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Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2026, n. 17203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17203 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL DA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, F. Alenni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha ammesso DA EL alla detenzione domiciliare in relazione all'esecuzione della pena di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 21 maggio 2020, divenuta irrevocabile il 12 settembre 2024, con scadenza alla data del 2 gennaio 2027. 2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite dei difensore, Avv. P. Dell'Anno, affidandol e l'impugnazione a un unico motivo con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego dell'affidamento in prova. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17203 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 25/02/2026 Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di non ammettere il condannato al beneficio perché vanno tenuti presenti la gravità del fatto commesso, le pendenze giudiziarie, l'insussistenza di qualsiasi condotta riparatoria o risarcitoria. A parere del ricorrente, però, si tratta di motivazione apparente che non ha vagliato tutti gli elementi forniti dalla Difesa. Il Tribunale considera i poi, la condotta agli arresti domiciliari esente da rilievi negativi / ragione per la quale viene concessa la detenzione domiciliare, così contraddittoriamente respingendo quella della più ampia misura dell'affidamento. La pronuncia non tiene conto, come già esplicitato nella sentenza di patteggiamento cui si riferisce la pena in esecuzione, che è stata ordinata la confisca di tutti i beni del condannato e che vi sono beni messi a disposizione 14, dal-Iledie—r-Re--c-oad.53anato, come risulta dalla documentazione depositata il 12 44- i ~, ' settembre 2025 che il Tribunale ha omesso di valutare. Secondo I ricorrente, l'ordinanza l'impugnata incorre in vizio di motivazione anche sotto altro profilo perché non considera che già la sentenza di applicazione di pena ha tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato e della resipiscenza rispetto al reato contestato. Quanto alle pendenze queste risultano risalenti al 2016 e sono strettamente connesse al fallimento in relazione al quale è stata irrogata la pena in esecuzione, fatti risalenti quindi a dieci anni fa. Del resto, è lo stesso Tribunale ad affermare che vi è un processo evolutivo della personalità prossimo alla mett In definitiva, a parere del ricorrente, il Tribunale non ha tenuto conto della memoria difensiva e della documentazione allegata incorrendo nel vizio di motivazione che è soltanto apparente e comunque intrinsecamente contraddittoria. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, F. Alemi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 1.1. Invero, è noto che la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale l'art. 47 Ord. pen., implica la sussistenza di presupposti, da accertare con modalità particolarmente incisive e rigorose, non previsti in modo, del pari, categorico per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ritenuta, in sostanza, dal legislatore applicabile qualora non ricorrano le condizioni per far luogo all'affidamento in prova e concedibile sulla sola base 2 dell'idoneità della misura ad evitare il pericolo della recidiva (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245510). La detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dall'ordinamento penitenziario, presuppone sempre una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, al pari di tutte le misure alternative, pur non esigendo, così come non la esige neppure la piùv›.stú . misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, la completa emenda, che costituisce, invece, la finalità della misura e del trattamento. La detenzione domiciliare si distingue, però, dall'affidamento in prova per la maggiore afffttività e la maggiore idoneità al controllo della pericolosità sociale residua del condannato, che normalmente persiste, poiché, in caso di già completa emenda, potrebbe accedere a superiori benefici (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Nell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria anche la valutazione della condotta del condannato successiva al reato per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione. Dunque, appare necessario procedere all'esame delle condotte attuali, oltre che esaminare, per una valutazione complessiva, i precedenti penali e i carichi pendenti, nonché la gravità del reato relativo alla pena da eseguire. Ciò, anche in assenza di completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l'avvio di tale processo critico (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv.264602; Sez. 1, n. 44992 del 17/09/20118, S., Rv. 273985). 