Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10655 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. Sol REPUBBLICA ITALIANA 155 per diriti 1,55 NOMIIL DEL POPOLO ITALIANO1 06 55 /02 22 LUG 2002 il IL CANCELLIEME LA C ZLONE Oggetto CESSIONE SEZIONE TERZA CIVILE DI CREDITO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 10504/00 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere - Cron.28261 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. 20 2193 Consigliere Dott. Donato CALABRESE Ud. 07/02/02 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA k sul ricorso proposto da: FIME FACTORING SPA in liquidazione, in persona del liquidatore, pof. Floriano d'Alessandro, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CABRAS, che la CANCELLERIA difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ITALGAS SPA, in persona del Vice Presidente e legale rappresentante p.t. ing. Giacomo Vitali, elettivamente domiciliata in ROMA VLE VILLA GRAZIOLI 20, presso 10 2002 studio BORGOGNONI, difeso dall'avvocato GIULIO GOMEZ 352 D'AYALA, con procura speciale del dott. Notaio Giancarlo Grassi Reverdini, Torino 7/6/2000, rep.n.77613; controricorrente avverso la sentenza n. 3028/99 della Corte d'Appello di 1'11/11/99 MILANO, IV sezione civile emessa Ve depositata il 10/12/99; RG.1613/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato GIOVANNI CABRAS;
UDITO L'Avvocato GIULIO GOMEZ D'AYALA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La spa FIME Factoring con ricorso al Presidente del Tribunale di Milano, chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo, in data 24.10.1995, a carico della spa Italgas, per il pagamento della somma di lire 1.037.362.619 oltre interessi legali dalla scadenza. Esponeva che era cessionaria di crediti, per la suddet- ta somma, originariamente vantati dalla sas CI.PI. Co- struzioni;
che la cessione, avente data 18.5.1993 era stata regolarmente accettata dalla soc. ceduta. La SOC. Italgas proponeva opposizione Osservando che con il contratto di appalto da cui discendevano i 2 crediti in parola, originariamente stipulato tra la CI.PI. e la SOC. Metano Città, dante causa di essa Italgas, era stato previsto il divieto di cessione dei dalla spa Ser- crediti a società di factoring diverse factoring. Eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoria- le del giudice adito e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo. La FIME Factoring si costituiva chiedendo il riget- to dell'opposizione ed osservava di non aver avuto CO- noscenza della clausola del divieto di cessione per aver ricevuto, oltre ai documenti giustificativi del credito, il solo contratto di appalto ove non era con- tenuta la predetta clausola. Esponeva altresì di aver effettuato alla cedente CI.PI., in data 26.5.1993, il versamento della somma di lire 756.351.968 quale corrispettivo parziale della cessione e qualificava tale pagamento come circostanza significativa della mancata sua conoscenza della ince- dibilità relativa del credito. Il Tribunale di Milano, con sentenza 15.5.1997, re- vocava il decreto opposto. Osservava che la norma dell'art. 1260 2° comma C.C. postulava l'effettiva conoscenza del patto di incedibi- lità ma la sua conoscibilità da parte del cessionario, 3 che doveva ritenersi sussistente nel caso di specie. La FIME Factoring proponeva appello deducendo l'inefficacia del patto di incedibilità perché approva- to con il solo richiamo numerico alle singole clausole e la mancata conoscenza di esso. La Corte di Milano ri- gettava l'appello. Osservava doversi ritenere la vali- dità e l'efficacia della clausola di non cedibilità perché contenuta nel capitolato generale cui le parti avevano fatto espresso riferimento del contratto di ap- palto. Riteneva inoltre, nella base degli elementi ac- quisiti agli atti, l'avvenuta conoscenza del predetto patto da parte della FIME Factoring. Quest'ultima società ha proposto ricorso per cassa- zione con tre motivi. Resiste l'Italgas con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di gravame la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1341 C.C., nonché in- sufficiente e contraddittoria motivazione sul punto. Rileva che la clausola di incedibilità del credito era certamente da considerarsi vessatoria perché limi- tativa della libertà contrattuale del creditore, cui veniva impedito di disporre liberamente del credito. Da ciò derivava l'applicabilità, a detta clausola, del disposto dell'art. 1341 2° comma C.C., che nella 4 fattispecie risultava violato per essere intervenuta 1'approvazione specifica con il solo richiamo numerico. La censura non merita accoglimento. Come affermato dal giudice a quo, nel contratto di appalto era fatto specifico richiamo al capitolato ge- nerale, quale parte integrante e sostanziale di esso, ed inoltre l'appaltatore aveva dichiarato di approvare espressamente le clausole di cui all'art. 3 del con- tratto, che faceva riferimento alle clausole vessato- rie, tra le quali il patto di incedibilità dei crediti. Tale approvazione per relationem esclude 1341, 2° comma C.C. Così l'applicabilità dell'art. Cass.
