. 259565-01; n. 8309 del 24/06/1998, Rv. 211184-01). Si è ulteriormente chiarito che nel caso di richiesta al derubato dell'esborso di danaro per farlo rientrare in possesso della refurtiva, la costrizione richiesta per l'integrazione del delitto d'estorsione è determinata dalla minaccia implicita, contestuale alla stessa richiesta di pagamento, essendo il derubato consapevole del fatto che l'omesso versamento si tradurrebbe nella perdita definitiva del bene sottrattogli (Sez. 2, n. 10491 del 27/04/1988, dep. 1989, Rv. 181892 - 01). Di detti principi i giudici di merito hanno fatto corretto governo giacché l'offerta di restituzione della refurtiva, previa richiesta di una somma di danaro, sia pure ammantata come sollecitazione di una regalia, non elide l'evento costrittivo, trovandosi la vittima per effetto della condotta del soggetto agente di fronte all'alternativa di accedere alla richiesta ovvero di perdere quanto di sua proprietà. In detto contesto le obiezioni difensive circa l'assenza di minaccia esplicita, il difetto di segni di intimidazione in capo alla p.o. e, addirittura, la apparente spontanea consegna del danaro non hanno rilievo esimente, avendo questa Corte chiarito che sussiste il reato di estorsione finanche nel caso in cui è lo stesso derubato a offrire, di propria iniziativa, una somma all'autore del furto per ottenere la restituzione dell'oggetto sottratto, dal momento che tale comportamento è determinato dalla minaccia implicita della perdita definitiva del bene (Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018, Rv. 274508-01). 2. Parimenti destituite di pregio sono le censure in punto di sussistenza del dolo di ricettazione. Invero, come ben chiarito dalla Corte territoriale, la prova del dolo, diretto e non eventuale, si trae dalle dichiarazioni della p.o. stimata del tutto attendibile. Infatti, il DI ha riferito che, nel corso della telefonata ricevuta dal D'TE mentre si apprestava a formalizzare la denunzia di furto, l'imputato aveva testualmente affermato di aver avuto il portafogli sottratto da alcuni ragazzi, pagando trenta euro, "motivo per il quale mi chiedeva un regalo a piacere per riaverlo". La circostanza, per quanto emerge dalla sentenza di primo grado, pag. 4, era stata ribadita anche nel corso dell'incontro della p.o. con i prevenuti in Via Artiaco, allorchè gli furono restituiti solo i documenti non anche il portafogli, la tessera bancomat e quant'altro nello stesso contenuto. In sede di denunzia il DI precisava in proposito che "quello dei due che indossava gli occhiali gli aveva detto che per riavere i documenti avevano pagato trenta euro di tasca loro e che gli avrebbero fatto solo un piacere a restituirglieli". Orbene, siffatte modalità di acquisizione del possesso di parte della refurtiva smentiscono la versione difensiva di un rinvenimento casuale e palesano l'irrilevanza delle 4 G5'.0 Il Consigliere estensore Il Presidente censure difensive circa la tempistica dell'accesso al sito facebook della p.o. da parte dei ricorrenti. 2.1 Deve infine negarsi pregio all'obiezione della difesa del ME secondo cui la diversa conformazione del dolo di ricettazione recepita in appello sarebbe lesiva del diritto dell'imputato al doppio grado di merito sul punto. Posto che costituisce doveroso esercizio di una legittima facoltà la correzione da parte del giudice dell'impugnazione della sentenza di primo grado, alla luce della rilettura dei materiali processuali nell'ottica della devoluzione operata, la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni precisato che la garanzia del doppio grado non è prevista da alcuna disposizione costituzionale e che, nella misura in cui è accolta, non senza eccezioni, dal vigente sistema processuale, concerne la duplicazione del giudizio unicamente sull'oggetto dell'imputazione e non anche sull'intero materiale processuale acquisito (Sez. 1 , n. 39348 del 02/04/2019, Rv. 277114 - 02, in tema di rinnovazione dibattimentale in appello, Sez. 1, n. 3252 del 14/02/1994, Rv. 199177 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 8 giugno 2023
