Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2003, n. 22544
CASS
Sentenza 10 marzo 2003

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La revoca d'ufficio di un precedente provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio - per essersi accertata la disponibilità da parte del richiedente di un reddito eccedente il limite previsto dalla legge - rientra certamente nel generale potere di autotutela della pubblica amministrazione alla luce del contenuto sostanzialmente amministrativo dell'atto di ammissione. Ne consegue che la relativa pronuncia non è ricorribile in cassazione, in quanto le uniche ordinanze in tema di revoca dell'ammissione de qua per le quali è prevista tale impugnazione sono quelle tassativamente indicate dall'art. 10 della legge n. 217 del 1990 che hanno come presupposto la modifica della condizione reddituale del soggetto beneficiato. (Nella specie la Corte ha qualificato l'impugnazione come ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 217 del 1990 ed ha disposto la trasmissione degli atti al tribunale che aveva revocato l'ammissione al gratuito patrocinio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2003, n. 22544
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22544
    Data del deposito : 10 marzo 2003

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