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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2026, n. 21627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21627 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RD AR, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2026 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI AL, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 21627 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 29/05/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputata AR RD avverso la sentenza emessa il 24 giugno 2025 dal Tribunale di Nola, ha confermato la decisione con la quale la predetta imputata è stata riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 81, 337 cod. pen. ascrittole e condannata a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che, con atto del difensore, deduce con unico motivo omessa motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, e conseguente applicazione del cumulo giuridico, tra il reato per il quale si è proceduto e quello analogo per il quale è intervenuta condanna con sentenza emessa il 29.02.2024 dal Tribunale di Noia, passata in giudicato. Afferma la ricorrente che la relativa questione era stata devoluta alla Corte di appello con motivi nuovi, tempestivamente e regolarmente depositati per via telematica, con i quali si evidenziava la sussistenza dei relativi presupposti. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Costituisce jus receptum che è ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla, non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, [...], Rv. 281915 - 01) e che, qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione, nella specie, con reato separatamente giudicato, formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso in cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d'appello 2 esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione (Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278678). 3. La sentenza non contiene né la menzione del motivo nuovo né qualsiasi motivazione a riguardo, avendo la ricorrente - con la allegazione in ricorso - fornito la prova del tempestivo e rituale deposito telematico del motivo nuovo in uno alla sentenza irrevocabile sul quale si fondava. 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione del motivo di appello sulla continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione del motivo nuovotin appello sulla continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 29/05/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI AL, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 21627 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 29/05/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputata AR RD avverso la sentenza emessa il 24 giugno 2025 dal Tribunale di Nola, ha confermato la decisione con la quale la predetta imputata è stata riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 81, 337 cod. pen. ascrittole e condannata a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che, con atto del difensore, deduce con unico motivo omessa motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, e conseguente applicazione del cumulo giuridico, tra il reato per il quale si è proceduto e quello analogo per il quale è intervenuta condanna con sentenza emessa il 29.02.2024 dal Tribunale di Noia, passata in giudicato. Afferma la ricorrente che la relativa questione era stata devoluta alla Corte di appello con motivi nuovi, tempestivamente e regolarmente depositati per via telematica, con i quali si evidenziava la sussistenza dei relativi presupposti. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Costituisce jus receptum che è ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla, non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, [...], Rv. 281915 - 01) e che, qualora il giudice di appello abbia omesso di provvedere sulla richiesta di applicazione della continuazione, nella specie, con reato separatamente giudicato, formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso in cassazione per la mancata pronuncia sul punto, non potendo il giudice d'appello 2 esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione (Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278678). 3. La sentenza non contiene né la menzione del motivo nuovo né qualsiasi motivazione a riguardo, avendo la ricorrente - con la allegazione in ricorso - fornito la prova del tempestivo e rituale deposito telematico del motivo nuovo in uno alla sentenza irrevocabile sul quale si fondava. 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione del motivo di appello sulla continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione del motivo nuovotin appello sulla continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 29/05/2026.