Sentenza 8 giugno 2001
Massime • 1
Nel procedimento di opposizione all'omologazione del concordato fallimentare, l'abbreviazione del termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 131 legge fall., non si estende al termine di costituzione del ricorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/06/2001, n. 7763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7763 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA delle MARCHE S.P.A.(succeduta alla Banca Carima spa ed alla Cassa di Risparmio di Pesaro per fusione ai rogiti Scoccianti di Ancona in data 20.10.94 n. 225800 di repertorio ed alla Cassa di Risparmio di Iesi per fusione ai rogiti Scoccianti in data 21.12.95 n. 235327 di repertorio) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. Alfredo Cesarini, elettivamente domiciliata in Roma, via Maria Cristina 8, presso l'avv. Goffredo Gobbi, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Renzo Passari del foro di Ancona giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ceto Creditorio del FALLIMENTO della s.a.s. ON AL & C, ON AL e UC PP in persona del CURATORE rag. Attilio Pecora, elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana 38, presso l'avv. Benito Panariti, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. CE MI del foro di Ancona giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
TO VE, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mazzini 27, presso l'avv. Giovanni Di Gioia, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. David Favia del foro di Ancona giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
IA AL & C. s.a.s. in persona di IA AL, IA AL, CC PP
- intimati -
e contro
BANCA di CREDITO COOPERATIVO di FALCONARA M.MA
- intimata -
e contro
LI NN EM
- intimato -
e contro
MO SO snc
- intimata -
e contro
PROCURATORE GENERALE presso la C.d.A. di Ancona avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 31 del 9.12.98/29.01.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/01 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Goffredo Gobbi per la ricorrente;
LE DE, con delega, per il resistente ES e CE MI per la curatela;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto;
Svolgimento del processo
Con sentenza 21.6/2.7.91 il tribunale di Ancona dichiarava il fallimento della società in accomandita semplice ON AL & C. nonché dello stesso ON, quale socio accomandatario;
successivamente, il fallimento veniva esteso alla socia di fatto PP UC.
Con sentenza 19.1/21.2.96 lo stesso tribunale omologava il concordato proposto dallo ON e dalla UC, che prevedeva il pagamento dei chirografari al 25% e la cessione agli assuntori del concordato (TO ES e LI NN, poi sostituito dalla s.r.l. MO SO) degli immobili e delle azioni revocatorie già intentate dalla curatela nei confronti della Cassa di Risparmio di lesi e della Banca di Credito Cooperativo di Falconara Marittima. Le due banche - e, per la cassa di Risparmio, la Banca delle Marche succedutale - in quanto opponenti all'omologa, impugnavano la sentenza del tribunale, sostenendo l'errata stima dei cespiti e la non corretta valutazione delle azioni revocatorie e l'impugnazione veniva notificata alla curatela, ai falliti ed agli assuntori, già parti del giudizio di primo grado.
La Corte d'appello di Ancona, con sentenza 9.12.98/29.01.99, rigettava l'appello, nel rilievo che, quanto alla valutazione dei beni immobili, tale valutazione era stata confermata dalla disposta consulenza integrativa nella quale il c.t.u. aveva puntualmente e validamente risposto a tutti i rilievi del consulente di parte evidenziando solo un aumento di valore degli immobili, peraltro assorbito dall'entità dell'esposizione debitoria dei falliti;
rimaneva, inoltre, immutato il vantaggio, per i creditori, della più sollecita realizzazione del loro credito. Quanto alla cessione delle azioni revocatorie, la impugnazione si limitava a richiamare il principio della necessità di adeguata valutazione, senza alcuna specifica censura alla sentenza di primo grado, che aveva ritenuto la cessione conveniente a fronte delle difficoltà di provare la scientia e dei prevedibili tempi lunghi del giudizio. Contro tale sentenza, notificata il 22.03.99, ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 21.4.99 ai falliti, alla curatela, all'assuntore ES, alla Banca di credito cooperativo di Falconara ed al P.M., la Banca delle Marche spa, qualificandosi successore universale della Cassa di Risparmio di Iesi, in esito alla fusione tra la C.R. di Iesi, La Carima spa, la C.R. di Pesaro, avanzando due motivi di censura.
