Sentenza 31 luglio 2002
Massime • 1
Compete all'esercente l'attività professionale della cui prestazione lo stesso sia richiesto, apprezzare il rischio del servizio domandatogli, informarne il committente ed eseguire la prestazione che questi comunque richieda con l'adozione delle cautele necessarie, la cui adeguatezza va valutata alla stregua del criterio della diligenza qualificata posto dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., costituente regola di valutazione del comportamento del debitore e, dunque, di apprezzamento dell'esattezza della prestazione dovuta ai fini di cui all'art. 1218 cod. civ. (Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza d'appello confermativa di quella pretorile che aveva escluso la responsabilità della titolare di una stazione di servizio per l'incendio nel vano motore di un'autovettura sviluppatosi a seguito di un'operazione di lavaggio eseguita nella predetta stazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11382 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
1 1382 02 کے REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ZIONEL Oggetto Danno da EZIONE TERZA CIVILE inadempimento 5001 * Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13111/99 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Consigliere Dott. Francesco SABATINI Cron. 28390 Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 2380 Dott. Antonio SEGRETO Ud. 18/04/02 Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE domiciliata in ROMA VIA per diritti € зло DI NI, elettivamente il 31 LUG. 2002 IL CANCELLIERE DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che la difende unitamente all'avvocato ALFREDO MONTEVERDE, giusta delega in atti;
ricorrente 1
contro
ALBANESE MARIA;
- intimata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 256/98 del Tribunale di NOVARA, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio CIVILE E PENALE emessa il 18/9/1997, depositata il dal Sig. а per diritti € 3,10 2002 10/06/98; RG.1242/93; il31 "G. 2002 940 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE 1 udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato MENGHINI MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1991 SO DD consegnò la propria autovettu- ra a AR SE (imprenditore esercente anche il lavaggio di autovetture) perché ne fosse eseguito il lavaggio della carrozzeria e del vano motore, nel quale si sviluppò un incendio (spento non senza difficoltà) quando un dipendente dell'imprenditrice, a lavaggio eseguito, mise in moto l'autoveicolo al fine di siste- " marlo nell'area di parcheggio in attesa che la proprie- taria lo ritirasse. La DD convenne dunque in giudizio l'SE chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subi- ti, indicati in L.
4.512.000. La convenuta resistette, sostenendo che nessun addebito poteva esserle mosso, avendo eseguito il lavaggio a regola d'arte, come del V resto aveva già fatto in altre occasioni su richiesta della stessa attrice. Il pretore rigettò la domanda, ritenendo che il comportamento della convenuta era esente da colpa. 2 Il tribunale di Novara, decidendo con sentenza n. 256/98 sull'appello della DD, cui aveva resistito la SE, ha rigettato il gravame e compensato le spese sul sostanziale rilevo che la committente non aveva provato che l'incendio fosse dipeso dalla sola usura dei cavi e che sussistevano consistenti dubbi sul piano della colpa dell'esecutore del servizio. Avverso la sentenza ricorre per cassazione SO DD affidandosi a due motivi, cui AR SE re- siste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo è dedotta violazione degli artt. 1218, 1176, comma 2, 1177 e 2697 c.c.. Premesso che il tribunale aveva riconosciuto che l'incendio sviluppatosi nel vano motore era esclusiva- mente collegato all'operazione di lavaggio ed alle mo- dalità esecutive della pulitura del vano stesso, la ri- corrente si duole che non ne siano state tratte le ne- cessarie conseguenze una volta riconosciuto che v'erano "consistenti dubbi sul piano della colpa" di chi aveva assunto l'obbligazione di risultato e che era risultato inadempiente, giacché compete a chi sia rimasto inadem- piente l'onere di provare la non imputabilità dell'impossibilità della prestazione, ovvero l'assenza Tanto più che,di colpa nell'esecuzione della stessa. 3 nella specie, in relazione all'attività di lavaggio svolta dalla convenuta, la diligenza andava apprezzata alla stregua dei parametri posti dall'art. 1176, comma 2, c.c.. Il tribunale aveva inoltre apoditticamente ritenuto che la valutazione della condotta della SE doves- se essere ristretta al solo compimento delle operazioni di lavaggio, del tutto prescindendo da quelle successi- ve di custodia, cui pure ella era tenuta ex art. 1177 c.c.. Là dove, poi, aveva concluso che "le ragioni del- la conferma della prima decisione incidono principal- mente sul nesso causale tra evento ed operazione del lavaggio", non aveva considerato che era il debitore a dover tenere conto della eventualità che un getto d'acqua a cento atmosfere, a distanza da pochi centime- tri dai fili elettrici siti nel vano motore, potesse produrre conseguenze gravi, essendo suo dovere raffigu- rarsi i pericoli connessi ad un'attività eseguita a suo rischio. Insomma, competeva alla SE la prova del tutto mancata - di una causa dell'evento indipendente dal proprio operato posto che, in base ai principi fis- sati dagli artt. 1176, comma 2, e 1218 c.C., incombeva sull'esercente l'attività professionale di imprenditore il dovere di ispezionare il vano motore prima di sce- 4 gliere tra le diverse possibili forme di lavaggio (tem- perature, distanze dal getto, etc). Mentre del tutto il tribunale erroneamente la corte d'appello tra l'altro "ipotizzando" un possibile degrado dei fili elettrici del vano motore (i testi avevano infatti riferito della situazione in cui si presentava dopo, e non anche pri- ma, dell'incednio), aveva annoverato fra i doveri del committente quello di richiedere solo prestazioni ap- propriate allo stato della vettura, che doveva essere invece apprezzato dal prestatore d'opera professionale, al limite tenuto a rifiutare la prestazione.
