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Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2023, n. 16691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16691 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: HI MU nato il [...] YS LA nato il [...] RI LB nato il [...] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato DE SANTIS SAMUELE del foro di VITERBO in difesa di L_ESHI MU, YS LA e RI LB, dopo dibattimento, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato MEHILLI ILENJA del foro di ROMA in difesa di HI MU, YS LA e RI LB, dopo dibattimento, si riporta ai motivi di ricorso chiedendone OIC Penale Sent. Sez. 2 Num. 16691 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 25 novembre 2020 dal GIP del Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di estorsione. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati HI US, YS FL, RI LB. 2.1. Ricorso HI US, RI LB e YS FL con l'Avv. Ilenja LL. 2.1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità. In particolare, :12 risulterebbe presente un titolo lecito connesso alla compravendita di vetture non andata a buon fine e comunque vi sarebbe una contraddizione nelle versioni dei testi TA e ED in relazione alla modalità delle denunciate minacce;
non vi sarebbe alcuna certezza sulla persona che avrebbe mosso le minacce non potendosi ritenere che le stesse provenissero da tutte e quattro le persone, richiamandosi sul punto le dichiarazioni ED. Inoltre, nella vicenda rubricata al capo 1), vi sarebbero contraddizioni nelle dichiarazioni del EN rispettivamente davanti ai CC di ER e IT tali da escluderne la credibilità e comunque da far ritenere che la condotta della PO sarebbe risultata volontaria e non condizionata dall'agire degli imputati. 2.1.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata risposta alla richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale che si incentrava sulla necessità di escutere la parte offesa TA. 2.1.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e dell'aver favorito associazione mafiosa. 2.1.4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.2 Ricorso YS FL. 2.2.1. Con il primo motivo, si lamenta la omessa motivazione sul diniego opposto alla precedente istanza di concordato ai sensi dell'articolo 599 bis codice di procedura penale in quanto tale istanza recava anche la sottoscrizione del PG. 2.2.2. Con il secondo motivo,si lamenta illegittimità e omessa motivazione della mancata rinnovazione dibattimentale che la difesa "pretende" in ragione delle "allusioni" al fatto che il TT possa essere stato oggetto di pressioni in sede di risarcimento del danno. 2 2.2.3. Con il terzo motivo,si contesta la sussistenza dell'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa in ragione della mancanza di prova di un incarico che BE IS avesse ricevuto dal fratello e del fatto che le pretese vittime sarebbe risultate ben inserite nel medesimo giro degli estorsori. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Preliminarmente, deve darsi atto dell'istanza di rinvio articolata dall'Avv. Ilenja LL al fine di rendere possibile l'acquisizione delle motivazioni con cui il Tribunale di IT ha condannato il solo HI ID (alias HI ID alias HI Indrit) escludendo che sussistesse l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod pen. e contestualmente assolvendo HI IS. Tale istanza è priva di fondamento e va rigettata, sia perché si chiede l'acquisizione di sentenza non definitiva sia in ragione della autonomia dei due giudizi. 2. La valutazione dei motivi di ricorso, inoltre, ne evidenzia il carattere meramente ripetitivo e comunque manifestamente infondato. 2.1. Ricorso congiunto YS, KACOLLI HI. 2.1.1. Il primo motivo di ricorso risulta articolato in fatto, propone una diretta rilettura degli elementi istruttori e denuncia la presenza di contraddizioni implicitamente disattese dai giudici del merito in quanto del tutto secondarie. Infatti, le dichiarazioni EN, per come richiamate anche in sede di ricorso, risultano contenere un nucleo comune consistente nella esposizione di una serie di condotte che avevano prima costretto EN SS a fermare l'automobile e che poi erano consistite un minacce dirette mosse solo da alcuni dei concorrenti ma che trovavano ampio supporto nella presenza degli altri che fra l'altro nemmeno avevano alcun diverso motivo per trovarsi lì presenti stante la dichiarata presenza di un previo accordo, provato dello stesso messaggio richiamato dalla difesa ("ma dobbiamo andare all'una là ?") . Risulta dunque del tutto irrilevante l'approfondimento sulla esatta collocazione del soggetto "con la barba". Allo stesso modo, in relazione alla vicenda TA, risulta palese che - le dichiarazioni ED e TA, valutate in maniera logica e coerente - permettono di enucleare minacce esplicite fossero state mosse non da tutti gli imputati. Emerge tuttavia in maniera lineare dalle stesse dichiarazioni e dalle conseguenti valutazioni dei giudici di merito che tutti i concorrenti - in ragione della altrimenti inspiegabile presenza e del loro stesso esplicito comportamento - avessero contribuito a rafforzare le minacce stesse. Nemmeno la prospettazione della presenza di una pretesa legittima appare dotata di alcuna parvenza di fondamento. Non vi è infatti alcuna specificazione del 3 titolo concreto e del collegamento tra le avanzate richieste e un titolo ad oggi ancora sconosciuto. 2.1.2. Manifestamente infondato anche il secondo motivo. L'invocata rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti. Tuttavia, dalla stessa formulazione della motivazione risulta palese la mancanza di tale situazione posto che vi erano già in atti le dichiarazioni della persona offesa e risultavano insussistenti - come già illustrato nel paragrafo che precede - le contraddizioni lamentate dalla difesa. Nemmeno rilevante risulta la mancanza di motivazione esplicita di rigetto. Infatti, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti. Nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può - come nel caso di specie - essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimentp. (v. Sez. 3, Sent. n. 24294 del 07/04/2010 Rv. 247872; Sez. 6, Sent. n. 5782 del 18/12/2006 - dep. 12/02/2007 Rv. 236064; Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 Rv 213403). 2.1.3. Quanto alla sussistenza dell'aggravante del metodo o dell'agevolazione mafiosa, risulta che in primo grado tale circostanza sia stata ritenuta sussistente per il diretto ed esplicito collegamento tra le modalità delle richieste e il pagamento delle spese legali di sodali detenuti (dichiarazioni TT 28/11/2019 a pag. 14 della sentenza di primo grado e dichiarazioni EN a pag. 29 della sentenza di primo grado, poi richiamate a pag. 92 della stessa sentenza). Tale prospettazione rientra pienamente nel fuoco del metodo mafioso. Integra - infatti - la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso la ccndotta di colui che prospetti l'utilizzo delle somme estorte per aiutare le famiglie di sodali che siano detenuti, non rilevando in proposito che l'esistenza dell'organizzazione criminale (a cui comunque il detenuto cui nel caso di specie si faceva riferimento apparteneva) non sia stata menzionata nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito (Sez. 2, Sentenza n. 7558 del 06/02/2014 Rv. 258545) tanto più quando detta richiesta provenga - anche mediatamente - da un soggetto ben noto alla vittima quale associato alla locale malavita ordanizzata e dedito 4 all'attività estorsiva (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 36115 del 27/06/2017 Rv. 271004 - 01). In sede di appello non risulta articolata alcuna contestazione in relazione a tale situazione. Di conseguenza, la formulazione del motivo di appello risulta del tutto aspecifica e la mancanza di motivazione sul punto attiene a profilo ormai coperto da giudicato. Per altro verso, la stessa presenza di pregressi rapporti fra le parti e di vicende ricollegabili a questioni riguardanti ambienti vicini alla criminalità organizzata, come del resto colto dalle persone offese, permette di ulteriormente qualificare la sopra riportata prospettazione. Del tutp irrilevante risulta poi la questione se le parti offese fossero o meno soggetti estranei a traffici stessi stante il carattere indiscutibile delle minacce alle stesse ricevute. Deve quindi concludersi che già la formulazione del motivo di appello risultava aspecifica e quindi inammissibile. 2.1.4. Del tutto infondate le ulteriori doglianze. Il trattamento sanzionatorio risulta fondato su motivazione (par. 8 della sentenza di secondo grado) congrua e logica che valorizza modalità della condotta, la gravità dei fatti e l'intensità del dolo desumibile dalle condotte medesime. Considerato tali valutazioni e tali elementi, risulta conforme a logica il fatto che le attenuanti generiche siano state escluse in difetto di elementi valutabili a favore degli imputati (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01). Legittimo in tal senso anche il la considerazione relativa alla impossibilità di valutare un risarcimento nemmeno adeguatamente provato per effetto del deposito di documenti pressoché illeggibili. 2.2 Ricorso YS FL. 2.2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Anche a ritenere validck e ritualmente depositata la richiesta di concordato, risulta che nel caso di specie si procedesse per reato aggravato ai sensi dell'art. 416 bis cod pen con la conseguenza che la stessa richiesta risultava inammissibile a prescindere dal suo contenuto. In sostanza, i profili di inammissilbilità articolati dal secondo comma dell'art. 599 bis cod pen derivano dalla formulazione della imputazione esistente all'atto della richiesta stessa. Si tratta di una scelta del legislatore che impedisce alle parti di formulare istanze in processi in cui è preclusa alle parti la possibilità di eludere un concreto accertamento giurisdizionale. Di conseguenza, risulta del tutto irrilevante che l'imputato (e il PG) avessero ipotizzato di rimuovere quella stessa aggravante che determinava l'inammissibilità dell'istanza non potendosi 5 ammettere che la cogenza di una norma di divieto possa essere superata dalla mera prospettazione delle parti. 2.2.2. Il secondo motivo del ricorso YS è manifestamente infondato. Possono richiamarsi sul punto le considerazioni svolte in relazione al secondo motivo del ricorso HI, YS e RI. Nemmeno assume diversa rilevanza la considerazione delle accennate pressioni in sede di risarcimento perché il diniego dell'attenuante muove da considerazioni diverse come sopra evidenziate. 2.2.3. Il terzo motivo del ricorso YS è ulteriormente manifestamente infondato potendosi richiamare sul punto le considerazioni svolte in relazione al terzo motivo del ricorso HI, YS e RI. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'Inannmissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2022 Il Consi liere estensore Il Presiden
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato DE SANTIS SAMUELE del foro di VITERBO in difesa di L_ESHI MU, YS LA e RI LB, dopo dibattimento, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato MEHILLI ILENJA del foro di ROMA in difesa di HI MU, YS LA e RI LB, dopo dibattimento, si riporta ai motivi di ricorso chiedendone OIC Penale Sent. Sez. 2 Num. 16691 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 25 novembre 2020 dal GIP del Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di estorsione. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati HI US, YS FL, RI LB. 2.1. Ricorso HI US, RI LB e YS FL con l'Avv. Ilenja LL. 2.1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità. In particolare, :12 risulterebbe presente un titolo lecito connesso alla compravendita di vetture non andata a buon fine e comunque vi sarebbe una contraddizione nelle versioni dei testi TA e ED in relazione alla modalità delle denunciate minacce;
non vi sarebbe alcuna certezza sulla persona che avrebbe mosso le minacce non potendosi ritenere che le stesse provenissero da tutte e quattro le persone, richiamandosi sul punto le dichiarazioni ED. Inoltre, nella vicenda rubricata al capo 1), vi sarebbero contraddizioni nelle dichiarazioni del EN rispettivamente davanti ai CC di ER e IT tali da escluderne la credibilità e comunque da far ritenere che la condotta della PO sarebbe risultata volontaria e non condizionata dall'agire degli imputati. 2.1.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata risposta alla richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale che si incentrava sulla necessità di escutere la parte offesa TA. 2.1.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e dell'aver favorito associazione mafiosa. 