Sentenza 8 novembre 1999
Massime • 1
Nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali è necessario un nuovo atto autorizzatorio per lo smaltimento dei rifiuti. Infatti l'art. 28 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 prevede anche la valutazione della idoneità del soggetto richiedente, ossia un requisito soggettivo rimesso alla discrezionalità della pubblica amministrazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/1999, n. 14251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14251 |
| Data del deposito : | 8 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale LA CAVA Presidente del 08/11/99
1. Dott. Giuseppe SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2. " Aldo RISSO Consigliere N. 3712
3. " Amedeo POSTIGLIONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo DE NUBILA Consigliere N. 23250/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: ER RI n. Brescia, 7.9.1940 avverso la sentenza del Pretore di Brescia del 19.11.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Carmine Di Zenzo
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste
Fatto e diritto
Il Pretore di Brescia, con sentenza del 19.11.1998, condannava ER RI alla pena di cinque milioni di ammenda per violazione dell'art. 25 D.P.R. 915/82 (smaltimento dei rifiuti da parte della ditta Ecorifiuti s.r.l. senza autorizzazione regionale nel periodo dicembre 1995 - marzo 1997).
Contro questa sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione, in quanto, nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali, non sarebbe necessario un nuovo atto autorizzatario, se non mutano le condizioni. Nel caso in esame il ricorso non può essere accolto. Giova premettere che la sentenza impugnata ha esaminato attentamente l'iter dei passaggi dell'azienda Ecorifiuti a partire dalla delibera regionale 5.2.1993 n. 32310 di autorizzazione. In data 22.12.1995 intervenne una modifica dello assetto societario, nel senso che, alla società in nome collettivo "Ecorifiuti di Perrotti e C.", subentrò la società a responsabilità limitata "Ecorifiuti", diretta da un consiglio di amministrazione, presieduto da ER RI, attuale ricorrente.
Solo in data 20.12.1996 la Regione Lombardia prese atto della variazione della ragione sociale da Ecorifiuti di Perrotti e C. s.n.c. a Ecorifiuti s.r.l. ed, in data 11.3.1997, accettò la garanzia fideiussoria.
Il Pretore ha ritenuto che fosse necessaria una nuova autorizzazione in capo alla Ecorifiuti s.r.l. sulla base di due conisiderazioni: a) il mutamento sociale del soggetto (trasformazione da società di persone in società di capitale); b) la diversità delle prescrizioni come la garanzia fideiussoria (aumentata per la società di capitali).
Rileva la Corte che questa conclusione appare corretta se integrata dalle ulteriori risultanze degli atti di causa. La identità dell'atto autorizzatorio invocata dal ricorrente non tiene conto del fatto che l'Amministrazione provinciale sospendeva l'attività con nota del 19.4.1995 n. 1l867 per gravi pregiudizi alla salute pubblica e già la U.S.L. di Brescia, con rapporto del 19.6.1996, invocava la revoca dell'atto autorizzativo a suo tempo rilasciato alla Ecorifiuti s.n.c." anche al fine di evitare che la stessa possa essere utilizzata da altra società, come poi avvenne in concreto. La lettura dell'ampio atto di autorizzazione della Regione Lombardia del 20.12.1996 n. 23358 convince della sostanziale novità del nuovo atto - astrattamente considerato - perché, se rimane inalterato il luogo dello smaltimento, vengono modificate le condizioni del medesimo (non solo la ragione sociale e la fideiussione, ma anche la capacità di stoccaggio, la struttura impiantistica e gestionale con nuovi capannoni e aree di stoccaggio, nuove prescrizioni e condizioni, tra cui quelle che attenevano alle esigenze igienico - sanitarie ed ai rischi di inquinamento, che avevano determinato già perplessità nel Comune di Gussago.
Deve porsi in luce che l'art. 28 del D. Lgs. N.22 5 febbraio 1997, nel disciplinare l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero, prevede una serie di condizioni, precauzioni e prescrizioni di carattere tecnico ed economico ed anche la valutazione della "idoneità del soggetto richiedente", ossia un requisito soggettivo rimesso alla discrezionalità prudente della P.A..
In conclusione, la decisione del Pretore di Brescia, integrata sotto il profilo giuridico dalle indicazioni di questa Corte, desunte dalla normativa, deve essere confermata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1999