Sentenza 10 marzo 2003
Massime • 1
La revoca d'ufficio di un precedente provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio - per essersi accertata la disponibilità da parte del richiedente di un reddito eccedente il limite previsto dalla legge - rientra certamente nel generale potere di autotutela della pubblica amministrazione alla luce del contenuto sostanzialmente amministrativo dell'atto di ammissione. Ne consegue che la relativa pronuncia non è ricorribile in cassazione, in quanto le uniche ordinanze in tema di revoca dell'ammissione de qua per le quali è prevista tale impugnazione sono quelle tassativamente indicate dall'art. 10 della legge n. 217 del 1990 che hanno come presupposto la modifica della condizione reddituale del soggetto beneficiato. (Nella specie la Corte ha qualificato l'impugnazione come ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 217 del 1990 ed ha disposto la trasmissione degli atti al tribunale che aveva revocato l'ammissione al gratuito patrocinio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2003, n. 22544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22544 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Raffaele LEONASI PRESIDENTE
1. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA CONSIGLIERE
2. Dott. Francesco SERPICO "
3. Dott. Carlo PICCININNI "
4. Dott. Giorgio COLLA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO SQ;
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 21/6/2001;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Ilario S. Martella;
lette la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. (firma illeggibile) che ha concluso per la declaratoria di n. l. a provv. con trasmissione atti al Tribunale di Milano. OSSERVA
1. Con provvedimento del 21/6/2001, il Tribunale di Milano revocava l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato disposta in favore di NO AL nel proc. n. 1656/98.
Evidenziava detto giudice, a sostegno della propria decisione, che l'istruttoria dibattimentale aveva fornito prova d'elle sicure disponibilità di redditi. molto consistenti connessi al traffico di sostanze stupefacenti dallo stesso NO svolto in modo continuativo e con riferimento a ingenti quantitativi negli anni 1996-1997. In particolare, la conduzione da parte del medesimo, quanto meno sin dal 1995 di una boutique di abbigliamento "Nuove Tentazioni" e la sua cointeressenza in un bar e in una pizzeria evidenziavano redditi superiori alla soglia di legge.
2. Avverso la citata pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il NO, deducendo violazione degli artt. 1, 3, 10 co. 2 L. 1990 n. 217, come modificato dalla L. 2001 n. 134 e contestando di disporre di un reddito superiore a quello stabilito dalla legge.
3. Ciò posto, la Corte osserva:
la revoca ex officio di un precedente provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio - per essersi accertata la disponibilità da parte del richiedente di un reddito eccedente il limite previsto dalla legge - rientra certamente nel generale potere di autotutela della pubblica amministrazione alla luce del contenuto sostanzialmente amministrativo dell'atto di ammissione. La relativa pronuncia, peraltro, non è ricorribile in cassazione:
invero le uniche ordinanze in tema di revoca dell'ammissione de qua, per le quali è prevista tale impugnazione sono quelle tassativamente indicate nell' art. 10 della citata legge 217/90, che hanno come presupposto la modifica della condizione reddituale del soggetto .beneficiato (Cass. 25/1/94 n. 0 2737 RV 200616; Cass. 28.9.95 n. 0 5265 RV 200341). Deve invece riconoscersi che un provvedimento di revoca basato sulla ritenuta erronea iniziale concessione, sia reclamabile, ai sensi dell'art. 6 c. 4 legge 217/90, dinnanzi allo stesso giudice che - lo ha emesso. A tale conclusione si perviene considerando che per effetto della revoca si crea una situazione analoga a quella di un originale diniego, valutandosi d'altro canto che il mezzo di cui sopra non costituisce un'impugnazione in senso proprio, ma un "reclamo" o una "opposizione" con riguardo alla quale non vige, di conseguenza, il principio di tassatività (cfr.: Cass. Sez. VI, 26.3.1998, Sinisi). Il ricorso del NO deve, dunque, essere qualificato siccome "ricorso" ex art. 6 c. 4 legge 217/90 e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Milano per il relativo esame.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, qualificata l'impugnazione come ricorso, ex art. 6 co. 4 legge 30.7.1990 n. 217, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 MAGGIO 2003.