Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10259 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
1 1 02 5 9 /03 REPUBBLICA ITA LA CORTES PREMA DI CASSAZIONE Oggetto GIUDICATO INTERND SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO INCISENTACO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 18077/00 Dott. Rafaele CORONA - COLARU Consigliere Cron. 22888 Dott. Vincenzo Rep. 2717 Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.13/03/03 Consigliere - Rel. Consigliere- GOLDONI Dott. Umberto ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPENOVARA 51, TARANTO, che lo difende unitamente all'avvocato VINCENZO LO GIUDICE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA U BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell'avvocato DIEGO BRUNCO, difesa dall'avvocato SALVATORE LO BRUTTO, 2003 giusta delega in atti;
441 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 577/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 22/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Mario D'OTTAVI che deposita delega dell'Avvocato Vincenzo LO GIUDICE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Diego BRUNCO che deposita delega dell'Avvocato BRUTTO Salvatore difensore del т о resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per rigetto del ricorso. } -2- Svolgimento del processo Con citazione del 7.6.1989, CH IC conveniva in giudizio dinanzi Tribunale di Agrigento IG RU, chiedendo l'accertamento del suo acquisto per usucapione della proprietà di un immobile urbano sito a Canicattì, via Sammartino 70-72, da esso attore posseduto pubblicamente da oltre venti anni in modo pacifico, continuo e non interrotto. Esponeva che il 3 aprile 1968 il fratello TO IC aveva acquistato informalmente l'immobile dal proprietario IG RU, col pagamento del corrispettivo di L.3.245.000, come da ricevute rilasciate dal convenuto medesimo;
che, deceduto il IC l'11.10.1983, nel possesso del de cuius era subentrato esso attore, unico erede legittimo, provvedendo fra l'altro alle му pratiche di accatastamento e di sanatoria dell'immobile. Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava la domanda, esponendo tra T'altro: che il magazzino era stato utilizzato per officina meccanica da esso convenuto e dal defunto TO IC, fra i quali esisteva una società di fatto, i cui rapporti erano stati definiti da tempo;
che qualche tempo prima Niwa della morte de egli, avendo orientato la sua attività in altri settori, aveva concesso al predetto, a mero titolo grazioso, l'uso del magazzino e delle attrezzature ivi esistenti di sua esclusiva proprietà, con l'intesa che il IC avrebbe rilasciato, appena possibile, il locale al proprietario. Negava poi di essersi disinteressato dell'immobile, facendo presente che nell'agosto del 1982, mentre era ancora in vita il IC TO, aveva fatto collocare un portone in ferro nell'immobile, dando il relativo incarico a CH Lo Giudice, il quale aveva corrisposto l'intero prezzo di 1..32.000. Angiungeva che dopo la morte del IC, avvenuta 1'11.10.1983, con raccomandata A.R. n.945 del 30.11.1985 aveva richiesto formalmente il rilascio dell'immobile. Chiedeva pertanto, oltre al rigetto della domanda, in via riconvenzionale condanna dell'attore al rilascio dell'immobile ed al pagamento di una somma di denaro pari a L.500.000 mensili, per tutto il periodo dell'illegittima detenzione. Il tribunale, con sentenza 11/17.5.1995 rigettava la domanda del IC ritenendo non fornita la prova della usucapione - ed, in accoglimento delle riconvenzionali del RU, condannava l'attore al rilascio dell'immobile ed al pagamento a favore di quest'ultimo di una somma mensile di L.300.000 dal dicembre 1985 fino all'effettivo rilascio. Contro questa decisione, ha proposto appello il IC;
