Sentenza 7 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2001, n. 5228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5228 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2001 |
Testo completo
5 22 8 /0 1 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Michele ANNUNZIATA R.G.N. 22317/98 Rel. Consigliere Cron. 11241 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Ud. 09/01/01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente 70 SENTENZA sul ricorso proposto da: NE ME, US SS, AR OS, ON AL, LI NZ, AN AE, OL DE, UC MO, RO AN, PA CA, AR IG, LL LD, ON GIUSEPPE IO, VI NC, VOLPE LD, MERCURIO CLETO, RITIRATO GIUSEPPE, BOSCO ME, PELLINO ROMEO, DELLA VOLPE GERARDA, TT IG, RR NI, LI IA, DI PR NA, PANI RITA, DEL NEGRO GIOSUE', SPATAFORA NC, CHIMIENTO SABINO, DE NAPOLI 2001 POMPEO, TT IO MA, AN POMPEO, MNATO NC, RE ME, CIROCCO CARMELA, in 37 -1- qualità di erede di MA IC, LO IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 38, dell'avvocato NAPOLITANO SARCINA, presso lo studio rappresentati e difesi dall'avvocato PALMA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
POSTELEGRAFONICI,e MINISTERO DELLE ISTITUTO COMUNICAZIONI, in persona det legal rappresentants pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
controricorrenti - nonchè S.p.
4. Mer POSTE ITALIANE, in persona del legale , rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO IG, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente де la sentenza n. 667/97 del Tribunale di avverso BENEVENTO, depositata il 10/07/98 R.G.N. 436/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore Emr. -2- MERCURIO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Maurizio VELARDI rigetto del ricorso. -3- Sostituto Procuratore che ha concluso per il Emr SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 10 luglio 1998, ha respinto l'appello proposto da CO ME e dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe nei confronti dell'Istituto Postelegrafonici e dell'Ente Poste Italiane avverso la sentenza con la quale il Pretore di Benevento aveva rigettato la domanda avanzata dagli stessi, diretta ad ottenere, previa declaratoria di nullità dell'accordo sindacale 23 dicembre 1994, declaratoria del loro diritto a percepire gli aumenti retributivi previsti dall'art. 65 del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 novembre 1994 con condanna degli enti convenuti al pagamento delle conseguenti differenze, oltre alla riliquidazione dell'indennità di fine rapporto e della pensione. Specificava il giudice d'appello che il citato art. 65 prevedeva, per il personale in servizio alla data del 1° ottobre 1994, aumenti contrattuali determinati in lire 160.000 per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1994, da corrispondersi in unica soluzione, ed ulteriori incrementi sui minimi tabellari specificati per le singole ex categorie a partire da successive date;
e che il 23 dicembre Emer 1994 era intervenuto accordo interpretativo del detto art. 65 del contratto collettivo nazionale con il quale si precisava che l'incremento sui minimi ivi individuati spettava soltanto ai dipendenti in servizio in ciascuna delle predette date. Il Tribunale osservava che era da disattendere, perché contrastante con il tenore letterale delle disposizioni contrattuali - oltre che con i principi generali affermati in giurisprudenza in punto di maturazione degli incrementi retributivi collegati al decorso del tempo - l'interpretazione sostenuta dai ricorrenti, secondo cui gli aumenti in questione costituivano uno scaglionamento nel tempo di un unico diritto maturato alla data del 1° ottobre 1994 e sarebbero quindi spettati a tutti i dipendenti in servizio a tale data, e quindi anche agli stessi. Affermava inoltre che l'accordo del 23 dicembre 1994 aveva indubbia natura interpretativa a non innovativa, come invece sostenuto dai ricorrenti, ed era pertanto legittimo;
