Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/2026, n. 16549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16549 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
16549-26
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
EMANUELE DI SALVO GE SERRAO
QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
SC LU AN
Sent. n. sez. 478/2026 UP - 10/04/2026 R.G.N. 4972/2026
NN UI ANGELA RICCI IA GE RO
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: SI NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NN Luisa Angela CI;
udito il sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Alessandro Fortuna in difesa di NO SI che ha insistito
per l'accoglimento del ricorso.
a
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 16 ottobre 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna di NO SI, nella qualità di titolare della ditta SI, affidataria dei lavori di ristrutturazione di un locale bagno presso un appartamento sito in via Aurelia Antica n. 200, in ordine al delitto di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni del lavoratore autonomo EO SC, commesso in Roma il 15 giugno 2021. 1.1.1 fatti sono stati ricostruiti nelle sentenze di merito, conformi, nel modo seguente. Nel corso dei lavori di rifacimento dell'intonaco del locale bagno di un appartamento sito in Via Aurelia Antica n. 200, SC era caduto dalla sommità di una scala a libretto dell'altezza di circa due metri a lui fornita da SI e aveva riportato lesioni personali giudicate guaribili in un periodo superiore a 40 giorni.
1.2.Quali addebiti di colpa, nei confronti dell'imputato, sono stati individuati l'imprudenza, la negligenza, l'imperizia e la violazione dell'art. 97 d.lgs 9 aprile 2008 n. 81 per aver messo a disposizione una scala inidonea per il tipo di lavoro da svolgere in altezza, considerato lo stato del pavimento.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con proprio difensore, formulando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato e all'addebito colposo a lui mosso. Il difensore sottolinea che SI non era il datore di lavoro dell'infortunato, ma solo titolare della ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione. La Corte avrebbe operato un richiamo inconferente all'art. 26 d.lgs n. 81/2008, che riguarda i casi in cui un imprenditore affidi lavori in appalto all'interno della propria azienda e nulla ha a che vedere con la vicenda oggetto del presente processo, ove viene in rilievo l'applicazione dell'art. 88 d.lgs n. 81/2008 che detta le regole per i cantieri temporanei e mobili;
avrebbe di conseguenza richiamato una giurisprudenza incoerente con il caso di specie. La Corte non avrebbe spiegato quale sia stata l'ingerenza di SI nel lavoro di SC, non avrebbe dimostrato l'esistenza di un obbligo di vigilanza da parte del subappaltante nei confronti del subappaltatore e avrebbe ritenuto sussistente la violazione dell'art. 97, comma 1, d.lgs 81/2008, senza tenere conto che nel caso di specie l'unico a operare in cantiere era il subappaltatore: il debito di sicurezza dell'impresa affidataria si esauriva nell'obbligo di informare il subappaltatore dei rischi ambientali preesistenti e delle misure adottate per neutralizzarli o minimizzarli.
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2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 20, comma 2, lett. c),del d.lgs n. 81/2009 e correlativamente l'art. 41 comma 2 cod. pen. Dalle risultanze istruttorie era emerso che SC nel momento in cui è avvenuto l'infortunio stava operando a cavalcioni sulla scala, sicché si era reso responsabile della violazione dell'art. 20 d.lgs n. 81/2008 che impone al lavoratore di utilizzare le attrezzature correttamente. La modalità abnorme mediante cui l'infortunato aveva fatto uso della scala a sua disposizione lo aveva esposto ad un pericolo eccentrico rispetto alla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della colpa. Secondo il difensore, nel caso di specie difetterebbe la c.d. causalità della colpa, in quanto l'eventuale violazione commessa dal titolare dell'impresa affidataria non aveva esplicato influenza alcuna nella eziologia dell'evento: il subappaltatore, una volta resosi conto che il trabattello messo a sua disposizione dalla ditta affidataria non era idoneo, perché troppo grande, per eseguire i lavori, anziché utilizzare la scala a libretto in maniera corretta, si era posto sulla stessa a cavalcioni, facendone un uso anomalo. L'evento si era verificato, dunque, solo perché SC aveva messo in atto una manovra azzardata, pur nella consapevolezza della sua pericolosità.
3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo motivo è volto a contestare l'affermazione della penale responsabilità e la individuazione dell'addebito colposo in capo a SI. Occorre muovere dalla premessa che la dinamica dell'infortunio, ricostruita nelle conformi sentenze di merito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dell'ispettore dello Spresal, non è stata contestata dal ricorrente. Deve, dunque, ritenersi accertato che SC sia caduto mentre, su incarico di SI, in un locale dell'appartamento in ristrutturazione il cui pavimento era sconnesso, stava procedendo alla rimozione dell'intonaco, posizionato a cavalcioni su una scala a libretto consegnatagli dallo stesso SI. Il ricorrente non ha neppure contestato la inidoneità della scala allo svolgimento dei lavori commissionati a SC, che, secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria, avrebbero dovuto essere svolti su un trabattello.
