Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 1
In materia di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, soltanto nel caso in cui, a seguito di rigetto dell'istanza da parte del giudice con provvedimento "de plano", lo interessato proponga ricorso, il procedimento si trasforma in contenzioso, con la conseguenza che se, in tale ipotesi, l'intendente di finanza (oggi direttore delle imposte) compare e resiste, assumendo veste di parte, egli può essere condannato, se soccombe, alle spese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2001, n. 32731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32731 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 15/06/2001
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - N. 3760
3. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - N. 33396/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RO;
avverso ordinanza Tribunale Milano 11.04.00;
- udita la relazione del Consigliere Dott. M. ROTELLA;
- letta la richiesta di inammissibilità del P.M
ritenuto che con il ricorso dell'interessato e del suo difensore si impugna l'ordinanza con la quale, a seguito di annullamento con rinvio del provvedimento di inammissibilità in data 4.11.98 del Tribunale di Milano, è stato accolto il ricorso di TA RO avverso ordinanza del GIP di Milano 29.9.98, di reiezione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, per la mancata pronuncia sulle spese a carico della parte soccombente, Amministrazione Finanziaria, come richiesto;
che il ricorso è infondato: il procedimento si può svolgere senza contraddittorio;
può difatti solo trasformarsi in contenzioso quando il giudice, cui è proposta l'istanza ex art. 6/1 L. 217/90 la rigetti de plano;
in tal caso l'art. 6/4^ co. s. L. prevede la notifica del ricorso (rectius: reclamo) all'intendente di Finanza (oggi Direttore delle Imposte), quale parte nella nuova fase;
in questo caso, se l'Intendente compare e resiste, e cioè assume la veste di parte in contraddittorio, il giudice ove accolga l'istanza, provvede a norma dell'articolo 29 L. 794/42, e può condannare la parte soccombente alle spese giusto art. 91 CPC (posto che nessun'altra norma prevede deroghe per la stessa procedura in sede penale); ma l'instaurazione del contraddittorio è meramente eventuale di talché, ove l'intendente non compaia e non resista, non può essere condannato alle spese quale soccombente;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2001