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Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 11687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11687 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di: AC IN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 19/06/2025 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Piergiorgio Weiss, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/09/2025, il Tribunale di Milano, sentite le parti, ha dichiarato d'ufficio non doversi procedere nei confronti di AC IN, ai sensi degli artt. 131-bis cod. pen. e 469 cod. proc. pen., in relazione al reato di illecita detenzione di cocaina a lui ascritto. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, deducendo: Penale Sent. Sez. 3 Num. 11687 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 17/02/2026 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi di cui all'art. 131-bis. Si evidenzia, quanto alla ritenuta non abitualità del fatto, che il AC era gravato - diversamente da quanto affermato in sentenza - anche da un precedente specifico;
quanto alle modalità della condotta, si lamenta la mancata considerazione del fatto che l'indagato aveva approfittato dei locali, a lui in uso per le mansioni lavorative svolte, utilizzandoli come deposito per la sostanza stupefacente (rinvenuta unitamente a un bilancino e a materiale per il confezionamento, circostanze indicative di un'abitualità della condotta). 2.2. Mancanza di motivazione in ordine ai parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., che il giudice deve utilizzare nell'apprezzamento della tenuità del fatto. Si deduce che la scarna motivazione del Tribunale finiva per sovrapporre - senza neanche procedere ad accertamenti sullo stupefacente - l'ambito applicativo dell'art. 131-bis cod. pen. a quello del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, condividendo le censure svolte dal ricorrente. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica al P.G. insistendo per il rigetto del ricorso, anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di abitualità ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Devono infatti condividersi le censure formulate dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza emessa ex art. 469 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano, che ha ritenuto il AC non punibile, ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., in relazione al delitto di illecita detenzione di cocaina a lui ascritto: decisione motivata con l'assenza di precedenti specifici a carico dell'imputato e con il fatto che "il controllo in ordine alla sussistenza degli altri presupposti e condizioni di legge è stato eseguito e si è concluso con esito positivo", essendo l'art. 131-bis applicabile alla fattispecie in esame, e non versandosi nell'ipotesi di abitualità del comportamento ostativa ai sensi del predetto articolo (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata). Va in particolare osservato - al di là del precedente specifico a carico del AC, non considerato dal Tribunale (peraltro inidoneo, di per sé, a fondare una valutazione di abitualità: cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01) - che nella sentenza impugnata difetta totalmente 2 • • l'analisi dei presupposti applicativi della causa di non punibilità, individuati dal primo comma dell'art. 131-bis cod pen. Da un lato, infatti, l'esito positivo di tale indagine è stato affermato in termini totalmente apodittici ed autoreferenziali, del tutto privi di effettivo apprezzamento delle modalità dell'azione, che - alla luce di quanto esposto dal Procuratore ricorrente - non appaiono prive di significato: il AC, portiere di uno stabile, aveva infatti utilizzato i locali a lui in uso (aperti agli operanti dopo un iniziale atteggiamento non collaborativo) per la detenzione della cocaina, di un bilancino e di materiale per il confezionamento. D'altro lato, con specifico riferimento alla "esiguità del danno", la valutazione espressa dal Tribunale circa la droga detenuta dal ricorrente (gr. 16,5 lordi di cocaina) non appare confortata da alcun approfondimento tecnico in ordine al grado di purezza e alle dosi ricavabili: sul punto, il Procuratore ricorrente ha condivisibilmente osservato che "nella sostanza, il giudicante ha fatto coincidere, con interpretazione sostanzialmente abrogatrice del 5 0 comma dell'art. 73 del d.P.R. 309/90, il requisito della particolare tenuità previsto dall'art. 131-bis cod. pen. con quello della lieve entità del fatto previsto dalla norma contestata, peraltro basando tale corrispondenza unicamente sulla modesta quantità dello stupefacente rinvenuto" (cfr. la terza pagina del ricorso). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano in diversa persona fisica. Così deciso il 17 febbraio 2026
