Sentenza 24 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2001, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
LIRE 1000 009 3 8 / 0 1 CANCELLERIA Aula B CG575425 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.19569/98 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron.1955 Bruno Battimiello Rel.- Consigliere -Rep. " Raffaele Foglia -Ud. 10.10.2000 Florindo Minichiello -Oggetto: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONILavoro Stefano M. Evangelista UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 dal Sig. 1/2-4-GEN 2001 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE da IV NT, elett.te dom.to in Roma alla via Francesco De Sanctis n. 4 presso l'avv. Giampaolo Petti, che lo rap- presenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale INPSal Sig. e BR Pescosolido, con domicilio eletto in Roma in via della l'Avvocatura centraleFrezza n. 17 presso dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n° 568 in data 13/24 gennaio 1998 (R.G. 326/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Giampaolo Petti;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo IE NT ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, confermando la sentenza di primo grado, ha deciso che egli ha diritto alla pensione di anzia- nità con decorrenza non dall'1 novembre 1994, come da lui ri- chiesto, ma dall'1 dicembre dello stesso anno, come disposto dall'INPS. Il Tribunale ha ritenuto che il IE non potes- se vantare un diritto quesito, perché la sua domanda di pen- sionamento è del 28 settembre 1994 e coincide con la data di entrata in vigore del d.l. n. 553 del 1994 istitutivo del blocco. Gli effetti del decreto, non convertito, sono stati fatti salvi dall'art. 13 della 1. n. 724 del 1994. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione 1. Con un unico motivo d'impugnazione il ricorrente denun- ciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.1. 26 novembre 1994 n. 654 (in particolare art. 1, comma 4, let- tera c) ; dell'art. 1 d.l. 28 settembre 1994 n. 553; dell'art. 13, comma 9, legge 23 dicembre 1994 n. 724; tut- ti in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. - SO- stiene che in base al d.l. n. 654 del 1994 il blocco ini- ziava dal 28 settembre 1994 e dalla stessa data operavano le deroghe. Tale decorrenza è confermata dall'art. 13 1. n. 724 del 1994. 3 2. Il ricorso propone la questione della decorrenza della pensione di anzianità nelle ipotesi di deroga al blocco pre- viste dal quarto comma dell'art. 1 d.l. 26 novembre 1994 n. 654. Essa è già venuta all'esame di questa Sezione ed è stata ri- solta in modo contrastante, essendosi espressa a favore dei pensionati la sentenza n. 6883 del 14 luglio 1998 ed a favore invece dell'INPS la sentenza n. 13596 del 4 dicembre 1999. Il Collegio ritiene di dover aderire a questa seconda solu- zione, la quale ha di recente ricevuto conferma dalla senten- za n. 2178 del 25 febbraio 2000 sulla base delle seguenti perspicue argomentazioni. L'art. 1 del d.l. 28 settembre 1994 n. 553 ha disposto (comma primo) la sospensione, dalla data della sua entrata in vigore (28 settembre 1994) a non oltre il 1° febbraio 1995, di ogni norma prevedente "il diritto, con decorrenza nel periodo so- praindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli or- dinamenti"; sancendo l'applicabilità di tale blocco anche al- le domande di pensionamento (con decorrenza successiva al 28 settembre 1994) precedentemente presentate ed accettate dagli enti di appartenenza (comma secondo), accordando la possibi- lità di revocare le domande di collocamento in pensione pre- sentate tra il 1° luglio ed il 28 settembre 1994 (comma ter- zo) e prevedendo (comma quarto) una serie di casi di cui aid'inapplicabilità delle disposizioni limitative primi due commi. La sospensione della possibilità di pensionamento anticipato prevista dal primo comma dell'art. 1 del citato decreto-legge - salvi i casi d'inapplicabilità previsti dal si è tradotta comma quarto dello stesso articolo (non relativi all'attuale ricorrente) - in un blocco o divieto dell'accesso al pensio- namento di anzianità, che per alcuni soggetti (fra cui il ri- corrente) è stato rimosso dall'art. 1 del d.l. 26 novembre 1994 n. 654. Tale norma, infatti, confermando allo scadere del termine di conversione del precedente decreto-legge (non convertito) la disciplina limitativa da questo prevista, ha ampliato (comma quarto) la gamma dei soggetti esclusi dal blocco, sottraendo ad esso (fra gli altri) "i lavoratori di- pendenti del settore privato che hanno presentato ai rispet- tivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994" (lett. c) ed i lavoratori per i quali alla data del 28 settembre 1994 "sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la comunicazione di preav- viso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità" (lett. d). 