4.5.2000 n. 5578: quando i contraenti fanno ri- " ferimento alla disciplina fissata in un distinto docu- mento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si inten- dono conosciute e approvate per "relationem", assumendo pertanto il valore di clausole concordate, senza neces- sità di una specifica approvazione per iscritto ai sen- si dell'art. 1341 c.c." (vedi anche Cass. 22.4.1997 n. 3479 e Cass.
8.8.1992 n. 9392). Con la seconda censura la SOC. ricorrente lamenta la violazione dell'art. 345 c.p.c. Osserva che, con l'atto di appello aveva negato efficacia alla clausola in oggetto in quanto il capitolato generale era stato 5 dichiarato parte integrante e sostanziale del contratto di appalto soltanto per ciò che concerneva la realizza- zione dei lavori;
che tale assunto era stato ritenuto dalla Corte di merito quale tardiva eccezione ai sensi dell'art. 345, 2° comma, c.p.c. Il ricorrente si duole di tale capo della decisio- ne, osservando NON ricorrere nella fattispecie, l'ipotesi della eccezione, in quanto la deduzione era solo un argomento a sostegno della inefficacia della clausola di incedibilità. La censura è infondata, dovendosi ritenere che la Corte di merito abbia correttamente qualificato come eccezione l'assunto in questione. E' infatti da considerarsi eccezione la do-l'argomentazione difensiva volta 2 contrastare manda avversa mediante l'introduzione di un autonomo tema di indagine e decisione (vedi Cass. Civ. Sez. I 5.8.1997 n. 7198). Nella fattispecie sussiste tale re- quisito giacchè deduzione della SOC. FIME Factoring comportava la necessità di uno specifico esame e di una valutazione di merito del contratto sotto uno specifico punto di vista non altrimenti contemplato dalle parti. E poiché tale mezzo di difesa è stato introdotto per la prima volta in appello, corretta risulta la decisione della Corte di Milano sul punto. 6 Infine con la terza ed ultima censura la SOC. ri- corrente lamenta la violazione dell'art. 1260 C.C., nonché il vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia. Osserva che l'art. 1260 2° comma c.c. prevede, per l'opponibilità del fatto di inscendibilità, l'effettiva conoscenza di esso da parte dell'interessato; che la prova di tale conoscenza non è stata fornita dall'Italgas; che la Corte di Milano ha motivato sulla base di presunzioni. La censura non merita accoglimento, giacchè il ri- corrente propone una autonoma valutazione delle risul- tanze di causa, sovrapponendo la sua autonoma argomen- tazione dell'iter logico seguito dal giudice a quo, che ha affermato la effettiva avvenuta conoscenza del pat- to, da parte della FIME Factoring, con motivazione ido- nea, sufficiente ed immune da vizi. Cosicchè la censura risulta inammissibile. Il ricorso deve essere quindi rigettato con condan- na del ricorrente al rimborso delle spese del grado in favore del resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- al rimborso, in favore del resistente, della somma te di € ottomila per spese ed onorari del giudizio di le- 7 Così deciso in Roma, addì 7.2.2002. gittimità. IL PRESIDENTE C a tho IL CONSIGLIERE EST. злетница IL CANCELLIERE C1. Dott.se Maria Alello 2 .0 Oggi, 22.07 Deposi IL CANCELLIERE C1 Dotissa Maria Aiello 100T 129,11 20,66 45ST TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registicion 7.3.1.1.C.2007 Serie 4.. al n.55599 149.77 (euroCEN DOVEDI UPPO) Gludiziari UNI