Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4307
CASS
Sentenza 24 marzo 2001

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Massime1

La risoluzione per mutuo consenso di un contratto per il quale la forma scritta non sia richiesta "ad substantiam", ma solo "ad probationem", come nel caso di contratto di affitto di azienda, può risultare anche da un comportamento tacito concludente.

Commentario1

  • 1Cass. civ., sez. VI, 29 luglio 2020, n. 16218
    https://www.iusinitinere.it/

    commento breve a cura della Dott.ssa Elena Terrizzi Con la presente pronuncia la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, nel caso di cessione di quote di società di persone, la legge non prescrive la forma scritta ad substantiam ai fini della validità del negozio. Tuttavia, qualora le parti abbiano convenzionalmente stabilito il ricorso alla forma scritta, affinchè il predetto requisito di forma operi per gli accordi risolutori, è necessario che il patto preveda in modo specifico l'applicazione anche alle ipotesi di scioglimento ovvero di modifica del contratto. Cassazione civile sez. VI – Ordinanza 29 luglio 2020, n. 16218 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2001, n. 4307
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4307
Data del deposito : 24 marzo 2001

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