si è costituito му l'appellato, resistendo al gravame e proponendo a sua volta appello incidentale. Con sentenza in data 7.5/22.6.99, la Corte di appello di Palermo accoglieva l'appello principale, rigettava l'incidentale e regolava le spese. Osservava il Collegio che era pacifico - in quanto accertato dalla sentenza impugnata, sul punto non appellata incidentalmente dal RU (che ne avrebbe avuto interesse) – l'acquisto del possesso dell'immobile da parte di TO IC (fratello dell'odierno appellante), a seguito della vendita informale (cioè orale) fattagli dal RU all'epoca dello scioglimento della società di fatto esistente tra loro e CH EL. Quanto alla durata del possesso, l'attore appellante sosteneva che sarebbe ' maturato a suo favore il termine ventennale di usucapione, e l'altra parte negava questo assunto. Orbene, il teste EL del quale si era rinnovato l'esame in appello, a causa delle incertezze sorte dalle dichiarazioni da lui rese nel giudizio di 2 www stato nell'udienza del 15.1.1997 esauriente e preciso nello primo grado, specificare che l'immobile venne materialmente consegnato ad TO IC circa un anno prima dello scioglimento della società avvenuto il 23.10.1968, come da scrittura in atti. Il Collegio, ritenendo la domanda di usucapione, sebbene non pienamente provata, neppure del tutto sfornita di prova, con ordinanza del 6.3.1998 ha deferito al IC giuramento suppletorio a norma dell'art.2736, n.2 c.c. che lo prestava. Prestando il giuramento suppletorio deferitogli dal Tribunale, CH IC ha poi affermato, nell'udienza collegiale del 23.10.1998, che suo fratello "TO IC ebbe ceduto da IG RU il possesso dell'immobile sito a Canicattì via Sammartino nn.70 -72 nei primi mesi dell'anno 1968". Tornava pertanto evidente che al momento di proposizione della domanda 7.6.1989 si era compiuto a favore del IC il termine ventennale dell'usucapione, con conseguente acquisto da parte sua della proprietà dell'immobile controverso. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi, IG RU. Resiste con controricorso RI NO ved. IC, presumibilmente nella veste di erede di CH IC. Motivi della decisione Il ricorso, pur articolato in quattro doglianze, non fa espresso riferimento alle norme violate né a specifici difetti di motivazione, cosa questa che rende il ricorso stesso ai limiti dell'inammissibilità, quanto meno laddove non è possibile individuare dalla esposizione delle censure i vizi lamentati. 3 In quello che è indicato come primo motivo, si assume che, contrariamente a quanto asserito sul punto dal Tribunale, il primo giudice non avrebbe affatto esaminato l'acquisto del possesso dell'immobile da parte di TO;
tale statuizione non era stata oggetto di appello incidentale siccome il Pretore aveva ritenuto superflua ogni considerazione sull'esistenza o meno del possesso stesso. Orbene, pare possibile scorgere in questa doglianza una espressa critica al ritenuto formarsi di giudicato sul punto e la questione può essere esaminata perché il giuramento suppletorio concerneva solo la durata del possesso. Il motivo è fondato;
anche ammesso che la sentenza di primo grado abbia espressamente affermato che l'acquisto del possesso dell'immobile da parte به del IC TO era avvenuto, è evidente che il RI, risultato vincitore in quella sede, non aveva onere alcuno di proporre l'appello incidentale, essendo monolitica la giurisprudenza di questa Corte che ritiene come la parte vittoriosa nel merito in primo grado non sia tenuta a proporre appello incidentale difettando il presupposto della soccombenza T relativamente a parti della sentenza che riguardino questioni prive di autonomia rispetto alla situazione di cui si richiede la tutela e non aventi valore di presupposto indispensabile per la decisione (Cass. 7 aprile 1999, n.3349). Conseguentemente, il RI ribadendo in appello la posizione già assunta in primo grado e chiedendo la reiezione della impugnazione proposta ex adverso non ha affatto prestato acquiescenza sul punto. Poiché il giudice dell'appello non ha assolutamente motivato sul punto, assumendo al riguardo, senza fondamento, l'avvenuto formarsi del giudicato, ne consegue che in accoglimento di tale doglianza, l'impugnata sentenza deve essere cassata, in ordine a tale esclusivo profilo, risultando ogni altra doglianza logicamente assorbita dalla censura motivazionale derivante al riguardo dalla fondatezza del ricorso sul punto. In definitiva, tale motivo deve essere accolto e l'impugnata sentenza va casata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
assorbiti gli altri;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 13.3.2003 Il Presidente Il Consigliere estensore Мангаровий IL CANOBILIERE RI Di Nuzzo/ Marie Diго биого DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, 27 GIUL 2003 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE RI Di Si attesta la registrazione presso l'Agenzia حممه delle Entrate di Roma 2 il 1 - x - 2003 Serie 4 al n. 32690 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Pict 5