Sentenza 23 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POKER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato LAURA TRICERRI, che la difende unitamente all'avvocato ALDO SABA, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2003 rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1127/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 24/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Poker s.r.l. ha chiesto il rimborso della tassa sulle società pagata dal 1987 al 1992, perché ritenuta in contrasto con la Direttiva Cee n. 335/69.
Il Tribunale ha accolto la domanda della società ed ha condannato il Ministero delle Finanze al pagamento di lire 18.500.000 oltre interessi dalla notifica della domanda giudiziale e spese. La Corte di Appello, invece, ha accolto l'appello dell'Amministrazione ed ha rigettato l'appello incidentale della società. Ha proposto ricorso la società. Ha resistito il Ministero delle Finanze con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2969 c.c. e dell'art. 13 d.p.r. n. 641/72, nonché vizi della motivazione, sul presupposto che fin dalla citazione aveva provato di avere impedito la decadenza per gli anni 1989, 1990 e 1991.
Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della sentenza "Emmott" e della sentenza "Edis" rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul presupposto che lo Stato italiano ha violato la direttiva Cee, non ha reso edotti i cittadini del diritto al rimborso ed ha negato tale diritto anche dopo le sentenze della Corte di Giustizia, determinando così una situazione di incertezza del diritto.
Con il terzo motivo la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 c.c., 10 Cost., 176 e 185 del Trattato C.E., della sentenza 5.3.96 della Corte di Giustizia nelle cause 46 e 48/93, in quanto la Corte di Appello ha negato gli interessi dal di del pagamento delle somme non dovute ed ha poi ha dedotto un preteso contrasto dell'art. 13 d.p.r. n. 641/72 con gli artt. 3 e 23 della Costituzione.
Il Ministero ha contrastato la doglianza relativa alla violazione dell'art. 13 citato, ed ha poi formulato altre argomentazioni relative allo ius superveniens di cui all'art. 11 l. n. 448/98. Ritiene la Corte che le doglianze contenute nel ricorso principale sono fondate nella parte in cui è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta decadenza nella quale sarebbe incorsa la società.
In verità, il Tribunale ha riconosciuto alla società il diritto al rimborso della somma di lire 18.500.000, oltre interessi dalla domanda giudiziale. La Corte territoriale, invece, ha riformato totalmente questa decisione senza spiegare i dati di fatto da cui ha tratto il convincimento e l'affermazione secondo la quale la società era decaduta per non avere esercitato il suo diritto di rimborso entro i tre anni dal pagamento.
È necessario, invece, che il giudice di appello esamini compiutamente nella sua sentenza i presupposti di fatto che pone a base delle affermazioni di diritto, onde consentire il controllo sulla loro esattezza e conformità a legge.
La sentenza impugnata va allora cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, che si atterrà ai seguenti principi di diritto:
a) decadenza triennale del diritto al rimborso, decorrente dal pagamento delle somme risultate non dovute, valutabile sulla base della data di spedizione della domanda di rimborso;
b) decorso degli interessi dalla domanda amministrativa di rimborso alla stregua dell'art. 5 l. n. 29/1961 (ovviamente, nel caso in cui il diritto al rimborso dovesse essere riconosciuto esistente). Le altre doglianze formulate dalla società sono infondate alla stregua dell'orientamento ormai consolidato espresso da questa Corte (cfr. Cass. sentenze nn. 3458/96, 7176/99, 11473/01 e 8961/03).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 8 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004