Sentenza 18 luglio 2008
Massime • 1
Il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico presuppone l'esistenza di un dovere giuridico dell'attestante di esporre la verità stabilito in modo indubbio, esplicitamente o implicitamente, dalla legge regolatrice dell'atto; pertanto, non integra il delitto previsto dall'art. 483 cod. pen. la condotta del privato che nella "dichiarazione di morte" indichi falsamente circostanze diverse dall'avvenuto decesso di una persona.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2008, n. 33382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33382 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/07/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 3333
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 016582/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE ET, N. IL 19/03/1975;
avverso SENTENZA del 14/11/2007 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
LE AN ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo, indicata in epigrafe, che, in riforma della pronuncia assolutoria, di primo grado, impugnata dal P.G., l'ha ritenuta colpevole del delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 c.p.), contestatole per avere falsamente dichiarato all'ufficiale di stato civile di Favara - il quale stava, ricevendo la denuncia di morte della di lei madre, COSTANZA Rita, ai fini della successiva redazione dell'atto di morte - che la defunta era "divorziata" dal marito, LE ES (con il quale era in corso un giudizio per separazione personale). Deduce erronea applicazione del D.P.R. 2 novembre 2000, n. 369, art.73, nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Il ricorso è fondato.
L'art. 483 c.p., punisce chiunque "attesta falsamente al pubblico ufficiale fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità". In dottrina e in giurisprudenza si afferma la necessità dell'esistenza di un dovere giuridico dell'attestante di esporre la verità e che questo dovere "sia stabilito in modo indubbio, esplicitamente o implicitamente, dalla legge che regola l'atto di cui si tratta (Sez. Un. 9 marzo 2000, Gabrieli;
Sez. 5^, 20 gennaio 1998, Hachel;
Sez. 2^, 28 dicembre 1988, Russo;
Sez. 5^, 12 febbraio 1976, De Riccardis).
Deve invero escludersi che dall'art. 483 c.p., possa desumersi un generale obbligo di veridicità nelle attestazioni che i privati fanno ai pubblici ufficiali, esteso, quindi, anche ai fatti la cui menzione sia puramente facoltativa.
Ora, in tema di stato ci vile, l'ordinamento pone a carico di chi effettui o sia tenuto ad effettuare la c.d. dichiarazione di morte solo l'onere di portare la autorità a conoscenza dell'avvenuto decesso di una persona (D.P.R. n. 369 del 2000, art. 72), non pure l'obbligo di fornire quella serie di indicazioni (tra cui, per quel che qui interessa, l'essere il defunto "coniugato, vedovo e divorziato") che debbono invece essere inserite nel c.d. atto di morte, il quale è un atto di stretta competenza dell'ufficiale di stato civile (D.P.R. cit. art. 73).
Ne consegue che non possono essere ravviarti nella, condotta posta in essere dalla ricorrente gli estremi oggettivi del reato contestato. Deve aggiungersi che può anche darsi che l'inesatta indicazione fornita dalla LE abbia avuto l'effetto di indurre in errore l'ufficiale di stato civile nella redazione dell'atto di morte di COSTANZA Rita. Potrebbe allora configurarsi la diversa ipotesi delittuosa di cui agli artt. 48 - 479 c.p., (v., in proposito, Cass. Sez. 5^, 7 luglio 1992, Ceccacci), che però non è stata neppure presa in considerazione dalla pubblica accusa: ed a piena ragione, esulando nell'operato della ricorrente ogni in tento o aspetto ingannatori, atte so che, come si evince a chiare note dal contesto della presente vicenda quale:, accertata e rappresentata dai giudici del merito, si è, in definitiva, trattato della utilizzazione impropria e del tutto scusabile, per il basso livello di scolarizzazione della imputata, del termine "divorziato" in luogo di "separato", attuata senza comprendere l'esatto significato di termini giuridici, rilevabile solo da chi è in possesso di cognizioni tecniche o culturali adeguate.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2008.