Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2003, n. 410
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Sentenza 25 settembre 2003

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La prognosi favorevole che il giudice del reato commesso in occasione di manifestazioni sportive compie con la concessione della sospensione condizionale della pena al suo autore non esclude la pericolosità di quest'ultimo secondo il parametro fissato nell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, in quanto il giudizio di cui all'art. 163 cod. pen., pur involgendo, ai sensi dell'art. 133 stesso codice, l'intera personalità del soggetto, è limitato alla sola verifica del pericolo di commissione di ulteriori reati, mentre la pericolosità per l'ordine pubblico nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive può estrinsecarsi anche in atteggiamenti che incitano o inducono alla violenza, ma che non configurano ipotesi di reato.

È legittima la convalida, da parte del g.i.p., del provvedimento del questore che fa divieto a taluno di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd., qualora tra la notificazione del provvedimento medesimo all'interessato e la convalida del giudice siano intercorse ventiquattro ore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2003, n. 410
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 410
    Data del deposito : 25 settembre 2003

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