Si sono costituiti, con controricorsi notificati alla ricorrente il 25.05.99 ed il 27.05.99 rispettivamente, il coassuntore ES e la curatela dei fallimenti;
non si è costituita la Banca di Credito Cooperativo di Falconara.
Ricorrente e resistenti hanno depositato memorie.
A seguito di ordinanza collegiale, la ricorrente Banca delle Marche ha integrato il contraddittorio, con atto notificato il 24.11.00 a LI NN MI e - per tuziorismo - il 27.11.00 alla s.r.l. MO SO che, secondo sentenza impugnata, ha sostituito il LI.
Il chiamato non si è costituito.
Ulteriori memorie hanno depositato la ricorrente e la curatela. Motivi della decisione
Nella propria memoria, la ricorrente ha sostenuto che i controricorsi sono inammissibili, perché risultano notificati oltre venti giorni (od oltre dieci, ove si consideri dimezzato anche il termine per resistere) dopo la scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso.
L'assunto è infondato. L'art. 131.3 L.F. stabilisce che, nel procedimento di opposizione all'omologazione del concordato fallimentare, il termine per ricorrere per cassazione è ridotto della metà. Non sussiste alcuna ragione sistematica che consenta di estendere la abbreviazione del termine di notifica - al quale si riferisce la lettera della norma - al termine di costituzione del ricorrente, mentre questa Corte (Cass. 4669/90) ha già escluso che l'abbreviazione del termine di notifica sia applicabile, contro la lettera, al controricorrente.
La soluzione si giustifica, oltre che per il dato testuale, anche sul piano sistematico, in quanto, siccome nel giudizio di cassazione la scadenza del termine di deposito del ricorso segna il dies a quo sia della notifica che del deposito del controricorso, dimezzare il termine di costituzione del ricorrente si tradurrebbe in una drastica riduzione dello spazio difensivo del resistente, senza che tale risultato corrisponda allo scopo della norma, che intende accelerare la definitività della sentenza d'appello e non il giudizio di legittimità.
Non v'è perciò contrasto con il combinato disposto degli artt. 163 bis, 165 e 166 cpc, dettati per il giudizio di merito e volti a disciplinare una riduzione simmetrica dei tempi a disposizione delle parti nella fase introduttiva del giudizio;
ne' con l'interpretazione sistematica dell'art. 645.2 cpc perché nel caso è prevista la riduzione del termine di comparizione tanto dell'opponente che dell'opposto e si impone quindi la riduzione anche dei termini di costituzione, per non alterare, a vantaggio dell'opponente, l'equilibrio processuale (Cass. 12044/98). Il termine di 40 gg. dalla notifica del ricorso è poi, ictu oculi, rispettato. Nè ha pregio l'assunto della ricorrente, avanzato nella seconda memoria, che il controricorrente soggiace comunque al termine di gg. 20 dal deposito del ricorso, poiché tale assunto, contrario alla lettera della legge, si risolverebbe nel rendere il ricorrente arbitro di ridurre, de facto, i termini di costituzione a disposizione del resistente. Sempre in via pregiudiziale, sostiene il resistente ES la inammissibilità del ricorso per omessa esposizione sommaria dei fatti della causa, avendo la ricorrente effettuata una ricostruzione processuale e non sostanziale della vicenda. Tale eccezione è ripresa e sviluppata nella memoria difensiva, con richiamo alla decisione 5492/99 di questa Corte e con la specificazione che la sottostima degli immobili viene, dalla ricorrente, semplicemente menzionata, senza possibilità di esattamente comprenderne la portata.
