Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 370
CASS
Sentenza 30 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Con riguardo ad azione di simulazione esercitata in via principale ed azione di revocazione esercitata in via subordinata proposta da una società italiana nei confronti di convenuti residenti in Italia e convenuti domiciliati nel territorio di uno stato contraente della convenzione di Bruxelles, sussiste la giurisdizione del giudice italiano in applicazione dell'art. 6 n. 1 della Convenzione medesima, secondo cui in caso di pluralità di convenuti gli stessi possono essere citati davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi.

In sede di regolamento preventivo proposto ai sensi dell'art. 41 cod.proc.civ. sono deducibili soltanto questioni attinenti alla giurisdizione e non anche questioni attinenti alla rituale instaurazione del contraddittorio per vizi della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 370
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 370
    Data del deposito : 30 giugno 1999

    Testo completo