Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 1
In materia di revisione delle rendite di inabilità a seguito di rettifiche, da parte dell'Inail, di pregressi errori di valutazione, a far luogo dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (immediatamente applicabile ai giudizi in corso ai sensi dell'articolo 9, quinto comma, dello stesso decreto), l'ente assistenziale è da considerarsi decaduto - decadenza di ordine pubblico e pertanto rilevabile anche d'ufficio - dalla possibilità di ritenere non dovute , o di ridurre, le prestazioni all'esito del riesame, qualora non abbia notificato all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 39754 del 13https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 13/12/2021), n.39754 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere – Dott. PICCONE Valeria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25412-2020 proposto da: INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA ROMEO, che lo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 9.2.2000, rep. n. 53382;
- ricorrente -
contro
CA GI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO N. 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO e da ultimo d'ufficio la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 408/99 del Tribunale di TERNI, depositata il 30/11/99 R.G.N. 1669/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 30 novembre 1999 il Tribunale di Terni su appello proposto dal sig. MI AR nei confronti dell'INAIL avverso la decisione del 18 settembre 1998 con la quale il Pretore di Terni aveva rigettato la domanda proposta dal AR di ripristino della rendita per malattia professionale (sordità da rumori), ha accolto la domanda del lavoratore ripristinando in favore dello stesso la rendita soppressa.
Il giudice del gravame, rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, pur ritenendo che il riconoscimento della rendita era dovuto ad un errore di valutazione del grado di invalidità fatto dall'Istituto al momento dell'accertamento del 1981, errore che poi aveva determinato l'erogazione della rendita, affermava che tale valutazione doveva ritenersi definitiva in quanto la revisione per errore era stata introdotta soltanto con l'art.55 della legge n.88 del 1989 che riguardava soltanto gli errori compiuti dall'INAIL dopo l'entrata in vigore della stessa legge che non aveva carattere retroattivo. Per la cassazione della sentenza del Tribunale l'INAIL propone ricorso fondandolo su un unico motivo.
Il sig. AR si è costituito depositando la procura ad litem. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.55, comma 5, della legge 9 marzo 1989 n.88, erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione degli artt. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. dello stesso codice, vizi denunciabili ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., l'INAIL censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto che l'art.55, comma 5 della legge n.88 del 1989 riguardasse soltanto gli errori compiuti dopo l'entrata in vigore della stessa legge. Il ricorso non può essere accolto anche se la motivazione della sentenza impugnata non è corretta in quanto, come già ha avuto occasione di affermare la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 18 agosto 1999 n. 8713; 1^ luglio 1994 n. 6231; 15 luglio 1991 n. 6785),
poiché il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge quando si realizzano le condizioni Previste, gli atti dell'istituto assicuratore che riconoscono e soddisfano tale diritto hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione, e adempimento, e non di concessione della prestazione. E, in base a tale principio, nelle richiamate pronunce si è specificato che in fattispecie nella quale l'INAIL ha soppresso la rendita di inabilità a seguito di una diversa valutazione di dati clinici rimasti invariati, oggetto del giudizio non è l'esercizio di un tipico potere amministrativo, ma l'esistenza della obbligazione ex lege. Pertanto il disposto dell'art.55, comma 5, della legge n.88 del 1989 è da interpretare quale norma innovativa nella parte in cui disciplina la ripetizione dell'indebito, mentre per il resto è ricognitiva di dati normativi già presenti nell'ordinamento.
Malgrado quanto sinora esposto, il ricorso non può essere tuttavia accolto in quanto, successivamente alla decisione impugnata, è entrato in vigore il decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.38. In forza del disposto di cui all'art.9, primo comma, di detto decreto, applicabile ai procedimenti in corso secondo la previsione di cui al comma quinto dello stesso articolo, l'INAIL decade - decadenza di ordine pubblico e rilevabile d'ufficio - dalla possibilità di ritenere non dovute o di ridurre le prestazioni all'esito di riesame dei suoi comportamenti precedenti, ove non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo o di colpa grave dell'assicurato.
Per quanto riguarda il caso in esame il Tribunale ha accertato che la rendita era stata riconosciuta a seguito di errore nella valutazione dell'invalidità compiuto originariamente dall'INAIL: tale punto della decisione non è stata oggetto di impugnazione da parte dell'Istituto e quindi l'accertamento è divenuto definitivo;
risulta inoltre pacifico che nel 1981 l'Inail aveva riconosciuto nei confronti dell'assicurato una ipoacusia pari al 19% mentre, a seguito di revisione, avvenuta nel 1997, la prestazione era stata soppressa in quanto la percentuale di invalidità per ipoacusia era stata rettificata all'8%; essendo trascorsi, tra la data di costituzione della rendita e la soppressione delle stessa a seguito della revisione, ben oltre i dieci anni stabiliti dal citato 1^ comma dell'art.9 del citato D.Lgvo n. 38/2000, l'Istituto è decaduto dalla possibilità di ritenere dovuta la prestazione. Nè, d'altra parte, è stato dedotto, e tantomeno accertato giudizialmente, che l'errore sia stato indotto da dolo o colpa grave dell'assicurato. Il ricorso non può quindi trovare accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003