confermava quindi la sentenza pretorile escludendo il diritto dei ricorrenti agli aumenti previsti per le date successive al 1° ottobre 1994, alle quali essi non erano più in servizio. 5 Emer - I lavoratori soccombenti chiedono la cassazione di tale sentenza, con ricorso a questa Corte affidato a quattro motivi (e proposto e notificato anche nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni). L'Istituto Postelegrafonici ed il Ministero delle Comunicazioni resistono con unico controricorso;
parimenti resiste la società Poste Italiane s.p.a. con separato ricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. E' inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione riproposta nel controricorso dall'Istituto Postelegrafonici e del Ministero (ove si deduce vertersi in tema di prestazione pensionistica collegata direttamente a rapporto di D pubblico impiego ed essere quindi la controversia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti): e ciò perché tale eccezione, sollevata in primo grado, è stata decisa e rigettata dal Pretore, con statuizione avverso la quale non è stata proposta alcuna impugnazione dalle parti, sicchè sul punto si è formato giudicato interno. Giova invero al proposito ricordare quanto 다Emer costantemente affermato da questa Corte, e ribadire 6 che il principio della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, del difetto di giurisdizione deve essere coordinato con il sistema delle impugnazioni e può ritenersi quindi operante laddove non vi sia stata sul punto una statuizione anteriore. Ove invece una tale statuizione sia intervenuta, anche se implicitamente, i giudici delle successive fasi del giudizio possono conoscere della questione di giurisdizione soltanto se ed in quanto tale questione sia stata riproposta a mezzo di impugnazione: ed ove sul punto non vi sia stata impugnazione quei giudici sono tenuti a rilevare, in applicazione del capoverso dell'art. formazione di giudicato329 c.p.c., l'avvenuta interno, restando così precluso ogni ulteriore esame della suddetta questione (tra le molte, Cass. Sez. Un. 28 gennaio 1998 n.850).
2. Ciò posto, esaminando i motivi del ricorso, si osserva che con il primo motivo si denunzia violazione dell'art. 1362 C.C. ed "error in judicando" deducendosi che l'accordo collettivo del 23 dicembre 1994 presentava sicuramente natura innovativa, così come evincibile dall'interpretazione letterale dello stesso. I 7 Emr. ricorrenti esaminano le espressioni testuali dell'accordo enunciandone l'interpretazione ritenuta corretta ed affermano quindi, in base a tale interpretazione, che i miglioramenti ritenersiretributivi ivi previsti dovevano attribuiti sempre con riferimento alla posizione giuridica radicatasi all'inizio della vigenza contrattuale, mentre solo la materiale erogazione di parte di essi veniva differita ad altri momenti. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione del medesimo art. 1362 secondo comma, ed ancora "error in judicando", e deducono che l'interpretazione degli accordi sindacali in questione doveva tener conto del contesto storico in cui essi erano venuti ad esistenza e del compito dell'Ente Poste di attuare un modello organizzativo interno, funzionale agli obiettivi di economicità ed efficienza fissati nel contratto di programma e che garantisse ваsuccessiva gestione in forma di società per azioni con riduzione del personale dipendente e previsione di incentivi al prepensionamento. Rilevano inoltre che l'accordo c.d. interpretativo del dicembre 1994 non era stato siglato dalle Organizzazioni sindacali autonome;
e sostengono che le circostanze ora ricordate 8 Ever assumevano valore ai fini di una valutazione complessiva del comportamento delle parti contrattuali quale imposta ai fini interpretativi dal citato art. 1362 secondo comma c.c., dalla cui violazione era inficiata la sentenza impugnata. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1363 e 1366 C.C. ed "error lamentano che il Tribunalein judicando" e non abbia considerato, nell'interpretare la normativa collettiva, la comune intenzione delle parti, tralasciando, tra l'altro, l'esame dell'art. 62 del contratto collettivo nazionale che attribuiva una somma, non pensionabile, una tantum ai dipendenti cessati dal servizio tra la data di entrata in vigore del contratto ed il 31 dicembre 1994. Ribadiscono che il Tribunale non abbia considerato come anche l'accordo in questione rispondesse alla finalità di incentivare il prepensionamento dei dipendenti, e sostengono la maggior correttezza data da essi della lettura interpretativa ricorrenti, e cioè quella secondo cui gli aumenti ivi previsti spettavano a tutti i dipendenti in servizio al 1° ottobre 1994 mentre le successive date riguardavano lo scaglionamento nel tempo, ed in più “tranches", delle nuove retribuzioni. I motivi ora riportati, suscettibili di Ems. trattazione congiunta perché evidentemente connessi, non sono fondati e devono essere disattesi. Va anzitutto, insinteticamente ricordato, ordine alla disciplina legislativa e collettiva attinente alla controversia, che a seguito del D.L. 1° dicembre 1993 n.487, convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, le Poste Italiane sono state regolamentazione di natura assoggettate ad una non più, come in precedenza, privatistica e pubblicistica. L'art. 6 di detta legge ha stabilito (al secondo comma) che il personale alle dipendenzedell'Amministrazione restava dell'Ente Poste con rapporto di diritto privato, e (comma sesto) ai dipendenti dell'Enteche continuavano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del detto decreto legge fino alla stipulazione del contratto collettivo. Il contratto collettivo del 26 novembre 1994 secondo quanto riportato nella sentenza del Tribunale - ha previsto, all'art. 65, che "al personale in servizio alla data del 1.10.1994 saranno corrisposti aumenti contrattuali così determinati: 1) per il periodo dall' 1.1.94 al 10 20.9.94 lire 160.000 a titolo di una tantum da corrispondersi con la retribuzione del mese di dicembre 1994, quale parziale recupero del valore reale del salario per il periodo di vacanza contrattuale;
2) a partire dalle date sottoindicate, incrementi sui minimi tabellari mensili lordi come specificato per le singole ex categorie , ed ha indicato tali date nel 1° ottobre 1994, nel 1° gennaio 1995 e nel 1° ottobre 1995. Nel successivo mese di dicembre interveniva sindacale ( del 23 dicembre 1994), dal accordo Tribunale definito interpretativo della precedente norma collettiva, che così disponeva: "premesso che il primo capoverso dell'art. 65 del C.C.N.L. stabilisce che al personale in servizio alla data del 1.10.1994 saranno corrisposti aumenti contrattuali nelle misure indicate dallo stesso articolo relativamente alle decorrenze 1.10.1994, 1.1.1995 e 1.10.1995, si precisa che l'incremento sui minimi tabellari lordi, ivi individuati, spettano soltanto ai dipendenti che siano in servizio in ciascuna delle predette date". costanteAl riguardo va ribadito, com'è insegnamento di questa Corte, che l'interpretazione 11 Ems. dei contratti collettivi di diritto privato, alla stregua di quella dei negozi di natura privatistica, è riservata esclusivamente al giudice di merito quale accertamento attinente a deldi fatto, sicchè le valutazioni circostanze detto giudice sono soggette, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, enunciati appunto nelle citate norme codicistiche, ed al controllo della sussistenza di una motivazione sufficiente, coerente e logica. Orbene nella specie, nonostante il formale alle sopra citate norme del codice riferimento civile in tema di interpretazione dei contratti, nei motivi di ricorso sopra riportati i ricorrenti non hanno dedotto in maniera specifica e adeguata о insufficienze od illogicità dicarenze motivazione quali vizi della impugnata sentenza, e più che dedurre e argomentare su violazioni di legge inficianti detta decisione ed apoditticamente lamentati, si sono, in vera sostanza, limitati ad esporre l'interpretazione delle disposizioni collettive quale da essi ritenuto corretta e rispondente ai propri criteri interpretativi, di parte a contrapponendo tale interpretazione Eur.dr. quella ritenuta corretta dai giudici di merito. 12 Va sul punto osservato che l'interpretazione contratti di diritto privato, secondo la dei giurisprudenza prevalente di questa Corte, deve essere condotta sulla base essenzialmente di due elementi che tra loro si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo di interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (cfr. Cass. 9 luglio 1994 n.6484). I giudici d'appello, dal canto loro, hanno motivato attenendosi correttamente a tali canoni: hanno posto in evidenza il tenore letterale della norma collettiva là dove stabiliva distinte decorrenze degli incrementi in questione (alle date del 1° ottobre 1994, 1° gennaio 1995 e 1° ottobre 1995), escludendo quindi che tali incrementi potessero applicarsi a coloro non più in servizio a quelle date;