2. Col secondo motivo è denunciata "violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., per avere il Tribunale di Novara omesso di motivare, o quantomeno reso motivazione insufficien- te e contraddittoria sui punti decisivi della
contro
- versia prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio: assenza di prova di non imputabilità alla SE de- bitrice;
assenza di rilievi circa l'avvenuto inadempi- mento della SE;
assenza di prova di diligenti cu- re della SE nell'adempimento dell'incarico com- messole;
assenza di prove di attività incolpevoli Alba- nese tra il momento del lavaggio ed il successivo mani- festarsi delle fiamme". Rileva la ricorrente che, pur dopo aver individuato nel lavaggio la causa dell'incendio, il tribunale ha ermeticamente affermato doversi ricercare "nel nesso causale tra evento e operazioni di lavaggio, almeno *** come conditio sine qua non", la ragione del rifiutato risarcimento. Sostiene che, ove con ciò avesse inteso riferirsi alle "spelature" dei cavi elettrici constata- te dopo l'incendio, per un verso avrebbe illogicamente evinto la preesistenza delle stesse dallo stato in cui si presentavano i cavi dopo un evento idoneo esso stes- SO a provocarle e, per altro verso, avrebbe del tutto omesso di considerare che le condizioni del vano motore andavano accertate da chi aveva accettato di eseguire il lavaggio e che avrebbe dovuto astenersi dal farlo, 0 farlo con modalità idonee, se la situazione era tale da giustificare allarme. - è poi Erronea in diritto continua la ricorrente che "competeva all'attrice l'onere di l'affermazione fornire la prova che si trattava di sola usura"; gra- tuita è l'ipotesi che i cavi fossero danneggiati per sfregamento contro la lamiera;
inaccettabile sul piano logico e giuridico è l'opinione espressa dal tribunale, che costituisce onere del proprietario "mantenere l'autovettura in buone condizioni di funzionamento cu- rando di richiedere soltanto le prestazioni che sono appropriate alla sua condizione e della quale egli sol- 6 tanto ha e deve avere la cognizione più precisa", giac- ché l'art. 1176, comma 2, impone la diligenza qualifi- cata nell'esercizio dell'attività professionale. Se poi si considera - conclude - che l'autovettura si era incendiata alle ore 14 dopo il lavaggio ultimato alle 12, 30, ancora una volta apodittica appare la mo- tivazione della sentenza dove afferma che "non emerge aver avuto alcun rilievo l'attività di custodia", cui pure la SE era tenuta, ai sensi dell'art. 1177 c.c., fino al momento della riconsegna.
