Sentenza 11 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/2001, n. 7845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7845 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2001 |
Testo completo
# 7 84 5 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Servitù di pascolo LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 8343 e 10021/1999 SEZIONE SECONDA CIVILE Cron. 18087 Rep. 2768 composta da: Presidente Udienza 28 marzo 2001 CORONA Rafaele Alfredo MENSITIERI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rosario DE JULIO Consigliere - Richiesta copia studio Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere dal Sig.IL SOLE 24 ORE Carlo CIOFFI Consigliere relatore per diritti 3000 ha pronunciato la seguente: il IL CANCELLIERE SENTENZA SUL RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO DA: NE OS, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Mellini CANCELLERIA n. 39, presso l'avv. Maurizio Marucchi, difeso dall'avv. Wild Alois, di Vi- piteno, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
SS CH, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Mellini n. 39, presso l'avv. Gianluca Marucchi, difeso dall'avv. CH Fink di Bressanone, come da procura in atti;
- controricorrente -
E SUL RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DA: SS CH, come sopra domiciliato e difeso;
- ricorrente incidentale - 547101
contro
NE OS;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 927 del 30 no- vembre 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 marzo 2001 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura- tore Generale Umberto Apice, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato nell'aprile del 1996 EF Rei- ner, titolare di una servitù di pascolo sul fondo di proprietà di CH ER nel dettaglio specificato, sito nel Comune di Vizze, affermò che quest'ultimo, con la costruzione di una strada e di un poligono nel quale si effettuavano tiri al bersaglio, aveva diminuito l'esercizio di tale suo diritto;
e lo convenne innanzi al Pretore di Bolzano, sezione distaccata di Vipiteno, per sentirlo condannare al ripristino della pregressa situazione dei luoghi, b a non svolgere attività pregiudizievoli del suo diritto, e al risarcimento dei danni. Il convenuto si costituì e chiese il rigetto delle domande, ne- gando di aver commesso gli illeciti a lui addebitati. Il Pretore, istruita la lite, disposta ed espletata una consulenza tecnica, accolse parzialmente la domanda. - 2 Nella sua sentenza del 24 febbraio 1998 affermò che la costru- zione della strada non aveva diminuito l'esercizio della servitù di pascolo;
che veniva disturbato, invece, con gli esercizi di tiro che si svolgevano nel poligono;
e condannò conseguentemente CH ER a non effettuare questi ultimi dalla metà di maggio alla fine di ottobre di ogni anno, perio- do in cui il pascolo era consentito sul suo fondo, in considerazione della sua altitudine. Il Tribunale di Bolzano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato gli appelli proposti dalle parti. Ha in particolare affermato, sulla scorta di quanto riferito dal consulente tecnico di ufficio, quanto alla strada, che la sua costruzione aveva occupato solo 152 metri quadrati del fondo servente, esteso quasi due ettari e mezzo, ed era stata realizzata in una zona "ripida e coperta di materiale terroso", con vegetazione scarsa e senza erba, e non aveva quin- di determinato una riduzione apprezzabile dell'area destinata al pascolo, tale da integrare la diminuzione dell'esercizio della servitù lamentata da EF IN;
quanto agli esercizi di tiro, che l'esistenza di un poligono di tiro, e la loro indubbia pericolosità per gli animali al pascolo, davano ade- guato conto della correttezza della decisione pretorile. Entrambe le parti hanno proposto ricorso per cassazione, EF IN principale, CH ER incidentale, entrambi per un solo mo- tivo. EF IN ha depositato memoria. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale di EF IN e quello incidentale di I- HA ER, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Con il suo ricorso principale EF IN sostiene CH ER, costruendo la strada sul suo fondo, ha ridotto, anche se di poco, la superficie del pascolo sul quale ha diritto di servitù, e nega che essa è stata realizzata su una parte di suolo privo di erba;
denunzia pertanto vio- lazione dell'art. 1067 comma 2° cod. civ.. La censura è per un verso infondata, per altro verso inammis- sibile. Il divieto imposto al proprietario del fondo servente dalla citata norma di compiere atti diretti a diminuire l'esercizio della servitù o a ren- derlo meno agevole, non fa venire meno i suoi poteri dominicali, ed in particolare quello di realizzare le modificazioni e le innovazioni che gli aggradano, purché non si risolvano in un detrimento per il fondo domi- nante. Le opere vietate dal proprietario del fondo servente dal comma 2° dell'art. 1067 cod. civ. sono dunque soltanto quelle che si riflettono, al- terandolo, sul contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitù, sì da inci- dere negativamente sulla consistenza dei vantaggi derivanti dal suo eserci- zio, e da determinarne una riduzione apprezzabile, in termini economici. Questi principi, sempre affermati da questa Corte (vedi, in tempi remoti, Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 1979 n. 3097; ed in tempi più recenti, Cassazione civile sez. II, 3 novembre 1998, n. 10990), sono stati ribaditi dal Tribunale di Bolzano, che, sotto questo profilo, non merita censura. Stabilire poi se le innovazioni realizzate dal proprietario del fondo servente determinano o meno una diminuzione, nel senso innanzi chiarito, dell'esercizio della servitù, è questione di fatto, come tale deman- data alla cognizione e risoluzione del giudice del merito, le cui determina- zioni al riguardo non sono censurabili in sede di legittimità, se adeguata- mente motivate, ed immuni da errori logici o giuridici. La motivazione, sul punto, che si legge nella sentenza impu- gnata risponde a tali requisiti. La censura del ricorrente, d'altro canto, non evidenzia sue ca- renze, o errori logici, ma si limita a contrapporre, a quelli eseguiti dal giu- dice del merito, suoi diversi accertamenti e valutazioni dei fatti di causa. Con il suo ricorso incidentale CH ER afferma che egli non ha mai sparato un colpo di fucile nel suo fondo, perché non è cacciatore e non ha porto d'armi; sostiene di essere stato condannato ad astenersi da ogni attività di tiro a segno senza che nulla fosse stato accer- tato al riguardo, ed osserva che sul suo fondo è consentita per legge la cac- cia, ed egli non può vietare che sia praticata. La censura è inammissibile perché non tiene conto delle ragio- ni per cui il Tribunale ha rigettato l'appello proposto da CH ER e confermato la statuizione del Pretore di Bolzano in esame. Come si è in narrativa accennato, il Tribunale, sulla scorta di quanto riferito dal consulente tecnico, ha accertato la presenza, sul fondo di CH ER, di un poligono di tiro, dotato delle opportune attrez- 5 zature, e di dischi automatici utilizzati come bersaglio;
ne ha tratto l'ovvia presunzione, che non risulta sia mai stata contestata da CH ER, che in tale poligono si praticava il tiro al bersaglio. Il ricorrente incidentale non ha preso in considerazione e censurato la rilevanza probatoria di tale presunzione, costituente la ragio- ne della decisione censurata. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale, li rigetta entrambi e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 28 marzo 2001 Il presidente епти (Rafaele Corona) L'estensore р arloCioffi) IL CANCELLIERE C1 Carli Dott.ssa Donatella D'Anna の DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 1 1 GIU 2001 IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 ROV...2064 4 Aversate €. 1.6.1 7.7. 2 109T 250.000 CENSOSESSANTUNA 77almas (euro. p. Dirigente Area Servizi 456T hoooD (Dott.ssa Maria Grazia DI FIPPOL Responsabile Servizio Atti Gud h TOT 280000 (Or. M. RACCICHINIY 8067 1710 29 61.77 ENT RATE 1 i D