Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2002, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
0069140 0.28 13 /0° REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: Imposta di registro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 9419/2000 SEZIONE QUINTA CIVILE Cron. 6574 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Bruno Saccucci Consigliere Ud. 04.12.2001 Dott. Mario Cicala Consigliere Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dal Ministero delle finanze, Ufficio del registro di Milano, in persona dei le- gali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatu- ra generale dello Stato, presso la quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano ope legis,
- ricorrenti -
contro il signor RT CU, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Ber- tucci, presso il cui studio in Roma, via F.S. Nitti, n. 11, è elettivamente do- miciliato, per procura speciale a margine del contro ricorso;
.
- controricorrente -
N nonché contro 7 ли 5 4 2 i signori EL e AN CU;
- intimati -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 9 feb- braio 1999, n. 26/53/99, depositata il 9 marzo 1999; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 4 dicembre 2001 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito l'avvocato Ruggero Di Martino per il Ministero delle finanze;
udito, per il controricorrente, l'avvocato Fausto Maniaci, delegato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Pi- vetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il Ministero delle finanze, Ufficio del registro di Milano, ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 9 febbraio 1999, n. 26/53/99, depositata il 9 marzo 1999, che ha re- spinto l'appello dell'Ufficio del registro di Milano contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado n. 446/47/92, adottata su ricorso dei signori RT, EL e AN CU avverso la cartella di pagamento n. 22893697, in tema di imposta di registro.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: il 6 dicembre 1991 l'Ufficio del registro atti giudiziari di Milano notifica - al signor RT CU, quale primo intestatario, una cartella esattoriale re- cante iscrizione a ruolo di imposta di registro ed accessori sul lodo arbitrale n. 7/88 del 3 marzo 1988, per un totale di £ 802.640.648, scaturito dalla re- gistrazione dell'atto per un valore di £ 3.400.000.000; 2 · il 5 maggio 1988 l'Ufficio notifica un primo atto con il quale, ravvisando nella statuizione arbitrale una pronuncia costitutiva di trasferimento immo- biliare, liquida la maggiore imposta proporzionale di trasferimento del 15%, mentre secondo il contribuente avrebbe dovuto essere quella dell'1%, dovuta per le sentenze di accertamento;
- il 27 dicembre 1988 l'Ufficio notifica un secondo atto con il quale, in man- canza di dichiarazione di parte, liquida anche l'INVIM sulla base di un valo- re iniziale determinato d'ufficio al 1° gennaio 1963 in £ 200.000.000; entrambe le liquidazioni sono tempestivamente impugnate e la Commis- sione tributaria di primo grado di Milano con sentenza 4 luglio 1989, n. 28143/28353, accoglie i ricorsi e dichiara illegittimi gli avvisi di liquidazio- ne impugnati;
- il 22 ottobre 1990 l'Ufficio, con ulteriore avviso di accertamento n. 9142/bis, sottopone a giudizio di congruità i valori estimativi dichiarati in sede di registrazione del lodo, elevando a £ 5.974.000.000 il valore finale, ai fini dell'imposta di registro, e determinando d'ufficio in £204.746.000 il valore iniziale (primo gennaio 1963) ai fini dell'INVIM; - anche questo accertamento è tempestivamente impugnato con ricorso del 5 dicembre 1990 e la relativa controversia, al 9 febbraio 1999, è pendente di- nanzi alla Sezione 43 della Commissione tributaria di primo grado di Mila- no (R.R. 23505/90); la Commissione tributaria di primo grado accoglie il ricorso, avendo ac- - certato che l'intervenuta usucapione con effetto ex tunc non poteva ritenersi costitutiva di trasferimento immobiliare ex nunc e non poteva, pertanto, es- 3 sere tassata con imposta proporzionale di trasferimento né, quindi, essere assoggettata ad INVIM;
- l'appello dell'Ufficio è rigettato con la sentenza della Commissione tributa- ria regionale di Milano ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 9 febbraio 1999, n. 26/53/99, è così motivata: la motivazione della decisione della Commissione tributaria di primo gra- do di Milano appare corretta e non vi è ragione per discostarsene;
il lodo arbitrale n. 7, depositato presso la Pretura di Milano il 1° marzo 1988, fa stato nei confronti della generalità dei soggetti e il suo contenuto avrebbe potuto essere contestato solamente con una specifica impugnazione da parte dell'Ufficio, che non risulta proposta né tanto meno è accolta;
l'accertamento dell'avvenuta usucapione, contenuto nel lodo, non può es- - ser superato o disatteso, deducendo elementi indiziari favorevoli all'ipotesi di un dissimulato trasferimento convenzionale, che possano essere condivisi dalla Commissione, ma non provati.
2.1. Il ricorso per cassazione del Ministero delle finanze contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 9 febbraio 1999, n. 26/53/99, è sostenuto con un unico motivo di ricorso.
2.2. Il Ministero ricorrente conclude chiedendo che sia accolto il ri- corso per cassazione, che sia annullata la decisione impugnata e che sia a- dottata ogni conseguenziale statuizione, anche in ordine alle spese giudizia- li.
