Sentenza 28 febbraio 2012
Massime • 1
Il perfezionamento della procedura prevista dall'art. 8, comma sesto, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 comporta, per ciascuna annualità oggetto di dichiarazione integrativa ai fini IVA, l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per il reato tributario previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 solo nel limite quantitativo dei maggiori imponibili o della maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle stesse dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento ovvero delle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2012, n. 27269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27269 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 28/02/2012
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 512
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere - N. 34123/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BRIGNOLI ETTORE N. IL 04/05/1945;
avverso la sentenza n. 1440/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 09/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Massimo Bonvicini.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 9 giugno 2011, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo - sezione distaccata di Grumello del Monte dei 27 ottobre 2009, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, perché, in qualità di amministratore di una società per azioni, in tempi diversi ma in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di evasione fiscale, indicava, nella dichiarazione annuale relativa all'IVA per l'anno 2001, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da un'altra società. 2. - Avverso la decisione l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone, in via principale, l'annullamento con rinvio e, in via subordinata, l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
2.1. - Con un primo motivo di impugnazione, la difesa rileva la manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza del reato. Si evidenzia, in particolare, che la deposizione resa dal maresciallo della guardia di finanza che ha proceduto all'accertamento non avrebbe dato conto del fatto se le opere di scavo oggetto delle fatture fossero state o meno effettuate e se le somme esposte fossero state effettivamente corrisposte. Si sostiene, inoltre, che il mancato pagamento di gran parte del compenso pattuito sarebbe smentito dagli atti di causa, dai quali risulterebbe, invece, che le fatture erano state pagate. Il fatto, poi, che i pagamenti effettuati non risultassero nella contabilità della società che aveva emesso le fatture non avrebbe - ad avviso della difesa - alcuna rilevanza, trattandosi di un profilo indipendente dall'operato della società dell'imputato. Tale mancata contabilizzazione potrebbe, peraltro, spiegarsi con un ricorso a manodopera "in nero" per l'esecuzione dei lavori da parte della società emittente le fatture. 2.2. - In secondo luogo, si lamenta l'inosservanza delle norme in tema di condono fiscale, sul rilievo che il reato per cui si procede sarebbe stato oggetto di due istanze di condono: una ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 per le imposte dirette, l'altra ai sensi dell'art. 8 della stessa legge, per l'IVA. Le richieste di condono si sarebbero formalmente perfezionate in entrambe le ipotesi, con conseguente esclusione della punibilità del reato contestato. 2.3. - Con un terzo motivo di gravame, si lamentano la scorretta applicazione della recidiva e la mancata dichiarazione di prescrizione del reato. Ad avviso della difesa, la recidiva sarebbe stata ritenuta sussistente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 99 c.p., perché le condanne per fatti commessi precedentemente al reato per il quale si procede sarebbero intervenute successivamente alla commissione del reato stesso. All'esclusione della recidiva conseguirebbe - sempre per la difesa - l'inapplicabilità del più lungo termine complessivo di prescrizione del reato previsto dall'art. 161 c.p., comma 2, seconda parte. 2.4. - Si lamentano, in quarto luogo, la violazione di legge e la carenza di motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché la Corte d'appello avrebbe utilizzato, sul punto, mere formule di stile del tutto sganciate dall'apprezzamento del caso concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - Quanto alla motivazione circa la responsabilità penale dell'imputato - oggetto del primo motivo di impugnazione - deve rilevarsi che la stessa appare pienamente sufficiente e logicamente coerente.
La Corte d'appello evidenzia, infatti, che: a) la società emittente le fatture non aveva mezzi sufficienti per il compimento dei lavori, perché non aveva riportato in contabilità i relativi costi e non disponeva di personale dipendente;
b) la tesi difensiva secondo cui tale società sarebbe stata una mera intermediaria è smentita dal fatto che l'unica ditta con la quale la società aveva avuto rapporti nell'annualità 2001 era una società sostanzialmente inattiva, priva di sede, personale e mezzi;
c) dalla contabilità della società che aveva emesso le fatture risulta che la società dell'imputato aveva corrisposto in pagamento una somma di poco superiore al 10% dell'importo delle fatture stesse;
d) la documentazione in atti fa emergere che l'asserito pagamento dell'intero sarebbe giustificato solo sotto un profilo puramente contabile, non essendovi prova dell'effettività di tale pagamento;
e) l'imputato non ha provato, nè chiesto di provare, che i lavori oggetto delle fatture siano stati effettivamente svolti e ciò esclude in radice la verosimiglianza della prospettazione difensiva secondo cui i lavori sarebbero stati fatti svolgere da un terzo "in nero". Correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto tale complesso di elementi sufficiente ad accertare la penale responsabilità dell'imputato, in mancanza di significativi dati in contrario.