Poiché la sottostima non forma oggetto dei motivi di impugnazione, l'argomento è inconferente, mentre la stessa giurisprudenza richiamata (S.U. 15132/98 e Cass. 5492/99) conferma che la narrativa può essere ritenuta insufficiente solo quando, dal complesso del ricorso, non sia possibile raggiungere una adeguata conoscenza dei fatti di causa, ipotesi che, nel caso in esame, non si è verificata. Col primo motivo di censura si deduce la violazione di norme di diritto, poi precisata, nello sviluppo del motivo, nella violazione degli artt. 124, 125 e 130 L.F. Assume la ricorrente che la cessione agli assuntori delle azioni revocatorie pendenti comporta una palese lesione degli interessi dei creditori chirografari, con indebito vantaggio degli assuntori;
che era dovere del giudice delegato, del tribunale e della Corte d'Appello valutare le azioni revocatorie, respingendo la richiesta di cessione avanzata dagli assuntori. Infatti, l'esito positivo delle revocatorie comporterebbe un enorme profitto - il valore delle revocatorie ammonterebbe a 2.215 milioni - per gli assuntori e nessuno per i chirografari, già tacitati al 25%. Assumono i controricorrenti che la censura è inammissibile perché nell'atto d'appello la cessione delle azioni revocatorie non era censurata e quindi, sul punto, la sentenza di primo grado è passata in giudicato;
nel merito, espongono le ragioni di rigetto. L'eccezione di novità non è giustificata. Nella narrativa, la sentenza d'appello riferisce che la Banca delle Marche s.p.a. aveva invocato la corretta valutazione della cessione delle azioni revocatorie e, in motivazione, rileva che il principio dottrinario in tal modo enunciato non era accompagnato da critiche specifiche, mentre la sentenza di primo grado risultava puntualmente argomentata:
la impugnazione venne quindi proposta ed il giudice d'appello l'ha esaminata, rigettandola perché infondata.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, nel confermare la decisione del tribunale, ha rilevato che la cessione agli assuntori delle azioni revocatorie pendenti nei confronti della Banca delle Marche e del Credito Cooperativo di Falconara Marittima si giustificava in base a tre ragioni: incertezza dell'esito, dovendosi dimostrare la conoscenza dell'insolvenza; in caso di soccombenza, aggravio del passivo per le insinuazioni tardive;
in ogni caso, durata e costo dei processi. Ha considerato tali ragioni prevalenti rispetto al vantaggi prospettabili in caso di esito positivo.
Ribadire i vantaggi per il fallimento di un eventuale esito vittorioso delle revocatorie non costituisce però valida censura della decisione impugnata, perché si risolve nel contrapporre alla motivata valutazione del giudice di merito una propria convinzione - di massima o sull'esito delle revocatorie in questione - che in tanto potrebbe essere apprezzata in quanto il giudizio di legittimità si trasformasse in un terzo grado di merito.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia l'insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza per aver omesso di pronunciare sull'istanza di prova testimoniale - avanzata in appello perché solo in tale fase si era verificato il fatto - volta a dimostrare che il ES aveva avanzato proposte volte a transigere la revocatoria fallimentare economicamente più consistente;
per aver omesso, inoltre, di disporre nuova c.t.u. di fronte alle divergenti valutazioni dei cespiti immobiliari espresse dal consulente d'ufficio e dal consulente di parte.
Il motivo è infondato. Per quanto attiene alle proposte transattive dell'assuntore ES, poiché la cessione ha carattere solutorio e non strumentale (Cass. 6230/81; 6073/79), la prova testimoniale richiesta era inammissibile ai sensi dell'art. 345.3 cpc (la ricorrente non ha dedotto di aver dimostrato, al giudice d'appello, di non aver potuto proporla in primo grado) e del tutto irrilevante. Per quanto attiene al contrasto tra consulenza di parte e consulenza d'ufficio, la sentenza impugnata ha precisato sia che non si apprezzavano, nella relazione di parte, elementi oggettivi tali da smentire l'operato del c.t.u., sia che il c.t.u. aveva dato ampia risposta alle obiezioni sollevate dalle appellanti: la ricorrente non prende in esame tali ragioni della decisione.
Va esclusa la sussistenza di responsabilità per lite temeraria, invocata dalla curatela e dall'assuntore ES. L'azione della ricorrente - basata sul rilievo che l'assuntore riceve le somme oggetto della revocatoria nell'intero, mentre soddisfa il soccombente nella revocatoria, insinuato al passivo, solo nella misura concorsuale (nel caso, del 25%) - non pone una questione assurda, ne' è stata condotta con mezzi e modalità inammissibili. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese del grado, che liquida nel confronti della curatela in complessive lire 16.215.000 di cui lire 16.000.000 per onorari e nei confronti di TO ES in complessive lire 15.180.000 di cui lire 15.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2001