Sentenza 6 novembre 2001
Massime • 1
In tema di patteggiamento, qualora la sentenza abbia ad oggetto più reati uniti per continuazione, la riduzione di pena ai sensi dell'art.444, comma 1, c.p.p. va operata sulla pena complessiva applicata per i detti reati,ivi compreso anche l'aumento previsto dall'art.81 cpv. cod. pen., per cui essa deve intendersi ripartita in egual misura percentuale fra tale aumento e la pena stabilita per la violazione più grave. Ne deriva che, in caso di ulteriore applicazione della continuazione in altra sede (nella specie, in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 c.p.p.), la pena inflitta per detta violazione, da prendere a base per il nuovo aumento (ove non risulti altra violazione di maggiore gravità), dev'essere individuata non in quella originariamente stabilita ma in quella ridotta nella misura percentualmente corrispondente alla riduzione a suo tempo apportatavi per il rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2001, n. 42738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42738 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 06/11/2001
1. Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 6086/2001
3. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO - Consigliere - N. 001174/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RA IG N.IL 24/05/1972
avverso ORDINANZA del 08/11/2000 CORTE APPELLO di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO lette le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio
RILEVATO IN FATTO:
- che con l'impugnata ordinanza la corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, nell'accogliere la richiesta di GA UI, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti per i quali era stato condannato alla pena detentiva della reclusione per mesi 9 con sentenza della suddetta Corte in data 12 dicembre 1997 ed altri fatti per i quali aveva riportato condanne inflittegli con altre sentenze, determinò la pena complessiva in anni due di reclusione, più una multa;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del GA, denunciando violazione di legge, sull'assunto che la pena complessiva sarebbe stata determinata in misura eccedente il limite massimo costituito dal triplo della pena inflitta per la singola violazione ritenuta più grave, non essendosi tenuto conto del fatto che la sentenza 12 dicembre 1997 si riferiva a più episodi, per il più grave dei quali era stata originariamente fissata, nella sentenza di primo grado (pronunciata, in parte qua, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), la pena base di mesi otto di reclusione, aumentata a mesi dodici per la ritenuta continuazione e nuovamente ridotta a mesi otto per la riduzione prevista per il rito;
riduzione che avrebbe dovuto però intendersi operante in uguale proporzione (un terzo) per ciascuna delle pene riferibili a ciascuno dei singoli episodi, per cui quella di mesi otto, fissata per il più grave di essi, sarebbe stata da considerare ridotta a mesi cinque e giorni dieci;
CONSIDERATO IN DIRITTO:
- che, nel caso di più reati uniti per continuazione, la pena base alla quale occorre fare riferimento per un'ulteriore applicazione della continuazione ad altri reati, rimane sempre quella inflitta, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per la singola violazione ritenuta più grave, salvo che (ipotesi non ricorrente nella specie), sia da considerare più grave quella costituita da taluno dei nuovi reati ai quali si ritiene che la continuazione debba essere estesa;
- che, inoltre, quando la continuazione sia stata applicata (come nella specie avvenuto con la sentenza del pretore di Padova 17 dicembre 1996, parzialmente riformata con sentenza della corte d'appello di Venezia 12 dicembre 1997), in sede di procedimento ex art.444 c.p.p., la riduzione di pena prevista da tale articolo va calcolata sulla pena complessiva, già determinata con l'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. (in tal senso Cass. S.U. 16 dicembre 1991 n.
10503, P.G. c. Biz, m. 188523), per cui essa deve ritenersi (conformemente alla tesi prospettata nel ricorso), come parimenti ripartita tra la pena stabilita per la violazione più grave e l'aumento apportato per la continuazione, di tal che tanto la prima quanto il secondo vanno considerati come ridotti nella stessa misura percentuale;
- che a tali principi non sembra si sia attenuto, nella specie, il giudice di merito, avendo esso assunto come pena base ai fini dell'ulteriore aumento per la continuazione riconosciuta in sede esecutiva la pena complessiva di nove mesi di reclusione (più la multa) di cui alla sentenza della corte d'appello di Venezia 12 dicembre 1997, senza considerare che la pena base doveva essere invece individuata in quella riferibile alla violazione più grave tra quelle per le quali, in primo grado, era stata applicata la pena complessiva di mesi otto di reclusione e lire 800.000 di multa, tenendo conto della decurtazione ex art. 444 operante, come dianzi illustrato, nella stessa misura percentuale, tanto su di essa quanto sull'aumento per la continuazione;
- che pertanto, in accoglimento (per quanto di ragione) del ricorso, l'impugnata ordinanza va annullata con rinvio, per nuova deliberazione, alla stessa corte d'appello di Venezia la quale, nel determinare la pena complessiva conseguente alla già ritenuta applicabilità della continuazione in sede esecutiva relativamente ai fatti di cui alle sentenze indicate nella suddetta ordinanza, dovrà aver cura di individuare la pena riferibile alla singola violazione più grave, secondo i criteri sopra illustrati, e non superare, quindi, il prescritto limite di legge del triplo di detta pena (oltre, naturalmente, a quello costituito dalla somma delle pene inflitte con ciascuna delle sentenze considerate, giusta quanto previsto dall'art. 671, comma 2, c.p.p.);
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione alla corte d'appello di Venezia.
Così deciso n Roma, il 6 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2001