2.1.4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.2 Ricorso YS FL. 2.2.1. Con il primo motivo, si lamenta la omessa motivazione sul diniego opposto alla precedente istanza di concordato ai sensi dell'articolo 599 bis codice di procedura penale in quanto tale istanza recava anche la sottoscrizione del PG. 2.2.2. Con il secondo motivo,si lamenta illegittimità e omessa motivazione della mancata rinnovazione dibattimentale che la difesa "pretende" in ragione delle "allusioni" al fatto che il TT possa essere stato oggetto di pressioni in sede di risarcimento del danno. 2 2.2.3. Con il terzo motivo,si contesta la sussistenza dell'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa in ragione della mancanza di prova di un incarico che BE IS avesse ricevuto dal fratello e del fatto che le pretese vittime sarebbe risultate ben inserite nel medesimo giro degli estorsori. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Preliminarmente, deve darsi atto dell'istanza di rinvio articolata dall'Avv. Ilenja LL al fine di rendere possibile l'acquisizione delle motivazioni con cui il Tribunale di IT ha condannato il solo HI ID (alias HI ID alias HI Indrit) escludendo che sussistesse l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod pen. e contestualmente assolvendo HI IS. Tale istanza è priva di fondamento e va rigettata, sia perché si chiede l'acquisizione di sentenza non definitiva sia in ragione della autonomia dei due giudizi. 2. La valutazione dei motivi di ricorso, inoltre, ne evidenzia il carattere meramente ripetitivo e comunque manifestamente infondato. 2.1. Ricorso congiunto YS, KACOLLI HI. 2.1.1. Il primo motivo di ricorso risulta articolato in fatto, propone una diretta rilettura degli elementi istruttori e denuncia la presenza di contraddizioni implicitamente disattese dai giudici del merito in quanto del tutto secondarie. Infatti, le dichiarazioni EN, per come richiamate anche in sede di ricorso, risultano contenere un nucleo comune consistente nella esposizione di una serie di condotte che avevano prima costretto EN SS a fermare l'automobile e che poi erano consistite un minacce dirette mosse solo da alcuni dei concorrenti ma che trovavano ampio supporto nella presenza degli altri che fra l'altro nemmeno avevano alcun diverso motivo per trovarsi lì presenti stante la dichiarata presenza di un previo accordo, provato dello stesso messaggio richiamato dalla difesa ("ma dobbiamo andare all'una là ?") . Risulta dunque del tutto irrilevante l'approfondimento sulla esatta collocazione del soggetto "con la barba". Allo stesso modo, in relazione alla vicenda TA, risulta palese che - le dichiarazioni ED e TA, valutate in maniera logica e coerente - permettono di enucleare minacce esplicite fossero state mosse non da tutti gli imputati. Emerge tuttavia in maniera lineare dalle stesse dichiarazioni e dalle conseguenti valutazioni dei giudici di merito che tutti i concorrenti - in ragione della altrimenti inspiegabile presenza e del loro stesso esplicito comportamento - avessero contribuito a rafforzare le minacce stesse. Nemmeno la prospettazione della presenza di una pretesa legittima appare dotata di alcuna parvenza di fondamento. Non vi è infatti alcuna specificazione del 3 titolo concreto e del collegamento tra le avanzate richieste e un titolo ad oggi ancora sconosciuto. 2.1.2. Manifestamente infondato anche il secondo motivo. L'invocata rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti. Tuttavia, dalla stessa formulazione della motivazione risulta palese la mancanza di tale situazione posto che vi erano già in atti le dichiarazioni della persona offesa e risultavano insussistenti - come già illustrato nel paragrafo che precede - le contraddizioni lamentate dalla difesa. Nemmeno rilevante risulta la mancanza di motivazione esplicita di rigetto. Infatti, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti. Nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può - come nel caso di specie - essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimentp. (v. Sez. 3, Sent. n. 24294 del 07/04/2010 Rv. 247872; Sez. 6, Sent. n. 5782 del 18/12/2006 - dep. 12/02/2007 Rv. 236064; Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 Rv 213403). 