Sentenza 28 maggio 2013
Massime • 1
L'imputato, condannato in primo grado a pena detentiva e pecuniaria, con sostituzione di quella detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria senza la concessione della sospensione condizionale della pena, in sede di appello può, con esplicita manifestazione di volontà in tal senso, rinunciare alla sostituzione operata dal giudice di primo grado, al fine di accedere al regime, da lui stimato più vantaggioso, del lavoro di pubblica utilità, introdotto con legge entrata in vigore in epoca successiva alla pronuncia di primo grado. (Fattispecie relativa a condanna per guida in stato di ebbrezza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2013, n. 37742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37742 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 28/05/2013
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1108
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 6384/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI UC N. IL 03/04/1973;
avverso la sentenza n. 1281/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 10/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. IMBAVELLI Fabrizio in sostituzione dell'Avv. BASSI del Foro di Roma, il quale ha chiesto accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Gorizia, con sentenza dell'1/7/2011, dichiarato RI UC colpevole del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), per essersi posto alla guida di motociclo in stato d'ebbrezza (1,38/1,54 g/l), condannò il medesimo alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva con Euro 3.420,00 di ammenda.
2. La Corte d'appello di Trieste, investita dell'appello dell'imputato, con sentenza del 10/10/2012, confermò la statuizione di primo grado.
3. Avverso quest'ultima sentenza l'imputata ricorre per cassazione.
3.1. Con il primo motivo posto a corredo del ricorso il ricorrente denunzia violazione di legge.
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello la sostituzione della pena con il corrispondente lavoro di pubblica utilità, introdotto con la L. 29 luglio 2010, n. 120. La Corte territoriale aveva negato l'accesso all'istituto assumendo che l'applicazione della novella, entrata in vigore successivamente alla commissione del fatto, sarebbe stata più sfavorevole all'imputato. Ma ciò non teneva conto del complessivo trattamento agevolativo della riforma.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia vizio motivazionale, assumendo che il macchinario con il quale era stato effettuato l'alcoltest non funzionava correttamente, stante che in quella medesima occasione, testato su una passeggera (tale DO), la quale aveva dichiarato di aver bevuto due o tre birre, aveva dato risultato zero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il secondo motivo, che per la preliminarità che lo contraddistingue occorre prendere in esame per primo, è del tutto destituito di fondamento. In primo ed assorbente luogo tutta la costruzione liberatoria poggia sulla veridicità dell'asserto, del tutto congetturale, che la DO aveva effettivamente e da poco tempo bevuto nella misura indicata, anche a voler ammettere che la prova fu effettivamente espletata e con il risultato indicato. In ogni caso, l'utilizzo di macchinario regolarmente collaudato e sottoposto a regolare omologazione, secondo l'indirizzo interpretativo di legittimità condiviso anche da questo collegio, fa escludere, salvo prova contraria, la presenza di difetti che ne inficino le risultanze (cfr., fra le tante, Cass. 4^, 4/10/2011, n. 42084; n. 1763/2011; n. 45070/2004).
5. Il primo motivo è fondato, nei termini e nei limiti di seguito precisati.
È corretto affermare che il nuovo trattamento penale introdotto con la novella del 2010 costituisca regime meno afflittivo del precedente, non solo per le modalità esecutive, macroscopicamente meno invasive della libertà personale e quasi prive di riflessi stigmatizzanti, ma anche per l'effetto estintivo conseguente alla positiva esecuzione (questa Sezione si è già più volte espressa in tal senso: n. 31145 del 4/8/2011; n. 36291 del 24/5/2012; n. 18574 del 14/2/2013). Peraltro, la legge n. 120 ha aumentato la pena detentiva base solo a riguardo della più grave ipotesi di cui alla lett. e), qui non in contestazione, fissandola in mesi sei di arresto. Pertanto, la pena inflitta al ricorrente nella misura di mesi tre di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda ben avrebbe potuto essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
Vero è che la pena detentiva era stata convertita nell'equivalente pena pecuniaria, rendendola, quindi, secondo l'orientamento di questa Corte (Sez. 4^, n. 37967 del 17/5/2012), incompatibile con l'introdotto regime alternativo del lavoro di pubblica utilità;
tuttavia, deve ritenersi, in via di principio, che - nell'ipotesi di condanna in primo grado a pena detentiva e pecuniaria, con sostituzione di quella detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria (senza la concessione della sospensione condizionale della pena), impugnata dall'imputato - non possa negarsi a quest'ultimo, in sede di appello, la possibilità di rinunciare, con esplicita manifestazione di volontà in tal senso, alla prima sostituzione (della pena detentiva in quella pecuniaria) al fine di accedere al regime, da lui stimato più vantaggioso, del lavoro di pubblica utilità introdotto con la legge entrata in vigore successivamente alla pronuncia di primo grado: in tal caso, la durata del lavoro di pubblica deve ovviamente essere determinata con riferimento all'entità della pena (detentiva e pecuniaria) originariamente inflitta. Ne deriva che, ove in tal senso l'imputato estrinsechi esplicitamente la sua volontà, nulla osta alla sostituzione della pena quale originariamente determinata dal primo giudice (nella concreta fattispecie: mesi tre di arresto ed euro duemila di ammenda) con il lavoro di pubblica utilità.
Nei termini così precisati, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
6. Nel resto - con riferimento alla questione dianzi esaminata sub 4 - il ricorso va rigettato: ne deriva, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., la irrevocabilità dell'affermazione di colpevolezza, con conseguente irrilevanza dell'eventuale decorrenza del termine di prescrizione successivamente alla presente sentenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.
Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara irrevocabile l'affermazione di colpevolezza.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2013