A fronte di una siffatta motivazione - che, come anticipato, deve essere ritenuta congrua ed esente da vizi logici - le censure dei ricorrente si risolvono nella richiesta di una reinterpretazione del quadro probatorio, che si concretizza in un riesame del merito della sentenza impugnata, precluso in sede di legittimità. 3.2. - Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si sostiene che il reato per il quale si procede non sarebbe punibile, perché oggetto di due istanze di condono ormai perfezionatesi: una ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 per le imposte dirette, una ai sensi dell'art. 8 della stessa legge, per l'IVA.
Quanto alla seconda di tali istanze, rilevante nel caso di specie in quanto avente ad oggetto l'IVA, il giudice di secondo grado muove dal condivisibile presupposto che il condono opera solo nel caso in cui il richiedente porti a tassazione imponibili maggiori rispetto a quelli originariamente dichiarati. Tale ipotesi non ricorre nel caso in esame, in cui la domanda integrativa è stata presentata per la somma di Euro 6000,00; somma che potrebbe valere a sanare al massimo un'evasione per Euro 12.000,00, ma non invasione d'imposta per oltre Euro 142.000,00 accertata nel caso di specie.
Così argomentando, la Corte d'appello ha correttamente applicato la L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 6, il quale - come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, 23 giugno 2010, n. 34871) - esclude una generale e illimitata non punibilità delle dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti riferite ai periodi di imposta oggetto di dichiarazione integrativa. Esso, infatti, deve essere interpretato nel senso che il perfezionamento della procedura di dichiarazione integrativa ai fini IVA comporta, per ciascuna annualità oggetto di integrazione, l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per il reato tributario di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, solo nel limite quantitativo dei maggiori imponibili o della maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento.
Diversamente opinando, si giungerebbe ad estendere a dismisura l'ambito di applicazione delle cause di non punibilità previste da detta disciplina, con ciò accentuando ulteriormente il contrasto tra la disciplina del "condono" del 2002 e il diritto comunitario;
contrasto rilevato dalla Corte di Giustizia Europea, a seguito dell'apertura di una procedura d'infrazione contro l'Italia, con la sentenza del 17 luglio del 2008. La Corte comunitaria ha, in particolare, affermato che lo Stato italiano con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, e segnatamente con gli artt. 8 e 9, ha previsto una rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi d'imposta, venendo così meno agli obblighi incombenti sugli Stati membri, ai sensi degli artt. 2 e 22, della sesta direttiva del Consiglio in materia di IVA (dir. 77/3888 CEE) e dell'articolo 10 del Trattato, in base ai quali lo Stato membro deve adottare tutte le misure legislative e amministrative al fine di garantire che l'IVA sia interamente riscossa nel proprio territorio. A tale riguardo gli Stati membri sono obbligati ad accertare le dichiarazioni fiscali dei contribuenti, la relativa contabilità e gli altri documenti utili, nonché a calcolare ed a riscuotere l'imposta dovuta. In nessun caso è consentito agli Stati membri di rinunciare all'accertamento dell'imposta dovuta ed alla sua riscossione perché ciò pregiudicherebbe la riscossione di risorse proprie della Comunità ed altererebbe gravemente il funzionamento del sistema IVA comunitario con effetti distorsivi in danno degli operatori economici e del principio di neutralità dell'IVA. Pertanto non è compatibile con la disciplina comunitaria in materia di IVA alcuna misura nazionale, sia essa di carattere legislativo o amministrativo, con la quale lo Stato membro rinunci in modo generale o indiscriminato all'accertamento o alla riscossione di tutto o parte dell'imposta. Per i principi dianzi esposti le sanatorie in materia di IVA contenute nella L. n. 289 del 2002, sono contrarie al diritto comunitario e debbono essere disapplicate dal giudice nazionale. Tali principi sono stati ribaditi, tra l'altro, dalle Sezioni Unite civili con la decisione n. 3674 del 2010, anch'essa relativa ai crediti per IVA oggetto di "condono".
3.3. - Il terzo motivo di doglianza - con cui si lamentano la scorretta applicazione della recidiva e la conseguente mancata applicazione della prescrizione del reato, sul rilievo che la recidiva in questione sarebbe stata ritenuta sussistente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 99 c.p., perché le condanne per commessi precedentemente al reato per il quale si procede sarebbero intervenute successivamente alla commissione del reato stesso - è inammissibile ai sensi del'art. 606 c.p.p., comma 3, perché avente ad oggetto una doglianza che non risulta essere stata proposta con l'appello.
3.4. - Il quarto motivo di impugnazione - relativo alla violazione di legge e alla carenza di motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile, perché diretto ad ottenere, in sede di legittimità, una rivalutazione di rilievi critici già esaminati e puntualmente disattesi in secondo grado.
La motivazione della sentenza censurata appare, infatti, pienamente sufficiente sul punto, perché evidenzia che le attenuanti generiche non possono essere concesse all'imputato, avuto riguardo ai numerosi precedenti penali, anche di natura specifica.
4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"; alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012