Sentenza 25 settembre 2003
Massime • 2
La prognosi favorevole che il giudice del reato commesso in occasione di manifestazioni sportive compie con la concessione della sospensione condizionale della pena al suo autore non esclude la pericolosità di quest'ultimo secondo il parametro fissato nell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, in quanto il giudizio di cui all'art. 163 cod. pen., pur involgendo, ai sensi dell'art. 133 stesso codice, l'intera personalità del soggetto, è limitato alla sola verifica del pericolo di commissione di ulteriori reati, mentre la pericolosità per l'ordine pubblico nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive può estrinsecarsi anche in atteggiamenti che incitano o inducono alla violenza, ma che non configurano ipotesi di reato.
È legittima la convalida, da parte del g.i.p., del provvedimento del questore che fa divieto a taluno di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd., qualora tra la notificazione del provvedimento medesimo all'interessato e la convalida del giudice siano intercorse ventiquattro ore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2003, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 25/09/2003
Dott. GEMELLI Torquato - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 4252/2003
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 3097/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA FA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza di convalida del 19/11/2002 dal GIP del Tribunale di Bergamo;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI Edoardo;
Lette le richieste del P.G. nella persona del Dott. VENEZIANO Giuseppe che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
1. NG FA ricorre per Cassazione contro l'ordinanza del 19 novembre 2002, ore 18,45 con la quale il gip del Tribunale di Bergamo ha convalidato il provvedimento emesso dal questore della stessa città ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 40, denunziandone la nullità.
Sostiene il ricorrente che tra la notifica del provvedimento del questore, avvenuta il 18 novembre 2002, ore 18,30 e la sua convalida è trascorso un termine così breve da non consentirgli di difendersi;
che non vi è motivazione in ordine alla sua pericolosità in concreto in quanto il procedimento per lesioni intentato nei suoi confronti si è concluso, a seguito di giudizio di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), con la sospensione della esecuzione della pena, e, quindi, con una "favorevole prognosi del giudice circa l'astensione in futuro del soggetto da compimento di analoghi reati" che si pone in contrasto con il provvedimento impugnato;
che "la necessità di porre sotto controllo coloro che presentino profilo di pericolosità specifica (pregiudicati o già diffidati)" è da escludere nel caso di specie, essendo il ricorrente incensurato;
che, in ogni caso, vi sarebbe una insufficiente determinatezza delle prescrizioni che renderebbe anche sotto tale profilo l'ordinanza affetta da nullità.
2.1 motivi di ricorso sono infondati.
Quanto al primo motivo va richiamata la giurisprudenza di questa corte che ha ritenuto congruo il termine di ventiquattro ore - come nella specie - tra la notifica del provvedimento del questore e la decisione da parte del gip (cfr., Cass. 22 novembre 2001, n. 45785, RV. 220375).
Quanto al secondo motivo di ricorso va rilevato che la pericolosità del soggetto va valutata con riferimento allo scopo (indicato dalla legge) che la misura di "prevenzione" adottata dall'autorità di pubblica sicurezza si prefigge di raggiungere.
Nel caso di specie quello di evitare episodi di violenza negli stadi, violenza che, a differenza di altre forme di violenza e di turbativa dell'ordine pubblico, può essere posta in essere non soltanto da soggetti "pericolosi" per essere dediti alla commissione di delitti o per il loro sistema "illecito" di vita, ma da persone che pur ben inserite in un contesto sociale nel quale magari godono della massima stima e considerazione, in occasione di determinati avvenimenti (come quelli sportivi) non riescono a controllare per il forte coinvolgimento emotivo pulsioni antisociali, dando così luogo ad episodi di criminalità vera e propria od attività, comunque, pericolose per l'ordine pubblico.
Peraltro neanche la prognosi positiva compiuta dal giudice di cognizione è in contrasto con lo speciale tipo di pericolosità di cui all'art. 6, legge 401/1989. Va, infatti, osservato che il giudizio di cui all'art. 163 c.p., pur involgendo ai sensi dell'art. 133 c.p. la intera personalità del soggetto, è limitato alla sola verifica del pericolo di commissione di ulteriori reati, mentre la pericolosità per l'ordine pubblico negli stadi può estrinsecarsi anche in atteggiamenti che incitano od inducono alla violenza (art. 6, comma 1, legge citata), pur non configurando ipotesi tipiche di reato.
Di conseguenza con riferimento al ricorrente le circostanze che egli sia incensurato e che la pena sia stata sospesa dal gup con la sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. non si pongono in contrasto con il provvedimento impugnato, che è fondato sulla già manifestata pericolosità del NG (che, dopo avere aggredito colpendoli con la fibbia della sua cinta gli sportivi della opposta tifoseria, ha anche colpito con lo stesso oggetto, procurandogli lesioni guarite in quindici giorni, un ispettore di polizia) e, quindi, sulla necessità di evitare la ripetizione di analoghi atteggiamenti di violenza. Non sussiste, infine, la denunziata indeterminatezza dell'oggetto delle prescrizioni, anche in considerazione che ogni dubbio può essere facilmente eliminato tramite intese dirette tra l'interessato e l'Autorità di pubblica sicurezza, che il provvedimento necessariamente presuppone in considerazione che deve essere eseguito con la presentazione dell'interessato presso la Stazione dei CC. di Seriate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle pese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004