hanno fatto altresì richiamo al principio generale, non derogato nella specie da alcuna espressa e contraria disposizione, secondo cui il diritto all'aumento retributivo periodico matura soltanto Emr collegato a singoli scaglioni 13 E con il verificarsi del momento temporale di riferimento;
hanno rilevato, quale argomento di carattere sistematico, che il medesimo contratto collettivo attribuiva ai dipendenti cessati dal servizio prima del 31 dicembre 1994 (come i ricorrenti) una somma a titolo di "una tantum" per ogni anno di servizio prestato, e che tale previsione si giustificava appunto con lo scopo di compensare il sacrificio economico subito da questi dipendenti per non poter essi beneficiare integralmente degli aumenti retributivi stabiliti ai sensi del citato art. 65, dovendosi altresì cioè a voler seguire considerare che altrimenti, addotta dai ricorrenti, la l'interpretazione previsione dell' "una tantum" si sarebbe risolta in un ingiustificato trattamento di privilegio per i collocati in quiescenza. Ed il Tribunale ha ancora osservato che la natura interpretativa dell'accordo 23 dicembre 1994 discendeva pure da espressa previsione contrattuale (l'art. 1, puto 5.1, del contratto collettivo nazionale) che prevedeva la possibilità delle parti di raggiungere un accordo con contenuti di interpretazione autentica del contratto cui le stesse dovevano sottostare. 14 Come Sui punti sin qui trattati, e nel disattendere i motivi di ricorso ora esaminati, il Collegio conferma decisione recentemente emessa da questa Corte in analoga fattispecie (Cass. 6 ottobre 2000 ritenendo dunque la sentenza deln.11404), Tribunale motivata in maniera del tutto esauriente e corretta, ed esente dai denunziati vizi. 3.- Con il quarto motivo del ricorso i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 3, 36, 38 e 42 della Costituzione e nullità dell'accordo sindacale del 23 dicembre 1994 ed al riguardo deducono che, secondo "consolidata prassi", i contenuti dei CCNL dovevano essere approvati dai lavoratori e che l'accordo suddetto implicava ingiusta discriminazione, in relazione al momento del pensionamento, tra lavoratori versanti in identica posizione. Anche questo motivo non ha pregio, atteso che il suddetto accoudo riguardava materia certamente disponibile dalle organizzazioni sindacali, e che nessuna nullità nel senso prospettato indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla natura della norma (collettiva) imputata di incostituzionalità - è configurabile, posto che l'accordo medesimo disciplinava in maniera differente situazioni lavorative diverse, perché 15 Exos realizzatesi in diversi contesti temporali, e che elegittimamente erano, per questo sol fatto, di regolamentazioni logicamente passibili differenziate. 4.- In conclusione, per quanto sin qui considerato, il ricorso deve essere rigettato. I soccombenti ricorrenti devono (ex art. 385 primo comma c.p.c.) rimborsare alle parti controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che si liquidano per DI l'Istituto Postelegrafonici e per il Ministero delle Comunicazioni complessivamente per entrambi in lire 13.000 oltre a lire 2.000.000 (duemilioni) per onorario, e per la società Poste Italiane s.p.a. in lire 38.000 oltre a lire 2.000.000 (duemilioni) per onorario. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2001. Il Presidente:M.М. Амми а кий nove __ 11 Cons. restensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 7 APR. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE A M E R DI CANCELLERIA P U S T 16 R O C