Sentenza 26 febbraio 2013
Massime • 1
Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, a prescindere dall'esattezza della decisione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, ritenuta la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nonché del decreto di citazione a giudizio per l'indeterminatezza o l'omessa indicazione della data del commesso reato, dichiara la nullità del decreto, atteso che la dichiarazione di invalidità, se pure insussistente, costituisce esercizio dei poteri propri del giudice e dunque non colloca l'atto fuori dal sistema processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/2013, n. 11938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11938 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio Presidente del 26/02/2013
Dott. IANNELLI Enzo rel. Consigliere SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano Consigliere N. 495
Dott. FIANDANESE Franco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI DI M. Consigliere N. 46641/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA;
nei confronti di:
EI RG N. IL 24/03/1968;
inoltre:
MA RA N. IL 04/06/1971 parte offesa nel procedimento C/;
avverso l'ordinanza n. 159/2012 TRIB. SEZ. DIST. di ALBENGA, del 07/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata, il ricorso;
Lette le richieste del S. Procuratore Generale, Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
-1- Il P.M. presso il tribunale di Savona ricorre avverso l'ordinanza dibattimentale emessa dal tribunale monocratico di Savona, Sez. distaccata di Albenga, all'udienza del 7.5.2012 che dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio di NE RG, imputato del delitto di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. per risultare non indicata la data di commissione del reato, ma solo la data della querela, e nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e nel decreto di citazione a giudizio. Ricorre avverso l'ordinanza il P.M. del predetto tribunale che qualificava abnorme il provvedimento giudiziale perché in violazione del principio della non regressione del procedimento in una fase ormai con la predetta richiesta superato e per aver cagionato, di conseguenza, una stasi non eliminabile del suo corso.
Il ricorso non è fondato.
Devesi osservare che il diniego motivato, anche per ragioni diverse dall'assenza dei presupposti di legge, da parte del giudice del dibattimento di dare corso al dibattimento, per essere stata ravvisata nella specie, a torto o a ragione, la nullità del decreto di citazione, ed ancor prima la nullità dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., per l'indeterminatezza o l'omessa indicazione della data del commesso reato, non può, comunque, a prescindere dall'esattezza della decisione, ricondursi alla categoria, di creazione giurisprudenziale, dell'abnormità, rientrando in questa patologia solo gli atti inficiati da anomalie genetiche o funzionali che ne impediscono l'inquadramento nei tipici schemi normativi e li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema. Nel caso di specie, il giudice ha esercitato, anche se in tesi erroneamente, un potere che gli deriva espressamente dalla legge e che in concreto, non pare talmente eccentrico da porsi fuori sistema. Invero, deve ribadirsi in questa sede, sulla scia di una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, che non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la indeterminatezza della imputazione, corretto o meno che sia stato il suo giudizio, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M., atteso che la dichiarazione di invalidità, se pure insussistente, costituisce esercizio dei poteri propri del giudice e dunque non colloca l'atto fuori dal sistema processuale (v, per tutte, Sez. 1^, 4.12.2008/27.1.2001, P.M. in proc. e. Schepis, Rv 242223). Ne consegue che nella specie non ricorre la seconda tipologia di abnormità, quella funzionale, per il fatto che la trasmissione degli atti al P.M., pur se in ipotesi erronea ed illegittima, non determina una stasi del processo, potendo il P.M. corredare di maggior precisione il capo di imputazione e quindi disporre la trasmissione del decreto, così nuovamente formulato, al giudice dibattimentale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PM.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013