Sentenza 13 giugno 2000
Massime • 1
Nel caso in cui il magistrato abbia sporto denuncia nei confronti di persona che si trovi poi a dover giudicare, ricorre l'ipotesi di incompatibilità del giudice di cui all'art. 34, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui non può esercitare nel procedimento l'ufficio di giudice la persona che ha sporto denuncia. La situazione indicata dalla norma si riferisce non solo al caso in cui il magistrato abbia sporto denuncia come privato, ma anche a quello in cui abbia denunciato il privato quale pubblico ufficiale che, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, abbia avuto notizia di un reato perseguibile d'ufficio. Ciò, sia perché anche in questo secondo caso v'è stato un apprezzamento dell'esistenza del "fumus" di un reato, sia perché l'ipotesi di incompatibilità ha il suo antecedente storico nell'art. 61 cod. proc. pen. abrogato che tale incompatibilità riconduceva tanto al caso in cui il giudice avesse presentato rapporto, quanto a quello in cui avesse sporto denuncia; istituti allora distinti ma oggi non più diversificabili per la scomparsa dal nuova codice del lemma "rapporto" e per l'unificazione delle due ipotesi nell'istituto della "denuncia", che ricomprende le fattispecie degli artt. 331 e 333 cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2000, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 13/6/2000
" Bruno Oliva Consigliere SENTENZA
" Ugo Scelfo " N. 2795
" Antonio Stefano Agrò " REGISTRO GENERALE
" Giovanni Conti " N. 51651/1999
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da RO IR contro l'ordinanza 10 novembre 1999 della Corte d'Appello di Bari. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. RO IR ricorre contro l'ordinanza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione da lei avanzata
contro
UL AV, GIP del Tribunale di Trani.
2. Lamenta che con il provvedimento impugnato non sia stata ravvisata, secondo l'art. 34 comma 3 c.p.p, l'incompatibilità del giudice che abbia presentato denunzia a carico di un soggetto ai sensi dell'art.331 c.p.p. e che si trovi poi a giudicare quel soggetto medesimo (ipotesi che nella specie ricorreva).
3. Ha presentato memoria il P.G. presso la Corte d'Appello di Bari che ha concluso per il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Dinanzi alla formula del comma 3 dell'art.34 c.p.p., che non distingue se la denuncia è stata proposta da parte di pubblico ufficiale o da parte di privati (artt.331 e 333 c.p.p.), sia la Corte d'Appello, che il P.G. di Bari, che quello presso questa Corte, leggono l'incompatibilità prevista dalla norma citata come riferibile soltanto all'ultima ipotesi (denuncia avanzata dal giudice quale privato).
Parzialmente difformi sono peraltro gli argomenti a favore di questa soluzione. Se infatti tutti riconducono la ratio dell'incompatibilità del denunciante al pregiudizio derivante da una valutazione di merito del fatto-reato denunciato, la Corte d'Appello ne esclude la ricorrenza nel caso dell'art.331 c.p.p. per la stessa struttura di questa norma (la quale precluderebbe al giudice che trasmette gli atti al p.m. di formulare qualunque valutazione di merito), laddove gli altri sembrano storicizzare il problema e negare che nella specie sia stata operata una qualunque delibazione della fondatezza della notitia criminis.
2. Ora è evidente che la Corte non può ne' deve occuparsi della vicenda nelle sue peculiari caratteristiche, dato che i casi di incompatibilità si riferiscono necessariamente ad ipotesi tipizzate dal legislatore, nel rispetto della riserva assoluta di legge riguardante il principio del giudice naturale.
3. Sicché l'indagine va circoscritta all'art.34 in relazione all'331 c.p.p. nella necessaria astrattezza del dettato normativo.
Ed in questa prospettiva si deve respingere l'opinione che la trasmissione degli atti al p.m., per l'emersione di un fatto qualificabile come reato nel corso di un procedimento giurisdizionale, non comporti alcuna valutazione di merito. V'è innanzitutto il dato naturalistico dell'apprezzamento di un fumus del reato, senza il quale non sarebbe nemmeno concepibile stabilire in quali ipotesi si debba procedere alla trasmissione. Ma v'è soprattutto la considerazione legislativa della fattispecie, la quale risale all'art.61 del codice di rito previgente che stabiliva l'incompatibilità a giudicare tanto del giudice che avesse presentato rapporto, quanto di quello che avesse presentato denuncia, così accomunando, quanto a situazione di pregiudizio, le due ipotesi che oggi si vogliono distinguere.
5. Dall'unificazione terminologica operata dal nuovo codice (scompare il lemma rapporto che viene compreso in quello generale di denuncia) non può certo ricavarsi una diversa valutazione dell'incompatibilità determinata dalla posizione del denunziante. Tale unificazione semmai ha reso inutile specificare nel comma 3 dell'art.34 che la denuncia di cui si parla è sia quella prevista dall'art.331 che quella prevista dall'art.333.
La Corte d'Appello di Bari procederà quindi ad un nuovo giudizio sulla ricusazione conformandosi al principio qui espresso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2000