Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2002, n. 5623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5623 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA IT05 6 2 3 / 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 19939/99 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere Cron. 16752 Dott. TO VELLA Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep.1265 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 16/01/02 - Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA 31 8 APR 2002 dirit sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE STELLA MARINA RESIDENCE SRL, in persona del legale rapp.te p.t. RD ORARIO, RD ORAZIO, in proprio e in qualità di procuratore generale di IO RD, CA GI RD, IA DI RD, PA RD, questi ultimi eredi di TO IA RD, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FULCIERI PAULUCCI DE' CAL, presso lo studio dell'avvocato PIERO SANDULLI, che li difende, giusta delega in atti%;B
- ricorrenti -
2002
contro
COOP EDIL Q3 PRIMA SRL, in persona del liquidatore 56 -1- dott.Alessandro GALDOLFI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE G CESARE 223, presso lo studio dell'avvocato MICHELE DE CA, difeso dagli avvocati ANGELO PIETROSANTI, MARIO LAURO PIETROSANTI, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 3066/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 20/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1'Avvocato SANDULLI Piero, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.19939/99 Oggetto: Risoluzione contratto di appalto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 12-4-1983, la Cooperativa Edilizia Q 3 Prima conveniva in giudizio davanti al tribunale di Latina la società EL MA EN, in persona del legale rappresentante, nonché VE RA e VE TO, per la risoluzione del contratto di appalto "inerente a transazione" (così in sentenza), concluso tra le parti 1'11-12-1982 e riguardante il completamento degli edifici sociali in Latina, a causa dell'inadempimento grave della convenuta, e per la condanna di questa e dei VE in solido du restituzione delle somme percette in più,alla previo accertamento dei lavori eseguiti e dei vizi e difetti delle opere realizate, ed al risarcimento dei danni. Nel costituirsi in giudizio, VE RA, in proprio e quale legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, chiedeva il rigetto della domanda e, il risarcimento dei danni in via riconvenzionale, in dipendenza dell'inadempimento dell'attrice alle obbligazioni assunte con la transazione. VE TO non si costituiva. Con sentenza n. 1114/1994, l'adito tribunale condannava la convenuta "EL MA EN", in solido con il solo VE TO, al pagamento all'attrice della complessiva somma di lire 833.008.766, con interessi in misura legale e rivalutazione ex art.1224 ult.co. C.C. dalla domanda al soddisfo, а titolo di risarcimento dei danni subiti dalla cooperativa "Q 3 Prima", in conseguenza delle somme erogate ad altre imprese per il completamento dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato con la convenuta e da quest'ultima non eseguiti. Liquidava, inoltre, equitativamente in favore dell'attrice l'ulteriore somma di lire 51.500.000, pari alla metà di quanto dalla stessa pagato alla convenuta in virtù della transazione dell'11-12- 1982, avuto riguardo al valore delle opere realizzate. Rigettava, invece, perché non provata la domanda riconvenzionale della "EL MA EN" per il risarcimento dei danni nella misura di lire 100.000.000. Impugnavano la sentenza la società soccombente, nonché, quali eredi di VE TO, deceduto il 3 30-11-1990, VE OV, RA, CA GI, NN e TR. Resisteva la cooperativa Edilizia Q 3 Prima s.r.l., chiedendo la conferma della sentenza. La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 20 ottobre 1998, in parziale accoglimento dell'appello, ha dichiarato "che la somma oggetto della condanna a favore della Coop. Edil “Q 3 Prima” è pari al minor importo di lire 277.000.000, con gli accessori come alla sentenza impugnata", che ha confermato quanto alle altre statuizioni;
ha condannato, inoltre, l'appellata a rimborsare agli appellanti la metà delle spese del grado, dichiarando compensate tra le parti l'altra metà. La corte territoriale è pervenuta a tale decisione - vale a dire a determinare nella predetta somma di lire 277.000.000 l'entità dei danni subiti dall'attrice in conseguenza dell'inadempimento convenuta in quanto,-1 una volta esclusa della l'applicabilità, nella fattispecie, dell'art.1460 C.C. ( exceptio inadimpleti contractus), invocato dalla EL MA EN, ha ritenuto che dalle somme sborsate dall'attrice, per complessive lire 833.008.776, per la ultimazione dei lavori assunti dalla "EL MA" e per la eliminazione dei vizi e difetti delle opere realizzate dalla stessa, dovesse essere detratta la somma di lire 556.000.000, pari al valore delle opere eseguite dall'appaltatrice. Ricorrono per la cassazione della sentenza la società "EL MA EN" a r.l., in persona del legale rappresentante RA VE, nonché questi in proprio ed in qualità di procuratore generale di OV VE, CA GI VE, NN IA VE e TR VE, questi ultimi in qualità eredi di TO VE, deceduto a Roma il 30-11-1990, deducendo due motivi di gravame. Resiste con controricorso la cooperativa edilizia Q liquidatore 3 Prima s.r.l., in persona del Dr. Alessandro Gandolfi. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano i ricorrenti: 1) Art. 360 n. 3 c.p.c.- Violazione dell'art. 1460 C.C., per non avere tenuto conto, la corte di appello, dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 C.C., sollevata dagli appellanti, con S riferimento al mancato puntuale pagamento, da parte dell'attrice, di quanto pattuito all'atto della transazione, nonché del mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante sulla stessa attrice, relativamente all'adempimento delle sue obbligazioni. 2) Art. 360 n.5 c.p.c.- Contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. La censura si riferisce al criterio con il quale è stato determinato dal giudice di appello il quantum debeatur, posto che mentre, da un lato, è stato then correttamente escluso che la somma dovuta dalla ditta appaltatrice alla committente potesse sic et simpliciter determinarsi con riferimento alle somme erogate da quest'ultima ad altre imprese per il completamento delle opere non eseguite o eseguite è stata, poi, dall'altro, male dalla prima, contraddittoriamente posta proprio la predetta somma a base del calcolo per la quantificazione dei pretesi danni. Per i ricorrenti, inoltre, non è ravvisabile, nella fattispecie, un vincolo di solidarietà nel pagamento della somma dovuta alla cooperativa tra la EL MA s.r.l. e TO VE, ovvero i suoi eredi, non risultando che il secondo si sia 6 assunto in proprio tutte le obbligazioni della società appaltatrice. Il ricorso è infondato. Per quanto riguarda il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell'art.1460 c.C.), si osserva che la corte di appello di Roma, contrariamente all'assunto degli appellanti, odierni ricorrenti, puntualmente preso in esame l'eccezione diha inadempimento dagli stessi sollevata, con riferimento all'asserito mancato pagamento, da 1.1 parte della Cooperativa Edilizia Q 3 Prima a I. di quanto pattuito all'atto della transazione Aly intervenuta tra le parti 1'11-12-1982; e, sulla base delle relazioni del c.t.u. e delle altre risultanze processuali, ha accertato, da un lato, l'avvenuto pagamento, da parte della committente cooperativa, della somma di lire 103.000.000 all'appaltatrice EL MA EN e, dall'altro, la mancata esecuzione, nei termini, delle opere che quest'ultima si era impegnata, con la predetta transazione, a realizzare. Vi è, dunque, una valutazione dei fatti, compiuta dal giudice di appello, non ripetibile in questa sede, che ha portato lo stesso ad escludere, con 7 motivazione logica e coerente, qualsiasi inadempimento dell'odierna resistente, ed a viceversa, inadempiente la ricorrente ritenere, alla sua obbligazione di eseguire i lavori, secondo gli impegni assunti con l'atto di transazione e nei termini ivi previsti. Non sussiste, pertanto, la violazione di legge denunciata con il primo motivo. con ilParimenti priva di pregio è la censura mossa secondo motivo, posto che proprio in accoglimento parziale dell'appello della EL MA EN la corte territoriale ha ridotto il quantum plum liquidato alla cooperativa edilizia, a titolo di risarcimento dei danni, a lire 277.000.000 ( da liquidate dal tribunale),lire 833.008.776, ritenendo, ben a ragione, che dalle somme pagate dalla committente alle imprese edili che avevano completato i lavori non eseguiti dall'appaltatrice EL MA EN, andavano detratti gli importi al pagamento dei quali, per l'intervenuta convenzione, la cooperativa era ulteriormente obbligata. D'altra parte, i ricorrenti, nel denunciare "contraddittoria motivazione sul punto" e nel definire "discutibili" i criteri seguiti dalla 8 corte di appello per quantificare il danno risarcibile, non specificano i diversi criteri che quel giudice avrebbe dovuto eventualmente seguire determinare il quantum del risarcimento per spettante alla cooperativa, in conseguenza dell'accertato inadempimento dell'appaltatrice. Quanto, infine, alla pretesa insussitenza del vincolo di solidarietà passiva tra la EL MA EN s.r.l. e VE TO, e, oggi, i suoi eredi, dedotta dai ricorrenti, si Osserva che la corte di appello ha accertato e dato atto che VE TO assunse in proprio tutte le si assumeva la societàobbligazioni che appaltatrice, per cui è consequenziale che, oggi, i suoi eredi rispondano dell'inadempimento di quelle obbligazioni. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in euro 303 ,00 oltre a ' euro 3200,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Vincenzo lcapletraДоро (Dr. Olindo Schettino) % 9 IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Lalarice DEPOSITATO IN IA 1.8 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Carico Roma 109T 129,11 456T 30.99 TOT: 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in co2, 7 GIU. 2002 4 Serie al 28431 160.10 CENTOS ANTA/TO Area Cervizi euro p. (Dottoon Respon in. L L E I 30 D D F F U