Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2008, n. 33382
CASS
Sentenza 18 luglio 2008

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Il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico presuppone l'esistenza di un dovere giuridico dell'attestante di esporre la verità stabilito in modo indubbio, esplicitamente o implicitamente, dalla legge regolatrice dell'atto; pertanto, non integra il delitto previsto dall'art. 483 cod. pen. la condotta del privato che nella "dichiarazione di morte" indichi falsamente circostanze diverse dall'avvenuto decesso di una persona.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2008, n. 33382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33382
    Data del deposito : 18 luglio 2008

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