Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 1
La confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza non può essere applicata dal giudice penale in sede esecutiva, in ragione della sua natura di sanzione amministrativa accessoria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2013, n. 27173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27173 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 16/04/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 1445
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 28424/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR OM NC N. IL 11/02/1942;
avverso l'ordinanza n. 142/2011 TRIBUNALE di NUORO, del 07/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 aprile 2012 il Tribunale di Nuora ha respinto l'istanza proposta da AR OM RA, intesa ad ottenere la sostituzione della pena dell'arresto e dell'ammenda, inflittagli ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c)), con l'espletamento di un lavoro di pubblica utilità, nonché la restituzione del veicolo in sequestro.
2. Il Tribunale ha ritenuto che la chiesta sostituzione di pena non poteva aver luogo nella presente sede esecutiva, essendosi ormai formato il giudicato sul punto;
ha invece ritenuto di disporre la confisca dell'auto, siccome sanzione omessa nella sentenza che aveva concluso il giudizio svoltosi nei confronti del ricorrente.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione AR OM RA per il tramite del suo difensore, che ha dedotto: 1)- inosservanza di norme processuali per non essergli stato notificata il decreto di fissazione di udienza in camera di consiglio;
2)-inosservanza della legge penale, in quanto la sostituzione della pena detentiva irrogatagli per il reato di guida in stato di ebbrezza con un lavoro socialmente utile, esplicitamente prevista dall'art. 186 bis C.d.S., poteva essere disposta anche d'ufficio dal giudice;
ed in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti tale sostituzione non aveva potuto avere luogo per non essere stato rinvenuto in quel momento alcun ente convenzionato, presso il quale svolgere il lavoro socialmente utile;
pertanto la sostituzione di pena anzidetta ben avrebbe potuto avere luogo nella presente sede esecutiva;
3)-inosservanza della legge penale, per avere il giudice dell'esecuzione disposto la confisca del veicolo, essendo essa una sanzione amministrativa di natura accessoria e non più una misura di carattere penale, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, si che la stessa non avrebbe più potuto essere disposta in sede penale, anche perché le regole introdotte con la citata L. n. 120 del 2010 avevano valore retroattivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevato che non è dato far luogo al chiesto rinvio d'udienza, formulato dal difensore del ricorrente per motivi di salute.
La controversia in esame appartiene invero al novero di quelle, per le quali l'art. 611 cod. proc. pen. dispone la trattazione in camera di consiglio a contraddittorio scritto e senza intervento dei difensori, si che non rileva l'eventuale impossibilità del difensore di prendere parte all'udienza.
2.Tanto premesso, va rilevato che è infondato il primo motivo di ricorso, atteso che, dall'esame degli atti, è emerso che il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato ritualmente notificate al ricorrente.
3.È infondato anche il secondo motivo di ricorso, atteso che, conformemente a quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, non è dato modificare nella presente sede esecutiva il trattamento sanzionatorio nel senso prospettato dal ricorrente (sostituzione della pena dell'arresto e dell'ammenda con il lavoro di pubblica utilità), avendo la sanzione di mesi 1 e giorni 10 di arresto ed Euro 600,00 di ammenda formato oggetto di accordo fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed essendosi ormai formato il giudicato sul punto.
4.È invece fondato il terzo motivo di ricorso, aderendo questo Collegio alla giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, a seguito della novella introdotta con la L. n. 120 del 2010, con la quale è stato eliminato il riferimento all'art. 240 c.p., comma 2, ha natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, con la conseguenza che essa, pur essendo obbligatoria, non è più applicabile dal giudice penale in fase esecutiva (cfr., in termini, Cass. Sez. 4 n. 34459 del 12/7/2011, Zamora Guevara, Rv. 251103).
5.Da quanto sopra consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con riferimento alla disposta confisca, con rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla disposta confisca;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013