udita la relazione svolta dal Presidente Aldo Aceto;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Piergiorgio Weiss, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/09/2025, il Tribunale di Milano, sentite le parti, ha dichiarato d'ufficio non doversi procedere nei confronti di AC IN, ai sensi degli artt. 131-bis cod. pen. e 469 cod. proc. pen., in relazione al reato di illecita detenzione di cocaina a lui ascritto. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, deducendo: Penale Sent. Sez. 3 Num. 11687 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 17/02/2026 2.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi di cui all'art. 131-bis. Si evidenzia, quanto alla ritenuta non abitualità del fatto, che il AC era gravato - diversamente da quanto affermato in sentenza - anche da un precedente specifico;
quanto alle modalità della condotta, si lamenta la mancata considerazione del fatto che l'indagato aveva approfittato dei locali, a lui in uso per le mansioni lavorative svolte, utilizzandoli come deposito per la sostanza stupefacente (rinvenuta unitamente a un bilancino e a materiale per il confezionamento, circostanze indicative di un'abitualità della condotta). 2.2. Mancanza di motivazione in ordine ai parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., che il giudice deve utilizzare nell'apprezzamento della tenuità del fatto. Si deduce che la scarna motivazione del Tribunale finiva per sovrapporre - senza neanche procedere ad accertamenti sullo stupefacente - l'ambito applicativo dell'art. 131-bis cod. pen. a quello del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, condividendo le censure svolte dal ricorrente. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica al P.G. insistendo per il rigetto del ricorso, anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di abitualità ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Devono infatti condividersi le censure formulate dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza emessa ex art. 469 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano, che ha ritenuto il AC non punibile, ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., in relazione al delitto di illecita detenzione di cocaina a lui ascritto: decisione motivata con l'assenza di precedenti specifici a carico dell'imputato e con il fatto che "il controllo in ordine alla sussistenza degli altri presupposti e condizioni di legge è stato eseguito e si è concluso con esito positivo", essendo l'art. 131-bis applicabile alla fattispecie in esame, e non versandosi nell'ipotesi di abitualità del comportamento ostativa ai sensi del predetto articolo (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata). Va in particolare osservato - al di là del precedente specifico a carico del AC, non considerato dal Tribunale (peraltro inidoneo, di per sé, a fondare una valutazione di abitualità: cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01) - che nella sentenza impugnata difetta totalmente 2 • • l'analisi dei presupposti applicativi della causa di non punibilità, individuati dal primo comma dell'art. 131-bis cod pen. Da un lato, infatti, l'esito positivo di tale indagine è stato affermato in termini totalmente apodittici ed autoreferenziali, del tutto privi di effettivo apprezzamento delle modalità dell'azione, che - alla luce di quanto esposto dal Procuratore ricorrente - non appaiono prive di significato: il AC, portiere di uno stabile, aveva infatti utilizzato i locali a lui in uso (aperti agli operanti dopo un iniziale atteggiamento non collaborativo) per la detenzione della cocaina, di un bilancino e di materiale per il confezionamento. D'altro lato, con specifico riferimento alla "esiguità del danno", la valutazione espressa dal Tribunale circa la droga detenuta dal ricorrente (gr. 16,5 lordi di cocaina) non appare confortata da alcun approfondimento tecnico in ordine al grado di purezza e alle dosi ricavabili: sul punto, il Procuratore ricorrente ha condivisibilmente osservato che "nella sostanza, il giudicante ha fatto coincidere, con interpretazione sostanzialmente abrogatrice del 5 0 comma dell'art. 73 del d.P.R. 309/90, il requisito della particolare tenuità previsto dall'art. 131-bis cod. pen. con quello della lieve entità del fatto previsto dalla norma contestata, peraltro basando tale corrispondenza unicamente sulla modesta quantità dello stupefacente rinvenuto" (cfr. la terza pagina del ricorso). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano in diversa persona fisica. Così deciso il 17 febbraio 2026