3.1. Il signor RT CU resiste con controricorso. 4 3.2. Il controricorrente conclude chiedendo che il ricorso per cassa- zione del Ministero delle finanze sia dichiarato inammissibile e, per l'effetto o in subordine, che sia comunque respinto, con la condanna della ricorrente amministrazione alle spese di giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il Ministero delle finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 20 DPR 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 8, lettera c), della Tariffa ad esso allegata, la violazione e falsa applicazione dei principi riguardanti la tassazione degli atti traslativi, l'omesso esame su un punto decisivo e il totale travisamento dei fatti, il difetto di motivazione, con riferimento agli art. 360, n. 3 e n. 5, cpc.
4.2. Il Ministero ricorrente segnala, in via preliminare, che la fatti- specie decisa con la sentenza impugnata è strettamente connessa ai ricorsi per cassazione già da esso proposti e contrassegnati da R.G. n. 4401/98, n. 7126/99 e n. 18484/99, con i quali si è già sostenuto che il lodo arbitrale, re- so esecutivo con verbale del 3 marzo 1998, costituirebbe un trasferimento e non l'accertamento di un diritto di contenuto patrimoniale. Il Ministero ribadisce, anche con l'attuale ricorso, che si sarebbe in presenza di un vero e proprio atto traslativo della proprietà intervenuto tra i signori CU, da una parte, e il signor CC, dall'altra. L'Ufficio a- vrebbe, quindi, correttamente provveduto a tassare l'atto con imposta pro- porzionale del 15%, prevista per gli atti traslativi, e non con la minore impo- sta dell'1%, applicabile all'acquisto del diritto di proprietà fondata sul pos- sesso protratto nel tempo. Di conseguenza, sulla base di questo presupposto, 5 l'Ufficio non poteva che provvedere automaticamente a notificare l'avviso di accertamento ai fini dell'imposta di registro e ai fini dell'invim e, successi- vamente, ad emanare il provvedimento impugnato intimante il pagamento della somma dovuta per l'omessa registrazione del suddetto lodo arbitrale. In base all'art. 20 DPR 26 aprile 1986, n. 131, l'intrinseca natura dell'atto e i suoi effetti giuridici sarebbero costituiti, nel caso del lodo arbitrale, dal fatto che esso sarebbe un atto traslativo emesso da un solo arbitro nominato di comune accordo tra le parti e la cui natura negoziale non potrebbe essere contestata. Di conseguenza, la sentenza impugnata sarebbe del tutto errata e non correttamente motivata, con totale travisamento dei fatti, proprio sul punto decisivo relativo alla natura dell'atto, e cioè di un atto che si è rivelato idoneo a trasferire l'immobile in luogo del formale contratto di compraven- dita. Su questo punto decisivo la sentenza sarebbe del tutto carente di moti- vazione, perché essa afferma che solo perché si tratta di un lodo si dovrebbe escludere l'effetto traslativo. Tale atto non avrebbe potuto essere impugnato dall'Amministrazione delle finanze, perché essa non era parte e non poteva, quindi, avere alcuna legittimazione e l'atto è stato prodotto in giudizio dagli attuali resistenti a sostegno del ricorso dagli stessi proposto in primo grado per contestare la pretesa erariale. Sarebbe evidente, quindi, l'errore in cui sarebbe incorsa la Commis- sione, rilevato che si tratterebbe di un lodo che avrebbe natura contrattuale e che avrebbe realizzato un vero e proprio effetto traslativo, con la conse- guenza dell'inapplicabilità dell'art. 8, lettera c), della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131, e della totale legittimità dell'ingiunzione di pagamen- to ritualmente emessa dall'Ufficio. All 4.3. Il ricorso è fondato. Infatti, il giudice di secondo grado ha basa- to la sua decisione sull'erroneo presupposto, secondo il quale il lodo arbitra- le farebbe stato nei confronti della generalità dei soggetti e il suo contenuto avrebbe potuto essere contestato solo con una specifica impugnazione da parte dell'Ufficio, che non risulta proposta e tanto meno accolta. L'afferma- zione è palesemente erronea, indipendentemente dalla natura rituale od irri- tuale del lodo. Del resto, riferisce la Commissione tributaria regionale di Milano, nelle premesse di fatto della sua sentenza, che il giudice di primo grado ha accertato che l'intervenuta usucapione con effetto "ex tunc", non poteva ritenersi costitutiva di trasferimento immobiliare ex nunc'>, ma non dice nulla sulle ragioni in base alle quali esso è giunto a tale determinazione. Quando, poi, nella motivazione della sentenza di secondo grado si afferma che La motivazione della decisione della Commissione tributaria di pri- mo Grado di Milano appare corretta e non vi è ragione di discostarsene>>, avendo riferito della sentenza di primo grado nel modo sopra descritto, si la- scia nella propria sentenza un difetto di motivazione che merita di essere censurato e che deve, perciò, essere colmato.
5. Per le considerazioni esposte il ricorso del Ministero delle finanze deve essere accolto, la sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa de- v'essere rinviata ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del- la Lombardia, che provvederà anche sulle spese processuali relative al giu- dizio di cassazione.
PQM
7 la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per le spese processuale relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2001. Il Presidente асчис Il relatore ed estensore Auknulli IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 8