Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2000, n. 2795
CASS
Sentenza 13 giugno 2000

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Nel caso in cui il magistrato abbia sporto denuncia nei confronti di persona che si trovi poi a dover giudicare, ricorre l'ipotesi di incompatibilità del giudice di cui all'art. 34, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui non può esercitare nel procedimento l'ufficio di giudice la persona che ha sporto denuncia. La situazione indicata dalla norma si riferisce non solo al caso in cui il magistrato abbia sporto denuncia come privato, ma anche a quello in cui abbia denunciato il privato quale pubblico ufficiale che, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, abbia avuto notizia di un reato perseguibile d'ufficio. Ciò, sia perché anche in questo secondo caso v'è stato un apprezzamento dell'esistenza del "fumus" di un reato, sia perché l'ipotesi di incompatibilità ha il suo antecedente storico nell'art. 61 cod. proc. pen. abrogato che tale incompatibilità riconduceva tanto al caso in cui il giudice avesse presentato rapporto, quanto a quello in cui avesse sporto denuncia; istituti allora distinti ma oggi non più diversificabili per la scomparsa dal nuova codice del lemma "rapporto" e per l'unificazione delle due ipotesi nell'istituto della "denuncia", che ricomprende le fattispecie degli artt. 331 e 333 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2000, n. 2795
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2795
    Data del deposito : 13 giugno 2000

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