3. I due motivi vanno congiuntamente esaminati per la stretta connessione tra le questioni che vengono po- ste. Il giudice di primo grado con affermazione non contestata sul punto - ha qualificato come contratto d'opera il negozio intercorso tra le parti, avente ad oggetto la prestazione del servizio del lavaggio della vettura e del vano motore. Essendo stato accertato che l'attività di lavaggio era eseguita al livello imprenditoriale dalla SE, titolare di una stazione di servizio con annesso servi- zio di lavaggio di autoveicoli, il criterio di apprez- zamento del comportamento del debitore in relazione a quello dovuto è indicato dall'art. 1176, comma 2, c.c., il quale stabilisce che, nell'adempimento di obbliga- zioni inerenti all'esercizio di attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata e, dunque, anche ai rischi connessi all'esecuzione del servizio richiesto. e tribuzzole i Ora, a corte d'appello non esclude affatto che il rischio d'incendio sussista, segnatamente in caso di lavaggio del vano motore di un'autovettura che, per la sua vetustà o per altra causa (quella ipotizzata è la spellatura dei cavi da avvenuto sfregamento contro il cofano), può presentare inconvenienti anche ai fili elettrici adducenti corrente alla batteria;
e conclude senso delle non del non altro, a ben vedere, è il cristalline affermazioni della penultima e tutto dell'ultima pagina della sentenza gravata - che, ove il cattivo stato dei cavi non fosse dipeso dalla sola usu- ra, ma da causa diversa (nella specie spellatura da sfregamento), l'evento non avrebbe potuto essere impu- tato all'esecutore (per non aver controllato lo stato della vettura e la compatibilità delle sue condizioni col lavaggio richiesto), ma al committente (per aver richiesto un servizio incompatibile con lo stato del veicolo, che egli stesso era tenuto a conoscere). In altri termini, opina il tribunale che solo nel caso in cui il corto circuito fosse dipeso dalla sem- plice usura dei cavi all'esecutore avrebbe potuto esse- 8 re imputata un'insufficiente diligenza (e, dunque, un inadempimento) nel constatare che lo stato del veicolo rendeva pericoloso il lavaggio;
poiché se, invece, il corto circuito ed il conseguente incendio fosse dipeso da altra causa, come la spellatura dei fili da sfrega- mento, nessun addebito avrebbe potuto essergli mosso (sicché avrebbe dovuto escludersi l'inadempimento). L'assunto è privo di substrato logico, giacché non la causa del cattivo stato dei cavi sarebbe suscettibi- le di assumere rilievo ma, se mai, la non rilevabilità di quello stato da parte dell'esecutore del servizio, quale che ne fosse la causa. E', inoltre, erroneo che il committente avrebbe avuto l'onere di provare che non altro che l'usura aveva provocato il corto circuito, posto che, per un verso, l'usura è intrinsecamente col- legata alla vetustà del veicolo e che, per altro verso, onerare il committente della prova dell'assenza di una causa alternativa, dallo stesso tribunale considerata peraltro ipotetica, equivarrebbe ad addossargli l'onere della prova di un fatto negativo. Così come è erroneo l'assunto che chiunque domandi תנו servizio ordinario, come il lavaggio del vano motore di un'autovettura a chi professionalmente esercita quell'attività, debba preventivamente farsi carico di accertare che lo stato del veicolo sia in grado di sopportarlo senza rischi. 9 Insomma, solo un vizio occulto - la cui esistenza avrebbe dovuto provare l'esecutore del servizio che sconsigliasse il lavaggio in base a regole di comune esperienza, ovvero che imponesse particolari cautele all'esecutore, vizio noto al committente, non dichiara- to e non rilevabile con la diligenza qualificata esigi- bile dall'esercente l'attività professionale di lavag- gio, avrebbe potuto assumere rilievo ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'esecutore del servizio;
sempre che, inoltre, fosse stata apprezzata come diligente la sussidiaria e successiva attività di sorveglianza (e non di custodia) dell'autovettura, in relazione al pericolo di corto circuito ed incendio connesso all'eseguito lavaggio del vano motore con le modalità adottate. Compete, invero, all'esercente l'attività profes- sionale della cui prestazione sia richiesto, apprezzare il rischio del servizio domandatogli, informarne il committente ed eseguire la prestazione che questi co- munque richieda con l'adozione delle cautele necessa- rie, la cui adeguatezza va valutata alla stregua del criterio della diligenza qualificata posto dall'art. 1176, comma 2, C.C., costituente regola di valutazione del comportamento del debitore e, dunque, di apprezza- mento dell'esattezza della prestazione dovuta ai fini 10 di cui all'art. 1218 c.c.. Da tali criteri di valutazione si è discostata la gravata sentenza, che va dunque cassata con rinvio alla corte d'appello di IN (essendo ormai il tribunale giudice dell'appello soltanto avversO le sentenze del giudice di pace), che procederà all'apprezzamento dei fatti nel rispetto degli enunciati principi e che prov- vederà anche regolare le spese del giudizio di legitti- mità.
P.Q.M.
la corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di IN. Roma, 18 aprile 2002 Il presidente L'estensore Промо Приовент ملاPaper quilian IL CANCELLIERE C1 109T129,11 Dott.ssa AR Aiello 456T 30,39 тот. 160, ло Depositata in Cancelleria Oggi, 31.07.0L IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa AR Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 3011.200 Serie Registrato in data. . Oversate €. 160.10 al h. CENTOSESSANTA/10. (euro p. Dirigento Area Servizi (Dott.ssa AR Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHINI)