Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2003, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
007 2 2 / 03 REPUBBLICA UDICE DI PACE21-113991, N.374 FOLLO POPOLO ITAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Sentenza giudice di pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 7893/99 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Cron.1566 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. Ud. 04/11/02 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE AN, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI ALBERTO RAGUZZINO, CASSAZIONE, difesa dall'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ZE ES;
- intimato avverso la sentenza n. 3/99 del Giudice di pace di ISCHIA, emessa 1'11/01/99 e depositata il 14/01/99 (R.G. 672/98); 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2047 udienza del 04/11/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 29 aprile 1998, ES EL convenne in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Ischia, IA RO, chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva aver subito, in da- ta 24 aprile 1998, a causa di un incidente stradale che aveva visto la sua auto targata AL 561 JP "investita" da un cane pastore tedesco, di proprietà della convenu- ta e da questa lasciato libero sulla pubblica via. La convenuta si costituì in giudizio proponendo al- cune eccezioni in rito, chiedendo nel merito il rigetto della domanda attorea e, propose domanda riconvenziona- le, intesa ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni dell'attore. Con sentenza depositata in data 14 gennaio 1999, il giudice adito, ritenuta la convenuta responsabile ex art.2052 c. c., dei danni subiti dall'attore, accolse la domanda proposta dall'attore medesimo, condannando la convenuta al pagamento della somma di lire 600.000, oltre le spese di lite. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ri- 2 corso RO IA, sulla base di 19 motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Preliminarmente va rilevata 1'inammissibilità del ricorso, sotto il profilo che, eccedendo il valore del- la causa la somma di due milioni, la sentenza era ap- pellabile e non ricorribile. Invero, dagli atti di causa, il cui esame è consen- tito a questa Corte dovendosi decidere su una questione di carattere processuale, si evince che, in effetti, la domanda risarcitoria dell'odierno resistente conteneva la richiesta di condanna del convenuto al pagamento di una somma senza precisazione del quantum, quindi di va- lore indeterminato, anche se nei limiti della competen- del giudice adito, che, peraltro, ai sensi del-za l'art. 7 c. p. c., è pari a cinque milioni. Orbene, è noto che le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore eccedente i due milioni indeterminabile, di lire 0 di valore indeterminato o per le quali vige la presunzione, posta dall'art.14 c. p. C., che la domanda copre tutta l'area di competenza attribuita al giudice adito, devono essere impugnate, al pari di quelle pronunciate in cause per le quali la competenza sia al giudice di pace attribuita per mate- ria ai sensi dell'art.7, terzo comma, nn. 1, 2 e 3, C. 3 p.c. (qualunque ne sia il valore), mediante l'ordina- rio mezzo dell'appello ex art.339, primo comma, c. p. non con il ricorso per cassazione;
e ciò anche C. e quando il giudice di pace abbia ritenuto di decidere la controversia non secondo diritto ma secondo equità, erroneamente estendendo il potere di decidere "ex bono et aequo" attribuitogli dal secondo comma dell'art.113 C. P. C. a ipotesi estranee alla specifica previsio- ne normativa (cfr. Cass.2394 /2002 e S.U.12542/1998). Ne consegue che, nella specie, la sentenza oggetto dell'odierno gravame avrebbe dovuto essere impugnata davanti al tribunale di Napoli, per cui il ricorso pro- posto dalla RO deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese relative al giudizio di legitti- ESTARS mità, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 4 la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 4 novembre 2002. Il Consigliere relatore ed estensoreIll Consiglis سال Il Presidente Nefientiniani IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CANCELLERIA DEPOSITAZ Oggi IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista