Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 023-83/01 LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 16668/98 Cron.4952 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Ud.23/11/00 - “CORTE SUPREMA DI CABBAZIONE Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere UFFICIO COPIE - Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente dal Sig. per diritti L. 3000 730 SENTENZA 19 FEB, 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA SILVESTRI NATALE, elettivamente VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4 SCALA A, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-> ricorrente
contro
CANCELLERIA INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avverso la sentenza n. 5297/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/03/98 R.G.N.52211/89; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Natale 4842 -1- CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Natale TR, titolare di pensione di invalidità dal 1979, in data 1° dicembre 1985 si vedeva revocato dall'INPS tale beneficio per riscontati miglioramenti psicofisici. Esaurito nel 1986 il procedimento amministrativo, il TR conveniva in giudizio davanti al Pretore di Roma l'INPS al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità che egli assumeva essergli stata illegittimamente revocata. Il Pretore adito con sentenza in data 29 marzo 1989 accoglieva la domanda e condannava l'INPS a corrispondere all'assicurato i ratei della pensione di invalidità revocata maggiorati di interessi legali. Con sentenza in data 23 maggio 1997 18 marzo 1998 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello dell'INPS, in riforma della sentenza pretorile, rigettava la domanda del TR osservando che, sulla base della disposta consulenza tecnica le infermità riscontrate specie a livello di spondiloartrosi e di broncopatia incidevano soltanto nella misura del 40 · 50% sulla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini di manovale edile. L'assicurato ricorre per cassazione con un unico articolato motivo di ricorso. L'Istituto intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso il TR si duole che il Tribunale in violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984 e conseguente erronea e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, condividendo immotivatamente il parere del consulente tecnico, non abbia preso in considerazione O non abbia valutato con la dovuta attenzione la natura usurante della spondiloartrosi, dell'ulcera 다 duodenale, dell'osteoartrosi e della broncopatia 있 specie in relazione alla rilevanza usurante sulla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini di manovale edile. Il ricorso è infondato. Le censure dedotte, infatti, si risolvono in richiesta di riesame delle risultanze della una consulenza tecnica condivise dal tribunale con motivazione, peraltro esauriente e ragionata logicamente fondata sugli ulteriori chiarimenti forniti dallo stesso consulente tecnico d'ufficio in relazione alle patologie indicate in ricorso dall'assicurato. In particolare il Tribunale aveva osservato che l'osteoartrosi comportava una limitazione funzionale di un terzo dei movimenti flessori con una incidenza invalidante del dell'assicurato 40 50%, mentre le altre patologie, costituite, - soprattutto, dalla broncopatia e dalla denunciata ulcera duodenale, erano di modesta incidenza funzionale o addirittura, inesistenti come l'ulcera duodenale in quanto non riscontrate. n Le patologie accertate dal Tribunale erano, i l perciò, ben lungi dal raggiungere la soglia i invalidante della richiesta misura superiore al 67%. C Una siffatta invalidità, così lontana dalla soglia legale per la concessione del beneficio, come ha già avuto modo di precisare questa Suprema Corte, (V. Cass. 4 marzo 1997 n. 1885) rende ininfluente la mancanza di uno specifico esame dell'eventuale usura derivante dallo svolgimento di attività lavorativa. D'altra parte la erronea о contraddittoria motivazione sussiste soltanto in caso di obbiettiva mancanza del criterio logico che abbia guidato il 5 convincimento del giudice di merito ovvero nel caso di mancanza di criteri idonei a sorreggere e individuare con chiarezza la "ratio decidendi" e non già quando, come nella specie, vi sia difformità tra le attese e deduzioni della parte e l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuate dal giudice di merito (Cass. 24 febbraio 1995 n. 2114). Il proposto ricorso va, pertanto rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non essendosi 1'Istituto intimato costituito ed essendo, comunque di ostacolo alla condanna alle spese del ricorrente l'art. 152 disp. Att. c.p.c. nel testo risultante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1994.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 23 novembre 2000. II Presidente: Guglich I wauth I II Cons. estensore: Matale Capitanie A 0 D 3 S 1 , 3 S . O 5 A T L T L R . , Shill O A A N ' B IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S L E I 3 L P Depositata in Cancelleria D E 7 S - D I A 8 I - T N S S 1 G 1 N O 19 FEB. 2001 O Oggi, E P S A E M I I D G IL COLLABORATORE A CAS E G A , E D O DI CANCELLER O L T R E T T T I S A N E N R I O Z I I L E G L D S E E E R O D 6