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte rassegnate dell'Avv. Michele Liguori per D'Alteri° RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del Tribunale di Noia che, in data 1/2/2022, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato gli imputati responsabili dei delitti di estorsione e ricettazione in concorso, condannandoli, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 cod.pen., 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28276 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 08/06/2023 prevalenti sulle contestate aggravanti, ciascuno alla pena di anni due,mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. Marcello De Fraia nell'interesse di ME NE 2.1 il vizio di motivazione per omissione, insufficienza e contraddittorietà con riferimento all'alternativa ricostruzione della vicenda sub b), alla inconfigurabilità del reato di ricettazione contestato, alla ritenuta credibilità della p.o., alla mancata valutazione dei rilievi difensivi sul punto nonché della cronologia degli eventi cristallizzati dalle telefonate e dalla pubblicazione su facebook da parte della p.o. Violazione di legge. Il difensore, dopo aver riportato integralmente le censure mosse alla motivazione del primo giudice in punto di ricorrenza del dolo eventuale, sostiene che la Corte territoriale si è limitata a condividere gli argomenti del Gip senza fornire risposta alle deduzioni difensive e rendendo una motivazione a sostegno della sussistenza del delitto di cui all'art. 648 cod.pen. totalmente diversa da quella rassegnata in primo grado. In particolare, la sentenza impugnata non ha valutato le risultanze relative all'utilizzazione in luoghi distanti da quello di commissione del reato da parte di soggetti ignoti delle carte di credito sottratte;
non ha considerato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dolo eventuale;
ha pretermesso di valutare la successione cronologica degli avvenimenti, incorrendo in omessa motivazione su punti fondamentali del giudizio. Inoltre, secondo il difensore il giudice d'appello non può confermare la sentenza impugnata per motivi diversi da quelli affermati in primo grado e oggetto d'impugnazione in quanto priverebbe l'imputato della facoltà d'appello avverso la nuova motivazione resa a sostegno della responsabilità; 2.2 il vizio di motivazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento all'alternativa ricostruzione della vicenda sub a), all'inconfigurabilità del reato di estorsione contestato, con particolare riguardo all'assenza di violenza o minaccia. Violazione di legge. Il difensore assume che i giudici di merito non hanno dato adeguato conto dell'affermata attendibilità della p.o. in quanto già al momento del primo contatto telefonico gli imputati tennero un atteggiamento rispettoso, chiedendo in cambio della restituzione dei documenti un regalo a piacere. I ricorrenti non hanno mai posto in essere condotte violente o minacciose in danno della p.o., restituendo quanto rinvenuto indipendentemente dalla dazione della richiesta e lecita regalia. Anche i fotogrammi dell'incontro tra le parti restituiscono un atteggiamento pacifico da parte di tutti i soggetti ripresi, smentendo la discussione animata riferita dagli operanti di talchè nella specie non è dato ravvisare gli estremi costitutivi del delitto di cui all'art. 629 cod.pen. 2 L'Avv. Michele Liguori nell'interesse di D'Alteri° DO 3. Il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova con riguardo al delitto di estorsione. Il difensore lamenta che la Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta alle doglianze difensive che evidenziavano l'impossibilità di ravvisare nella condotta del ricorrente una minaccia idonea alla coartazione della volontà della p.o. Segnala che i documenti furono consegnati immediatamente al denunziante e non come controparlita della dazione dei 15 euro costituenti il resto della consumazione al bar, che pertanto non possono essere considerati l'ingiusto profitto del delitto ex art. 629 cod.pen. La Corte territoriale ha richiamato, a confutazione dei rilievi difensivi, il concetto di minaccia implicita senza tuttavia considerare che la p.o. non si è mai trovata in una condizione di soggezione o timore, come dimostrato dall'invito al bar rivolto agli imputati;
3.1 il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova in ordine al delitto di ricettazione. Il difensore, dopo aver esposto i difformi argomenti spesi dalle sentenze di merito a sostegno del dolo, lamenta che la sentenza impugnata non ha fornito adeguata risposta alle censure difensive, le quali evidenziavano che la consapevolezza della provenienza illecita del bene doveva essere ancorata a dati di fatto non equivoci, di maggiore spessore e pregnanza rispetto al mero sospetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Entrambi i ricorsi formulano censure sovrapponibili in punto di ravvisabilità degli elementi costitutivi del delitto di estorsione e prova del dolo di ricettazione sicché possono essere congiuntamente delibati. 