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Il difensore sostiene, invece, che, figurando SC come lavoratore autonomo, non sarebbe individuabile in capo a colui che lo aveva incaricato di svolgere detti lavori, SI appunto, una posizione di garanzia.
Trattasi di assunto infondato.
Occorre, in primo luogo, considerare che gli artt. 2 e 299 del d.lgs n. 81/2008 definiscono la qualifica di datore di lavoro e perimetrano l'esercizio di fatto delle funzioni tipiche di coloro che rivestono tale qualifica. Secondo l'art. 2, il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro;
correlativamente l'art. 299, nel definire l'esercizio di fatto dei poteri direttivi, stabilisce che la posizione di garanzia relativa al datore di lavoro grava, altresì, su colui che, pur sprovvisto di formale investitura, eserciti in concreto i poteri riferiti al soggetto definito dall'art.
2. Il lavoratore viene, invece, definito dallo stesso art. 2 come «la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione»: si tratta di nozione più ampia di quella prevista dalla normativa pregressa nella quale si faceva espresso riferimento al «lavoratore subordinato (art. 3, d.P.R. n. 547 del 1955) e alla persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 626 del 1994) (in tal senso, Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, [...]). Nel caso in esame, la Corte di appello, in coerenza con la sentenza di primo grado, ha ricondotto il debito di sicurezza assunto da SI all'affidamento del lavori di intonacatura a SC, accompagnato dalla messa a disposizione di uno strumento di lavoro inidoneo. Anche a prescindere dalla natura del rapporto fra il ricorrente e la vittima, la Corte ha posto l'accento sugli obblighi del committente in relazione all'esecuzione di lavori da lui affidati e all'ingerenza posta in essere, attraverso la messa a disposizione delle attrezzature inidonee. Il percorso argomentativo è rispettoso del consolidato principio per cui la responsabilità del committente in caso di infortunio sussiste in relazione alla mancata verifica della idoneità tecnica professionale del soggetto a cui i lavori sono stati affidati, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, e anche alla agevole ed immediata percepibilità, da parte sua, di situazioni di pericolo (in tal senso, Sez. 4, n. 18169 del 23/04/2025, Rv. 288004-02; Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, [...], Rv. 278435-01). Deve rilevarsi, dunque, come la indicazione, da parte della Corte, della messa a disposizione della attrezzatura quale elemento sintomatico di ingerenza del committente nei lavori appaltati sia coerente e logica. A fronte di tale percorso argomentativo, che valorizza la messa a disposizione della attrezzatura da parte del committente e dunque la assunzione da parte di SI della qualifica di datore di lavoro di fatto o comunque la sua ingerenza nello
svolgimento dei lavori affidati, il ricorrente obietta, in maniera solo avversativa, che l'infortunato era un lavorare autonomo, senza contrappore alla motivazione della Corte alcuna ragione in fatto o in diritto tale da incrinarne la tenuta logica.
3. Il secondo e il terzo motivo, con cui si assume la interruzione del nesso di causalità fra la condotta colposa dell'imputato e l'evento, in ragione della condotta abnorme del datore di lavoro, e la mancata valutazione della casualità della colpa, sono infondati. In proposito è sufficiente rilevare che l'evento verificatosi, ovvero la caduta del lavoratore impegnato in una lavorazione in quota con una scala a libretto estensibile, rappresenta proprio la concretizzazione del rischio che la regola cautelare non osservata dal parte del datore di lavoro, ovvero il non avere messo a disposizione una attrezzatura idonea per il tipo di lavoro da svolgere, quale il trabattello, era volta ad evitare. Così ricostruita la dinamica e l'addebito di colpa, coerentemente la Corte di appello ha escluso che il comportamento del lavoratore avesse assunto la caratteristica dell'abnormità. Sotto tale profilo si deve ribadire che a seguito dell'introduzione del d.lgs 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008 si è passati dal principio <dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore al concetto di area di rischio» (sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, ma resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (sez. 4 n. 21587 del 2007, cit.). All'interno dell'area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (sez. 4 n. 15124 del 13712/2016, dep. 2017, Rv. 269603; sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, [...]). Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio del comportamento imprudente" (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, [...]). Nel caso in esame, la Corte ha spiegato che l'infortunio si era verificato proprio a causa della inosservanza dal parte del ricorrente di regole dettate per
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la prevenzione dell'evento verificatosi, sicché la eventuale imprudenza del lavoratore non avrebbe mai potuto integrare un rischio eccentrico rispetto a quello demandato al governo del committente.
5.Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oscuramento dati sensibili della persona offesa.
Deciso il 10 aprile 2026 Il Consigliere estensore
NN CI
DEPOSITATO BY CANCELLERS 998151226 CHUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo
Il Presidente Emanuele Di Salv