Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2001, n. 42738
CASS
Sentenza 6 novembre 2001

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In tema di patteggiamento, qualora la sentenza abbia ad oggetto più reati uniti per continuazione, la riduzione di pena ai sensi dell'art.444, comma 1, c.p.p. va operata sulla pena complessiva applicata per i detti reati,ivi compreso anche l'aumento previsto dall'art.81 cpv. cod. pen., per cui essa deve intendersi ripartita in egual misura percentuale fra tale aumento e la pena stabilita per la violazione più grave. Ne deriva che, in caso di ulteriore applicazione della continuazione in altra sede (nella specie, in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 c.p.p.), la pena inflitta per detta violazione, da prendere a base per il nuovo aumento (ove non risulti altra violazione di maggiore gravità), dev'essere individuata non in quella originariamente stabilita ma in quella ridotta nella misura percentualmente corrispondente alla riduzione a suo tempo apportatavi per il rito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2001, n. 42738
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42738
    Data del deposito : 6 novembre 2001

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