5 I esauriscono, quindi,termini giuridici del problema si nell'accertare il rapporto intercorrente fra il divieto posto dal primo dei decreti-legge sopra considerati e le eccezioni introdotte dal secondo e, in particolare, il carattere retro- attivo o no di tali previsioni eccettuative (o eccezioni al blocco). Orbene, nessun elemento né di ordine testuale né di altra sussiste per ritenere che il Legislatore d'urgenza natura - abbia inteso derogare al principio generale della normale ir- retroattività della legge (art. 11 Preleggi). In particolare, l'efficacia retroattiva delle eccezioni in- trodotte dal secondo decreto-legge, ancorché relative a si- tuazioni di fatto già presenti all'epoca del primo, non è de- sumibile dal fatto che i due provvedimenti siano espressione del medesimo potere di decretazione d'urgenza, essendo una consimile identità riscontrabile in ogni ipotesi di succes- sione di norme della medesima natura e ben potendo il Legi- slatore (anche Governo in via d'urgenza) valutare diversamen- te in due successivi momenti una medesima situazione al fine di assoggettarla o no ad un determinato divieto. D'altronde, se i due decreti-legge fossero stati un unicum, come sembra sostenere il ricorrente, sarebbe stato sufficien- te far salvi, con la successiva legge 23 dicembre 1994 n. senza di- 724, solo gli effetti del secondo decreto (n. 654) sporre analoga salvezza per il primo (n. 553); né potrebbe 6 sostenersi che in tal caso sarebbe rimasto scoperto da ogni disciplina limitativa il periodo compreso fra il 28 settembre ed il 26 novembre 1994, atteso che anche il d.l. (n. 654) emesso in quest'ultima data riconduce l'inizio dell'operatività della disciplina di blocco al 28 settembre 1994. L'irretroattività delle previsioni (di eccezioni al blocco) introdotte dal quarto comma dell'art. 1 del d.l. 1994/n.654 implica, quindi, che, per i soggetti (come l'attuale ricor- rente) favoriti dalle medesime, la possibilità di accedere alla pensione di anzianità si è realizzata solo con l'entrata in vigore della citata norma;
dal che consegue la legittimità del provvedimento dell'INPS che ha fissato la decorrenza del- la detta pensione (di anzianità) dal primo giorno del mese successivo a quello (novembre) di entrata in vigore della norma permissiva. Resta da osservare anche per motivare ulteriormente il dis- senso dall'avviso già espresso dalla sentenza n. 6883 del 1998 - che nessun argomento, contro la tesi sopra esposta, può trarsi dalla disciplina eccettuativa dettata dall'art. 13, quarto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che esclude dalla sospensione (dei pensionamenti anticipati) di- sposta al primo comma anche i lavoratori già considerati dal- le lettere c) e d) del d.l. 1994/n.654. 7 -Infatti, l'art. 13 di tale legge il cui nono comma ha abro- gato (facendone salvi gli effetti) tale decreto (scadente il 27 gennaio 1995) per evitare il temporaneo sovrapporsi della disciplina di questo con quella della stessa legge - dètta una normativa che sia nella parte limitativa (comma primo) che nella parte cd. eccettuativa (in particolare, comma quar- to) opera esclusivamente "a decorrere dal 1° gennaio 1995" (che, ai sensi dell'art. 47, è anche la data dell'entrata in vigore della legge stessa).
3. Il ricorso va dunque rigettato, nulla disponendosi in or- dine alle spese, stante il dettato dell'art. 152, disp. att., cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 10 ottobre 2000. Il Presidente Mumin. Rev. Il Consigliere estensore | Bueno baltimiell 6 3 3 5 Sta ! , I % 0 F 1 D N . T 3 མ IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 7 R - ཙ A ཀ Depositata in Cancelleria 8 - ཋ A C " L 1 N S 24 GEN. 2001 ག E 1 E I S ༥ oggi, D D ་ I E ས ILI ☐ LABORATORE ་ A A ར , G M པ ) ་ E ས CANCELLERIA G R O གན A P ་ ལ T E U ་ གས S T L I ལ 7 ་ R 8 ད I O . A D L 1 L O E D 8