Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 2
Con riguardo ad azione di simulazione esercitata in via principale ed azione di revocazione esercitata in via subordinata proposta da una società italiana nei confronti di convenuti residenti in Italia e convenuti domiciliati nel territorio di uno stato contraente della convenzione di Bruxelles, sussiste la giurisdizione del giudice italiano in applicazione dell'art. 6 n. 1 della Convenzione medesima, secondo cui in caso di pluralità di convenuti gli stessi possono essere citati davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi.
In sede di regolamento preventivo proposto ai sensi dell'art. 41 cod.proc.civ. sono deducibili soltanto questioni attinenti alla giurisdizione e non anche questioni attinenti alla rituale instaurazione del contraddittorio per vizi della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Primo Presidente F. F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI ZI, SCERRA NUNZIATA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. NICOTERA 24, presso lo studio dell'avvocato PAOLO FARESE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO GUELI giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCO DI SICILIA S. P. A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANCINELLI 65, presso lo studio dell'avvocato CORRADO ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato UGO MONTEROSSO, giusta procura speciale del Notaio dott. Ugo Serio depositata in data 4/03/1998, in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SOCIETÀ AUGURSHIP 33 LIMITED, SOCIETÀ BUTTERFLY INVESTMENT CORPORATION LIMITED;
- intimate -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2665/97 del Tribunale di CATANIA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'avvocato Paolo FARESE, per i ricorrenti;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per la giurisdizione del giudice italiano.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 7 giugno 1997 il NC di LI s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catania i coniugi IO ER e AT RR, nonché le società, con sede in Londra, "Augurship 33 limited" e "Butterfly Investiment Corporation Limited", e, premesso che con rogito del 27 maggio 1994 il ER aveva conferito alla prima di queste la nuda proprietà di alcuni suoi immobili con riserva dell'usufrutto per sè e, dopo di lui, limitatamente ad uno di detti immobili, per la moglie;
e premesso ancora che con rogito del 7 giugno 1994 la società "Augurship 33 Limited" aveva conferito alla società "Butterfly Investiment Corporation Limited" la nuda proprietà degli stessi beni, assumeva che tali atti fossero totalmente simulati e fittizi, e, comunque, fossero stati predisposti con frode e dolo ai danni del NC, creditore di ingentissime somme nei confronti del ER e della RR, nella loro qualità di fideiussori della "Sicilscandia" s.p.a., al fine di sottrarre il cospicuo patrimonio immobiliare alle azioni esecutive dell'Istituto. E pertanto, avendo già impugnato per simulazione assoluta e, subordinatamente, con azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. l'atto di conferimento del 27 maggio 1994, impugnava altresì, per gli stessi motivi, l'atto del 7 giugno 1994 intervenuto tra le società londinesi.
Nel corso del giudizio il ER e la RR hanno proposto istanza di regolamento di giurisdizione contro il NC di LI e contro le società inglesi.
Il solo NC di LI ha presentato controricorso. Ricorrenti e resistente hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
Assumono i ricorrenti che vi è difetto di giurisdizione del giudice italiano, poiché la controversia avrebbe dovuto essere proposta davanti al giudice inglese, in quanto:
a) con l'art. 7 dell'atto di conferimento del 7 giugno 1994 le parti contraenti hanno convenuto che "la legge regolatrice del presente contratto di conferimento dovrà essere quella inglese, tranne quella regolante la disciplina dei diritti reali oggetto del presente conferimento, che, ai sensi dell'art. 22 delle preleggi sarà quella italiana";
b) ai sensi della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Poiché l'azione promossa dal NC di LI è un'azione di accertamento di un'obbligazione, e questa è regolata, per espressa convenzione delle parti, dalla legge inglese, non può che conseguirne la giurisdizione del giudice inglese;
c) la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha statuito che l'azione pauliana (che è quella proposta dal NC di LI) non rientra nell'applicazione degli artt. 5 n. 3, 16 n. 5 e 24 della convenzione di Bruxelles, e, quindi, non è idonea a derogare al criterio generale del domicilio del convenuto.
Queste tesi non sono condivisibili.
