Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 254
CASS
Sentenza 10 gennaio 2003

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In materia di revisione delle rendite di inabilità a seguito di rettifiche, da parte dell'Inail, di pregressi errori di valutazione, a far luogo dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (immediatamente applicabile ai giudizi in corso ai sensi dell'articolo 9, quinto comma, dello stesso decreto), l'ente assistenziale è da considerarsi decaduto - decadenza di ordine pubblico e pertanto rilevabile anche d'ufficio - dalla possibilità di ritenere non dovute , o di ridurre, le prestazioni all'esito del riesame, qualora non abbia notificato all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 39754 del 13
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 13/12/2021), n.39754 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere – Dott. PICCONE Valeria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25412-2020 proposto da: INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA ROMEO, che lo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 254
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 254
Data del deposito : 10 gennaio 2003

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