Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2013, n. 37742
CASS
Sentenza 28 maggio 2013

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L'imputato, condannato in primo grado a pena detentiva e pecuniaria, con sostituzione di quella detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria senza la concessione della sospensione condizionale della pena, in sede di appello può, con esplicita manifestazione di volontà in tal senso, rinunciare alla sostituzione operata dal giudice di primo grado, al fine di accedere al regime, da lui stimato più vantaggioso, del lavoro di pubblica utilità, introdotto con legge entrata in vigore in epoca successiva alla pronuncia di primo grado. (Fattispecie relativa a condanna per guida in stato di ebbrezza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2013, n. 37742
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37742
    Data del deposito : 28 maggio 2013

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