2.1.3. Quanto alla sussistenza dell'aggravante del metodo o dell'agevolazione mafiosa, risulta che in primo grado tale circostanza sia stata ritenuta sussistente per il diretto ed esplicito collegamento tra le modalità delle richieste e il pagamento delle spese legali di sodali detenuti (dichiarazioni TT 28/11/2019 a pag. 14 della sentenza di primo grado e dichiarazioni EN a pag. 29 della sentenza di primo grado, poi richiamate a pag. 92 della stessa sentenza). Tale prospettazione rientra pienamente nel fuoco del metodo mafioso. Integra - infatti - la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso la ccndotta di colui che prospetti l'utilizzo delle somme estorte per aiutare le famiglie di sodali che siano detenuti, non rilevando in proposito che l'esistenza dell'organizzazione criminale (a cui comunque il detenuto cui nel caso di specie si faceva riferimento apparteneva) non sia stata menzionata nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito (Sez. 2, Sentenza n. 7558 del 06/02/2014 Rv. 258545) tanto più quando detta richiesta provenga - anche mediatamente - da un soggetto ben noto alla vittima quale associato alla locale malavita ordanizzata e dedito 4 all'attività estorsiva (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 36115 del 27/06/2017 Rv. 271004 - 01). In sede di appello non risulta articolata alcuna contestazione in relazione a tale situazione. Di conseguenza, la formulazione del motivo di appello risulta del tutto aspecifica e la mancanza di motivazione sul punto attiene a profilo ormai coperto da giudicato. Per altro verso, la stessa presenza di pregressi rapporti fra le parti e di vicende ricollegabili a questioni riguardanti ambienti vicini alla criminalità organizzata, come del resto colto dalle persone offese, permette di ulteriormente qualificare la sopra riportata prospettazione. Del tutp irrilevante risulta poi la questione se le parti offese fossero o meno soggetti estranei a traffici stessi stante il carattere indiscutibile delle minacce alle stesse ricevute. Deve quindi concludersi che già la formulazione del motivo di appello risultava aspecifica e quindi inammissibile. 2.1.4. Del tutto infondate le ulteriori doglianze. Il trattamento sanzionatorio risulta fondato su motivazione (par. 8 della sentenza di secondo grado) congrua e logica che valorizza modalità della condotta, la gravità dei fatti e l'intensità del dolo desumibile dalle condotte medesime. Considerato tali valutazioni e tali elementi, risulta conforme a logica il fatto che le attenuanti generiche siano state escluse in difetto di elementi valutabili a favore degli imputati (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01). Legittimo in tal senso anche il la considerazione relativa alla impossibilità di valutare un risarcimento nemmeno adeguatamente provato per effetto del deposito di documenti pressoché illeggibili. 2.2 Ricorso YS FL. 2.2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Anche a ritenere validck e ritualmente depositata la richiesta di concordato, risulta che nel caso di specie si procedesse per reato aggravato ai sensi dell'art. 416 bis cod pen con la conseguenza che la stessa richiesta risultava inammissibile a prescindere dal suo contenuto. In sostanza, i profili di inammissilbilità articolati dal secondo comma dell'art. 599 bis cod pen derivano dalla formulazione della imputazione esistente all'atto della richiesta stessa. Si tratta di una scelta del legislatore che impedisce alle parti di formulare istanze in processi in cui è preclusa alle parti la possibilità di eludere un concreto accertamento giurisdizionale. Di conseguenza, risulta del tutto irrilevante che l'imputato (e il PG) avessero ipotizzato di rimuovere quella stessa aggravante che determinava l'inammissibilità dell'istanza non potendosi 5 ammettere che la cogenza di una norma di divieto possa essere superata dalla mera prospettazione delle parti. 2.2.2. Il secondo motivo del ricorso YS è manifestamente infondato. Possono richiamarsi sul punto le considerazioni svolte in relazione al secondo motivo del ricorso HI, YS e RI. Nemmeno assume diversa rilevanza la considerazione delle accennate pressioni in sede di risarcimento perché il diniego dell'attenuante muove da considerazioni diverse come sopra evidenziate. 2.2.3. Il terzo motivo del ricorso YS è ulteriormente manifestamente infondato potendosi richiamare sul punto le considerazioni svolte in relazione al terzo motivo del ricorso HI, YS e RI. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'Inannmissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
, Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2022 Il Consi liere estensore Il Presiden