Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2006, n. 36040
CASS
Sentenza 28 settembre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza dichiari inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale - in ragione dell'art. 58 quater, comma settimo bis, L. n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 7, comma settimo, L. n. 251 del 2005, che vieta la concessione di tale beneficio nei confronti dei condannati cui sia applicata la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. - qualora si tratti di recidiva applicata con sentenze di condanna estranee alla procedura esecutiva in corso e, pertanto, non concernenti il titolo in esecuzione, in quanto, in tal caso, la recidiva non può ritenersi "applicata", ai sensi del summenzionato art. 58 quater, comma settimo bis, ord. pen..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2006, n. 36040
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36040
    Data del deposito : 28 settembre 2006

    Testo completo