Sentenza 20 dicembre 2011
Massime • 1
Il giudice, investito della cognizione in conseguenza della sentenza di incompetenza per territorio pronunciata da altro giudice, può sollevare conflitto entro i medesimi limiti temporali riconosciuti alle parti per eccepire l'incompetenza medesima. (Nella specie la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del conflitto sollevato dal giudice in seguito all'espletata istruttoria dibattimentale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2011, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto Presidente del 20/12/2011
Dott. VECCHIO Massimo rel. Consigliere SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro Consigliere N. 4136
Dott. MAZZEI Antonella P. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. Consigliere N. 31779/2011
ha pronunciato la seguente: 31957/2011
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TRIBUNALE NAPOLI - CONFLITTO;
1) TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE;
avverso l'ordinanza n. 4958/2008 TRIBUNALE di NAPOLI, del 12/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, in camera di consiglio il Pubblico Ministero in persona del dott. SPINACI Sante, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la determinazione della competenza del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere.
RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 23 aprile 2007 e depositata il 24 aprile 2007, il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, ha declinato a favore del Tribunale ordinario di Napoli la competenza (per territorio) in ordine al giudizio a carico di UM RE, imputato della ricettazione di quasi due tonnellate di caffè (precisamente kg 1.990), sottratti a tal Sabatino Arnone, motivando che in difetto del positivo accertamento del preciso momento dell'acquisto o della ricezione della refurtiva trovava applicazione il criterio sussidiario di determinazione della competenza, costituito dal luogo di residenza dell'imputato (Napoli).
2. - Il Tribunale ordinario di Napoli, in composizione monocratica, ha resistito alla declinatoria, mediante ordinanza dibattimentale del 12 luglio 2011, colla quale ha sollevato conflitto negativo, obiettando: il furto della merce ricettata è stato commesso nel circondario di Santa Maria Capua Vetere;
e in quella circoscrizione è stato rinvenuto e sequestrato il corpo del reato;
pertanto la ricettazione deve ritenersi consumata nel circondario di Santa Maria Capua Vetere, come esattamente contestato nel capo di imputazione;
sicché non trova applicazione il criterio sussidiario previsto dall'art. 9 cod. proc. pen. del luogo di residenza dell'imputato. 3. - Il conflitto negativo di competenza è inammissibile. Il Tribunale ordinario di Napoli, infatti, ha proposto il conflitto in seguito alla espletata istruzione dibattimentale. Orbene, essendo controversa esclusivamente la mera competenza per territorio, il rilievo della carenza della medesima -costituente il necessario antecedente logico-giuridico della proposizione del conflitto - era ormai precluso dalla fase del giudizio. L'incompetenza per territorio, infatti, a norma dell'art. 21 cod. proc. pen., comma 2, deve essere "rilevata .. a pena di decadenza ..
entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen., comma 1". Sicché, nella specie, il mancato, tempestivo rilievo della incompetenza territoriale da parte del giudice procedente - nel termine decadenziale del compimento, per la prima volta, della formalità dell'accertamento della costituzione delle parti - rende affatto incontestabile la competenza del Tribunale napoletano e preclude la proposizione del conflitto (cfr. in proposito Cass., Sez. 1^, 28 maggio 1992, n. 2473, Di Gesù, massima n. 190814 ed - esattamente in termini ancorché sotto il vigore del precedente codice di rito - Sez. 1^, 16 aprile 1984, n. 952, Dal Zilio, massima n. 164433, secondo la quale "in tema di competenza per territorio, la possibilità di denuncia del conflitto da parte del giudice investito della cognizione del procedimento in conseguenza della sentenza di incompetenza pronunciata da altro giudice, deve necessariamente muoversi entro gli stessi termini temporali previsti dalla legge per l'ordinamento della competenza per territorio").
Consegue la declaratoria della inammissibilità del conflitto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il conflitto.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2012