1.1 Le doglianze che revocano in dubbio la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto d'estorsione con particolare riguardo alla minaccia sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto assumono i difensori, ha congruamente scrutinato le doglianze difensive disattendendole con una motivazione esente da aporie ed illogicità manifeste. Invero, la valutazione dei giudici di merito è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la richiesta alla persona offesa del pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per la restituzione di quanto illecitamente sottrattole integra la fattispecie di estorsione, in quanto colui che sia stato privato illecitamente di un bene conserva il diritto alla restituzione, sicché la richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire,, che incombe sull'agente, influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sè, minaccia rilevante ai sensi 3 dell'art. 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 25213 del 11/04/2019, Rv. 276572-01; n. 25675 del 23/05/2014, Rv. 259565-01; n. 8309 del 24/06/1998, Rv. 211184-01). Si è ulteriormente chiarito che nel caso di richiesta al derubato dell'esborso di danaro per farlo rientrare in possesso della refurtiva, la costrizione richiesta per l'integrazione del delitto d'estorsione è determinata dalla minaccia implicita, contestuale alla stessa richiesta di pagamento, essendo il derubato consapevole del fatto che l'omesso versamento si tradurrebbe nella perdita definitiva del bene sottrattogli (Sez. 2, n. 10491 del 27/04/1988, dep. 1989, Rv. 181892 - 01). Di detti principi i giudici di merito hanno fatto corretto governo giacché l'offerta di restituzione della refurtiva, previa richiesta di una somma di danaro, sia pure ammantata come sollecitazione di una regalia, non elide l'evento costrittivo, trovandosi la vittima per effetto della condotta del soggetto agente di fronte all'alternativa di accedere alla richiesta ovvero di perdere quanto di sua proprietà. In detto contesto le obiezioni difensive circa l'assenza di minaccia esplicita, il difetto di segni di intimidazione in capo alla p.o. e, addirittura, la apparente spontanea consegna del danaro non hanno rilievo esimente, avendo questa Corte chiarito che sussiste il reato di estorsione finanche nel caso in cui è lo stesso derubato a offrire, di propria iniziativa, una somma all'autore del furto per ottenere la restituzione dell'oggetto sottratto, dal momento che tale comportamento è determinato dalla minaccia implicita della perdita definitiva del bene (Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018, Rv. 274508-01). 2. Parimenti destituite di pregio sono le censure in punto di sussistenza del dolo di ricettazione. Invero, come ben chiarito dalla Corte territoriale, la prova del dolo, diretto e non eventuale, si trae dalle dichiarazioni della p.o. stimata del tutto attendibile. Infatti, il DI ha riferito che, nel corso della telefonata ricevuta dal D'TE mentre si apprestava a formalizzare la denunzia di furto, l'imputato aveva testualmente affermato di aver avuto il portafogli sottratto da alcuni ragazzi, pagando trenta euro, "motivo per il quale mi chiedeva un regalo a piacere per riaverlo". La circostanza, per quanto emerge dalla sentenza di primo grado, pag. 4, era stata ribadita anche nel corso dell'incontro della p.o. con i prevenuti in Via Artiaco, allorchè gli furono restituiti solo i documenti non anche il portafogli, la tessera bancomat e quant'altro nello stesso contenuto. In sede di denunzia il DI precisava in proposito che "quello dei due che indossava gli occhiali gli aveva detto che per riavere i documenti avevano pagato trenta euro di tasca loro e che gli avrebbero fatto solo un piacere a restituirglieli". Orbene, siffatte modalità di acquisizione del possesso di parte della refurtiva smentiscono la versione difensiva di un rinvenimento casuale e palesano l'irrilevanza delle 4 G5'.0 Il Consigliere estensore Il Presidente censure difensive circa la tempistica dell'accesso al sito facebook della p.o. da parte dei ricorrenti. 2.1 Deve infine negarsi pregio all'obiezione della difesa del ME secondo cui la diversa conformazione del dolo di ricettazione recepita in appello sarebbe lesiva del diritto dell'imputato al doppio grado di merito sul punto. Posto che costituisce doveroso esercizio di una legittima facoltà la correzione da parte del giudice dell'impugnazione della sentenza di primo grado, alla luce della rilettura dei materiali processuali nell'ottica della devoluzione operata, la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni precisato che la garanzia del doppio grado non è prevista da alcuna disposizione costituzionale e che, nella misura in cui è accolta, non senza eccezioni, dal vigente sistema processuale, concerne la duplicazione del giudizio unicamente sull'oggetto dell'imputazione e non anche sull'intero materiale processuale acquisito (Sez. 1 , n. 39348 del 02/04/2019, Rv. 277114 - 02, in tema di rinnovazione dibattimentale in appello, Sez. 1, n. 3252 del 14/02/1994, Rv. 199177 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 8 giugno 2023