Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 0 2 6 2 5 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto BEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G.N. 20404/98 Cron.5475 Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere - Consigliere - Rep. Dott. Pietro CUOCO - Consigliere - Ud. 12/12/00 Dott. Giovanni MAZZARELLA - Rel. Consigliere -Dott. Corrado GUGLIELMUCCI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 3 Richiesta copla studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 300 sul ricorso proposto da: 23 FEB. 2001 PROVINCIALE (ORA DIREZIONE PROVINCIALE) ISPETTORATO IL CANCELLIERE DEL LAVORO DI LECCE, in personale del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente CANCELLERIA domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE STATO che lo rappresenta e difende ope legis. - ricorrente
contro
EG LO;
- intimato -
$2000 avverso la sentenza n. 459/98 del Pretore di LECCE 5233 depositata il 30/07/98 R.G.N. 912/97; -1- Svolgimento del processo Il sign. ME Lega ha proposto opposizione, con ricorso del 19.4.97, all'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti il 17.1.97 dall'Ispettorato del lavoro sostenendo di aver provveduto a proporre istanza di condono in data 31.3.95, in relazione alle violazioni che avevano dato origine all'ordinanza stessa, ai sensi dell'art. 181. 724/94. L'Ispettorato ha chiesto il rigetto dell'opposizione sostenendo che il tipo di violazione commesso dal sign. Lega era di carattere formale e non attinente alla materia previdenziale ed assistenziale prevista dalla predetta legge. Il Pretore ha accolto l'opposizione e rilevato ele, come aveva eccepito l'Ispettorato del Lavoro, che trattavasi di violazioni attinenti le disposizioni che regolano il contratto a tempo parziale, non strettamente correlate alla materia contributiva, ha ritenuto che l'opponente potesse- tuttavia- beneficiare del predetto condono non avendo la legge espressamente escluso dal condono le violazioni per le quali erano state irrogate le sanzioni. L'Ispettorato del Lavoro chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo. udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corrado udienza del 12/12/00 dal GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Motivi della decisione Il ricorrente denuncia violazione dell'art.18 1.724 del 1994, erroneità della motivazione. Egli sostiene che devono ritenersi escluse dal condono previsto dalla predetta norma tutte le sanzioni amministrative non attinenti alla materia contributiva od assistenziale derivanti da violazioni di legge di carattere formale, come quelle poste in essere dall'opponente, attinenti alla disciplina del contratto a tempo parziale. La censura è fondata. Questa Corte, nel risolvere analoga questione sulla portata dell'art.18 1.n.724 del 1994 ha ritenuto, con decisione n.6437 del 1998, che il condono previsto dall'art. 18 della legge 23.12.1994 n. 724 e' limitato alla materia previdenziale e assistenziale, come e' dato agevolmente ricavare dall'intestazione (condono previdenziale e assistenziale) e dal tenore della norma, che fa riferimento alla regolarizzazione del versamento dei contributi e dei premi e fa discendere (comma 4) da tale regolarizzazione l'estinzione dei reati "previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi", nonche' l'estinzione delle sanzioni amministrative inflitte per omissioni contributive, quando i reati e le sanzioni siano "connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonche' con la denunzia e con il versamento dei contributi o dei premi". Oggetto dell'estinzione, dunque, sono soltanto gli illeciti, 2 variamente sanzionati, consistenti nell'omesso o insufficiente versamento di contributi previdenziali e assistenziali, che siano insorti in seguito alla violazione delle norme sul collocamento o al mancato rispetto delle norme che regolano la denuncia ed il versamento dei contributi obbligatori. Ne' il menzionato condono, ne' l'estinzione degli illeciti, possono invece ritenersi estesi agli illeciti (come quello in esame) consistenti nella violazione delle norme che regolano i contratti a tempo parziale, che hanno natura e funzione assolutamente non riconducibile alla materia della previdenza e assistenza. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza cassata, e potendosi decidere la causa nel merito, va rigettata l'opposizione proposta dal sign. ME Lega avverso ? l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti il 17.1.97 dall'Ispettorato del a Lavoro di Lecce. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rigetta l'opposizione proposta da ME lega. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma 12 dicembre 2000 Il Consigliere es. 事 lo g Il PresidentePresident 3 0/0 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 827 23 FEB. 2001 8- 3 mon ollub opoixalowy silu obuque m thoeni 5 oggi. . N 3 I DI GANGELLEN -7 si ch fedlog@web sanon viish ontogen medem 良 D -8 , SA 1 O S 0 1 L 1 A L E , T . O T G B A R G I S E 'A D E L P L A S L T A I E S L N D L O I G E P S D O IM N A E 0 1600 D o S A 2 I E D , A E O T O R EN T T IS IT S G E IR al E D R O I ns ert wb u VI .0019m stortent unitso'l b y Dub si nusgel *