È opportuno premettere che la notificazione del ricorso contenente l'istanza di regolamento è stata ritualmente eseguita anche nei confronti delle società inglesi, ai sensi dell'art. 10 lett. c) legge 6 febbraio 1981 n. 42 (ratifica ed esecuzione della convenzione adottata a L'Aja il 15 novembre 1965), secondo cui le parti interessate ad un procedimento giudiziario hanno facoltà di curare la notificazione di atti giudiziari direttamente tramite gli ufficiali ministeriali, funzionari o altre persone competenti dello Stato di destinazione, anziché attraverso la previa richiesta, rivolta alla autorità centrale dello Stato di origine (art. 3 legge cit.), di procedere ai sensi dell'art. 5 stessa legge. I ricorrenti, invero, hanno depositato le previste attestazioni con le quali si dà atto dell'esecuzione della richiesta di notificazione alle società "Augurship" e "Butterfly", e ciò è sufficiente per ritenere regolarmente costituito il contraddittorio in questa sede anche nei confronti di detti soggetti. D'altra parte, in sede di regolamento preventivo, proposto a norma dell'art. 41 cod. proc. civ., sono rilevabili soltanto questioni attinenti alla giurisdizione, e non anche, pertanto, questioni inerenti alla regolarità del contraddittorio per vizi della notificazione dell'atto introduttivo nel giudizio di merito, salvo che si verta (ma non è questo il caso di specie) in tema di giudizio inesistente e di conseguente difetto del presupposto per la proposizione del regolamento (conf. Cass. SU 19 ottobre 1984 n. 5274). Non può quindi porsi il quesito dell'ammissibilità o no dell'istanza in esame, all'esito dei l'accertamento della regolarità o no del contraddittorio davanti al Tribunale di Catania, alla stregua di risalente giurisprudenza di queste Sezioni Unite (sent. 25 marzo 1974 n. 817; 2 febbraio 1973 n. 312), evidentemente rimeditata nei sensi ora riaffermati.
Altra premessa opportuna è il rilievo dell'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla Banca resistente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti.
Invero, questi ultimi sono stati citati in giudizio quali litisconsorti necessari in ordine ad entrambe le azioni esercitate dalla Banca ed è pertanto evidente non soltanto la loro legittimazione, ma altresì il loro interesse al regolamento della giurisdizione, al fine di acquisire certezza al riguardo in considerazione della qualità di stranieri degli altri convenuti. Ciò posto, deve dichiararsi sussistente nella specie la giurisdizione del giudice italiano.
A confutazione delle tesi esposte dai ricorrenti è appena il caso di osservare che: a) la scelta della legge inglese come regolatrice del contratto di conferimento è certamente legittima espressione della libertà sancita dall'art. 3 della "Convenzione unilaterale del 19 giugno 1980 Roma", ma, in quanto costituente oggetto di una clausola stipulata tra le parti contraenti e solo tra queste avente forza di legge, è altrettanto certamente inidonea a spiegare efficacia nei confronti della Banca attrice, terza rispetto al rapporto costituito tra di esse;
b) di conseguenza, viene meno la coerenza del sillogismo con il quale è stata prospettata la seconda tesi sopra esposta, non essendo rilevante per la Banca la individuazione della legge inglese convenuta tra altre parti;
e) il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia è del tutto privo di rilevanza, posto che l'affermazione della inapplicabilità alla azione pauliana degli artt. 5 n. 3, 16 n. 5 e 24 della convenzione di Bruxelles (in ordine ai delitti e quasi delitti, alla esecuzione delle sentenze, ed ai procedimenti cautelari) non risolve in senso positivo quale articolo di quest'ultima sia invece applicabile.
Orbene, al riguardo, deve ritenersi decisivo che sia applicabile in via esclusiva ed assorbente l'art. 6, punto primo, della legge 21 giugno 1971 n. 804 (ratifica ed esecuzione della convenzione e protocollo firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968), secondo cui il convenuto domiciliato nel territorio di uno stato contraente (le società inglesi, aventi sede in Londra) può essere citato, in caso di pluralità di convenuti, come nella specie, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi (il Tribunale di Catania, nella cui circoscrizione è il domicilio dei coniugi ER). Ed è appena il caso di rilevare che, come convengono gli stessi ricorrenti, presupposto dell'applicabilità della convenzione di Bruxelles è la natura personale delle azioni esercitate in giudizio, come non è dubbio in dottrina e nella giurisprudenza, sia per quanto attiene all'azione di simulazione esercitata in via principale, sia per quanto attiene all'azione revocatoria o pauliana esercitata in via subordinata, pur se qualificabili entrambe come azioni personali "in rem" e, comunque, non "reali" (v. Cass. 6 febbraio 1985 n. 847; 9 febbraio 1982 n. 780;
15 ottobre 1970 n. 2039), per la loro inerenza al diritto di nuda proprietà su beni immobili trasferito con il contratto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in L. 487.000=, oltre agli onorari, liquidati in L. 10.000.000.= (diecimilioni) in favore del solo NC di LI. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 1999