Sentenza 27 gennaio 2004
Massime • 2
I rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti regionali di sviluppo agricolo (nella specie, della regione Sicilia) addetti stabilmente ai centri di meccanizzazione agricola di tali enti hanno natura privatistica, secondo quanto dispone espressamente l'art. 3 della legge n. 386 del 1976, con la conseguenza che le relative controversie (nella specie, relative a periodi di lavoro anteriori al 30 giugno 1998) sono devolute alla cognizione del giudice ordinario.
Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/01/2004, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Primo Presidente f.f. -
Dott. GRIECO LO - Presidente di sezione -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI LO, RA GI, NI VA, UR LV, EN LO, ON MI, ZO LD, AR VA, ON VA, RE IG, UN VA, UR LI, DU NC, AN NO, LI VA, TA NI, GI EP, CA NE, OC DR, CONTENTO LO;
elettivamente domiciliati in Roma, VIA BOENZIO 45, presso lo studio dell'avvocato EGMONT MEISSNER, rappresentati e difesi dall'avvocato NI MESSINA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
ENTE SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.) , CENTRO MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DELL'E.S.A. DI CALTANISETTA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 01/02/9721 proposto da:
E.S.A., ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO PER LA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
CI LO, RA GI, NI VA, UR LV, EN LO, ON MI, ZO LD, AR VA, ON VA, RE IG, UN VA, UR LI, DU NC, AN NO, LI VA, TA NI, GI EP, CA NE, OC DR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 43/01 del Tribunale di CALTANISSETTA, depositata il 16/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, giurisdizione dell'a.g.o., rigetto dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21 dicembre 1994 al Pretore di Caltanissetta LO RA e gli altri qui indicati in epigrafe esponevano di essere stati assunti con contratto di lavoro di diritto privato ed a tempo determinato dal locale Centro di meccanizzazione agricola (CMA) e chiedevano dichiararsi l'illegittimità del licenziamento loro intimato in data 13 dicembre 1994 in quanto privo della forma scritta e di un giustificato motivo.
Costituitosi in giudizio l' Ente di sviluppo agricolo della Sicilia (ESA) , che affermava la propria titolarità del rapporto di lavoro, il Pretore declinava la giurisdizione con decisione del 29 luglio 1995, confermata con sentenza 16 febbraio 2001 dal Tribunale, il quale ravvisava il rapporto di pubblico impiego, e quindi la giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 7 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, a causa della natura di ente pubblico non economico, propria dell' ESA.
Contro questa sentenza ricorrono per Cassazione il RA e litisconsorti mentre l' ESA resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. Il condizionamento apposto dalla parte resistente al proprio ricorso incidentale non impedisce di esaminare le singole doglianze secondo l'ordine logico, invece che secondo quello voluto dalle parti, e perciò di esaminare l'eccezione di giudicato esterno sulla giurisdizione, contenuta nell'impugnazione incidentale, prima della doglianza contenuta nel ricorso principale e concernente la declinatoria della stessa giurisdizione (Sez. un. 25 maggio 2001 n. 226). Il ricorrente in via incidentale lamenta che, in violazione dell'art. 2909 cod. civ., il Tribunale non abbia rilevato la regiudicata esterna, ossia formatasi ad esito di un processo svoltosi fra le stesse parti davanti al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia e definito con sentenza del 21 ottobre 1992 n. 6891. Con questa il giudice amministrativo, pronunciando in ordine alla domanda proposta anche in questo processo, la rigettò nel merito dopo avere dichiarato la giurisdizione amministrativa.
Il motivo di ricorso è inammissibile.
La più recente giurisprudenza di queste Sezioni unite è nel senso di riconoscere la natura pubblicistica dell'interesse al rispetto della cosa giudicata, la rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno oltreché di quello interno, e l'inclusione delle relative questioni fra quelle di diritto invece che fra quelle di fatto. Di conseguenza le Sezioni unite hanno affermato la rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno, purché questo risulti da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, con la conseguenza che, in mancanza di pronuncia da parte del giudice di merito, la Cassazione ne accerta l'esistenza e la portata con cognizione piena e con diretto esame degli atti processuali (sentt. n. 226 del 2001 cit., 4 luglio 2001 n. 9050, 9 agosto 2001 n. 10977, 10 aprile 2003 n. 5689). È parimenti orientamento consolidato di queste Sezioni unite che le pronunce sulla giurisdizione rese dal giudice amministrativo e passate in giudicato hanno efficacia soltanto endoprocessuale se ad esse non si accompagni una decisione di merito, mentre hanno efficacia non processuale, ossia estesa ai processi diversi da quello in cui furono emesse, qualora esse, implicite o esplicite, precedano la detta decisione (sentt. 1^ settembre 1999 n. 605, 29 novembre 1996 n. 10679, 29 novembre 2000 n. 1233, 1 ottobre 2002 n. 14080). Le massime ora dette vanno però coordinate con i limiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione, il quale dev'essere specificamente argomentato con l'esposizione dei motivi (art. 366 n. 4 cod. proc, civ.) completa ed autosufficiente ossia tale da porre la
Corte in grado di verificarne la fondatezza senza bisogno di integrazione con altri atti. Per quanto attiene alla doglianza di violazione del giudicato esterno, la Corte deve controllare se il relativo documento sia stato ritualmente acquisito agli atti, onde è onere del ricorrente indicare il momento o le circostanze processuali in cui egli (o la controparte) lo abbia prodotto.
Nel caso di specie il ricorrente ha mancato di assolvere a questo onere e del resto con atto del 13 maggio 2003 il Pubblico ministero, chiedendo la fissazione della causa in pubblica udienza, ha rilevato l'omessa produzione della sentenza del TAR. Con l'unico motivo i ricorrenti principali lamentano la violazione delle norme sulla giurisdizione in relazione alla legge della Regione Sicilia 1 agosto 1990 n. 13 (art. 12) ed alla legge dello Stato 30 aprile 1976 n. 386 (art. 3), osservando come il rapporto di lavoro in questione debba intendersi intercorso fra loro ed il Centro di meccanizzazione agricola di Caltanissetta ed in base a contratto di diritto privato, e non già con l'Ente, pubblico e non economico, di sviluppo agricolo. Esso avrebbe dovuto perciò essere considerato come rapporto di lavoro privatistico e non di pubblico impiego, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario e non a quello amministrativo.
Il motivo è fondato.
La questione di giurisdizione dev'essere risolta ai sensi dell'art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie di pubblico impiego relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998. Trattandosi di periodo anteriore a tale data, la questione che i ricorrenti sottopongono alla Corte è se il lavoro da loro prestato per il suddetto Centro di meccanizzazione agricola debba essere considerato come di pubblico impiego.
È affermazione costante di queste Sezioni unite che il rapporto di lavoro subordinato è qualificabile in tal senso qualora, essendo il datore ente pubblico non economico (tale è pacificamente l' ESA ), il prestatore sia inserito nella sua struttura pubblica, invece che in un'organizzazione separata, dotata di autonomia e gestita con criteri economici d'impresa (sentt. 30 maggio 1994 n. 5249, 15 giugno 1994 n. 5972, 22 marzo 1995 n. 3322, 14 novembre 1996 n. 9970, 10 maggio 2001 n. 186, 2 agosto 2002 n. 11626). La legge regionale siciliana 1 agosto 1990 n. 13, contenente interventi in favore degli organismi di difesa delle colture ed altre norme in materia agricola, stabilisce nell'art. 12 che "i centri di zona di meccanizzazione agricola e lotta antiparassitaria dell'Ente di sviluppo agricolo sono considerati impianti collettivi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976 n. 386". Questo ultimo comma a sua volta dice che "le gestioni dirette degli impianti collettivi da parte degli enti di sviluppo sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti".
Tali norme indicano come il rapporto di lavoro in questione sia da ricondurre al diritto privato e come perciò debba conoscerne il giudice ordinario (Cass. 12 marzo 1993 n. 3018). Accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, la sentenza impugnata dev'essere cassata con dichiarazione della giurisdizione ordinaria. La causa va rinviata al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 382, primo comma, cod.proc.civ., il quale provvedere anche sulle spese di questa fase del giudizio -(Cass. 20 gennaio 1985 n. 353, 17 gennaio 1986 n. 273).
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale, dichiara inammissibile quello incidentale, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e cassa con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, giudice di primo grado, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004