1.2. Ciò premesso, si osserva che, nel caso in esame, il Tribunale indica come decisivo, ai fini del pronunciato rigetto della richiesta della più ampia misura alternativa richiesta, il rilievo che il condannato non può accedere alla misura più favorevole perché questa richiede un processo evolutivo della personalità prossimo alla conclusione (v. p. 2: "prossimo a meta"), che il reato commesso è grave e che vi sono pendenze, nonché si è valorizzata la mancanza di iniziative risarcitorie. Tale motivazione, invero, da un iato, come segnala il ricorrente, si richiama a pendenze per reati fiscali di cui non si rende altra specificazione e che, invece, EL sostiene essere risalenti al 2017, a fronte di un reato di bancarotta fraudolenta, per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione, risalente al 3 gennaio 2022. Dall'altro, a questa indicazione, il Tribunale aggiunge, quale espressa ratio decidendi, il mancato completamento -- perché non prossimo alla conclusione - del processo di revisione critica. t 3 La motivazione svolta, intrinsecamente sintetica, comunque, sotto tale ultimo aspetto non appare in linea con il pacifico indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale (tra le altre, Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01) in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (in motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l'esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante;
conf. n. 773 del 2014, Rv. 258402 - 01; n. 1410 del 2020, Rv. 277924 - 01). Infine, si rimarca che il riferimento a mancate iniziative risarcitorie non è elemento, di per sé, ostativo all'ammissione alla misura più ampia. Invero, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio prognostico richiesto dalla leggeVfondarg sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato. Dunque, è viziata l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza nella parte in cui respinge la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno (tra le altre, Sez. 1, n. 35173 del 30/09/2025, Rv. 288778 - 01), peraltro, omettendo di commentare le concrete condizioni economiche del condannato, già autorizzato al lavoro nel vigente regime di detenzione domiciliare. 2. Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, relativamente al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale, perché il Tribunale di sorveglianza possa, nella piena autonomia quanto all'esito e in osservanza dei principi di diritto richiamati, svolgere nuovo esame dell'istanza. t\y
P.Q.M.
4 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, il 25 febbraio 2026 13 MAR 2026_
udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, F. Alenni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha ammesso DA EL alla detenzione domiciliare in relazione all'esecuzione della pena di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 21 maggio 2020, divenuta irrevocabile il 12 settembre 2024, con scadenza alla data del 2 gennaio 2027. 2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite dei difensore, Avv. P. Dell'Anno, affidandol e l'impugnazione a un unico motivo con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego dell'affidamento in prova. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17203 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 25/02/2026 Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di non ammettere il condannato al beneficio perché vanno tenuti presenti la gravità del fatto commesso, le pendenze giudiziarie, l'insussistenza di qualsiasi condotta riparatoria o risarcitoria. A parere del ricorrente, però, si tratta di motivazione apparente che non ha vagliato tutti gli elementi forniti dalla Difesa. Il Tribunale considera i poi, la condotta agli arresti domiciliari esente da rilievi negativi / ragione per la quale viene concessa la detenzione domiciliare, così contraddittoriamente respingendo quella della più ampia misura dell'affidamento. La pronuncia non tiene conto, come già esplicitato nella sentenza di patteggiamento cui si riferisce la pena in esecuzione, che è stata ordinata la confisca di tutti i beni del condannato e che vi sono beni messi a disposizione 14, dal-Iledie—r-Re--c-oad.53anato, come risulta dalla documentazione depositata il 12 44- i ~, ' settembre 2025 che il Tribunale ha omesso di valutare. Secondo I ricorrente, l'ordinanza l'impugnata incorre in vizio di motivazione anche sotto altro profilo perché non considera che già la sentenza di applicazione di pena ha tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato e della resipiscenza rispetto al reato contestato. Quanto alle pendenze queste risultano risalenti al 2016 e sono strettamente connesse al fallimento in relazione al quale è stata irrogata la pena in esecuzione, fatti risalenti quindi a dieci anni fa. Del resto, è lo stesso Tribunale ad affermare che vi è un processo evolutivo della personalità prossimo alla mett In definitiva, a parere del ricorrente, il Tribunale non ha tenuto conto della memoria difensiva e della documentazione allegata incorrendo nel vizio di motivazione che è soltanto apparente e comunque intrinsecamente contraddittoria. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, F. Alemi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati. 1.1. Invero, è noto che la concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale l'art. 47 Ord. pen., implica la sussistenza di presupposti, da accertare con modalità particolarmente incisive e rigorose, non previsti in modo, del pari, categorico per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ritenuta, in sostanza, dal legislatore applicabile qualora non ricorrano le condizioni per far luogo all'affidamento in prova e concedibile sulla sola base 2 dell'idoneità della misura ad evitare il pericolo della recidiva (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 45511 del 11/11/2009, Papandrea, Rv. 245510). La detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dall'ordinamento penitenziario, presuppone sempre una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, al pari di tutte le misure alternative, pur non esigendo, così come non la esige neppure la piùv›.stú . misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, la completa emenda, che costituisce, invece, la finalità della misura e del trattamento. La detenzione domiciliare si distingue, però, dall'affidamento in prova per la maggiore afffttività e la maggiore idoneità al controllo della pericolosità sociale residua del condannato, che normalmente persiste, poiché, in caso di già completa emenda, potrebbe accedere a superiori benefici (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Nell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria anche la valutazione della condotta del condannato successiva al reato per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione. Dunque, appare necessario procedere all'esame delle condotte attuali, oltre che esaminare, per una valutazione complessiva, i precedenti penali e i carichi pendenti, nonché la gravità del reato relativo alla pena da eseguire. Ciò, anche in assenza di completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l'avvio di tale processo critico (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv.264602; Sez. 1, n. 44992 del 17/09/20118, S., Rv. 273985). 1.2. Ciò premesso, si osserva che, nel caso in esame, il Tribunale indica come decisivo, ai fini del pronunciato rigetto della richiesta della più ampia misura alternativa richiesta, il rilievo che il condannato non può accedere alla misura più favorevole perché questa richiede un processo evolutivo della personalità prossimo alla conclusione (v. p. 2: "prossimo a meta"), che il reato commesso è grave e che vi sono pendenze, nonché si è valorizzata la mancanza di iniziative risarcitorie. Tale motivazione, invero, da un iato, come segnala il ricorrente, si richiama a pendenze per reati fiscali di cui non si rende altra specificazione e che, invece, EL sostiene essere risalenti al 2017, a fronte di un reato di bancarotta fraudolenta, per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione, risalente al 3 gennaio 2022. Dall'altro, a questa indicazione, il Tribunale aggiunge, quale espressa ratio decidendi, il mancato completamento -- perché non prossimo alla conclusione - del processo di revisione critica. t 3 La motivazione svolta, intrinsecamente sintetica, comunque, sotto tale ultimo aspetto non appare in linea con il pacifico indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale (tra le altre, Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01) in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (in motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l'esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante;
conf. n. 773 del 2014, Rv. 258402 - 01; n. 1410 del 2020, Rv. 277924 - 01). Infine, si rimarca che il riferimento a mancate iniziative risarcitorie non è elemento, di per sé, ostativo all'ammissione alla misura più ampia. Invero, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio prognostico richiesto dalla leggeVfondarg sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato. Dunque, è viziata l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza nella parte in cui respinge la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno (tra le altre, Sez. 1, n. 35173 del 30/09/2025, Rv. 288778 - 01), peraltro, omettendo di commentare le concrete condizioni economiche del condannato, già autorizzato al lavoro nel vigente regime di detenzione domiciliare. 2. Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, relativamente al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale, perché il Tribunale di sorveglianza possa, nella piena autonomia quanto all'esito e in osservanza dei principi di diritto richiamati, svolgere nuovo esame dell'istanza. t\y
P.Q.M.
4 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, il 25 febbraio 2026 13 MAR 2026_