Sentenza 22 maggio 2015
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Nell'ipotesi di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice può imporre la prescrizione della residenza temporanea in una comunità terapeutica, a condizione che la natura e le modalità di esecuzione della stessa non snaturino il carattere non detentivo della misura di sicurezza in atto. (In motivazione, la Corte ha precisato che la prescrizione di un programma terapeutico residenziale non è assimilabile "ex se" ad un ricovero obbligatorio, con sostanziale applicazione di una misura a carattere detentivo).
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Leggi di più… - 2. Misure di sicurezza detentive e libertà vigilata: il discrimine è nella coattivitàAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 28 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2015, n. 33904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33904 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/05/2015
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 1475
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 6603/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO nei confronti di:
EP NZ N. IL 26/03/1940;
avverso l'ordinanza n. 1640/2014 TRIB. LIBERTÀ di TORINO, del 13/01/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALASSO A., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 13.1.2015 il Tribunale di Torino, costituito ex art. 310 c.p.p., in accoglimento dell'appello proposto da PE CE, riformava l'ordinanza del Gip del Tribunale di Vercelli del 26.11.2014 in relazione alle prescrizioni della misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata allo stesso applicata, revocando l'obbligo di residenza presso una struttura comunitaria. Premetteva che al PE, indagato per il reato di cui all'art. 424 c.p., era stata applicata il 27.5.2014 la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata sulla base dell'accertato disturbo borderline di personalità e disturbo depressivo maggiore dai quali è risultato affetto, della parziale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto e della pericolosità sociale;
era stata prevista, altresì, la necessità dell'inserimento temporaneo in una comunità terapeutica per seguire uno specifico progetto terapeutico-riabilitativo.
Era stata, quindi, imposta, tra le altre, la prescrizione di risiedere presso la comunità "Villa Raffaella" di Moncalvo (Asti) e, successivamente, su richiesta dal difensore, presso la comunità "La vite" di Castiglione d'Asti.
A fronte del documentato miglioramento delle condizioni del PE, era stata avanzata istanza volta ad autorizzare il predetto a risiedere presso la propria abitazione o presso quella della compagna, ferme restando le prescrizioni del trattamento terapeutico e dei contatti con il centro di salute mentale. Tale richiesta era stata respinta dal Gip che, alla luce della documentazione acquisita, aveva ritenuto necessaria la prosecuzione del percorso terapeutico, rileva che l'assenza di adeguata consapevolezza da parte dell'istante non consentiva di formulare una prognosi di autonomo impegno a rispettare il programma eliminando la prescrizione di risiedere presso la comunità.
Il tribunale accoglieva l'appello affermando che la misura di sicurezza applicata trova corretto fondamento nel giudizio di pericolosità sociale dell'indagato con indiscussa necessità di seguire un trattamento psicoterapeutico specifico per contenere le problematiche psichiatriche del PE. Tuttavia, la previsione di prescrizioni, funzionali ad evitare la commissione di altri reati non può modificare la natura della misura di sicurezza della libertà vigilata, che è misura non detentiva e, in quanto tale, non può implicare un obbligo di ricovero presso alcuna struttura.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Vercelli denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione. Rileva il ricorrente che la prescrizione dell'obbligo di residenza presso la comunità non contemplava alcuna limitazione della libertà di movimento del PE che, infatti, in molte occasioni si è allontanato dalla struttura in accordo con i sanitari, trascorrendo all'esterno anche più giorni consecutivi.
Contesta la affermata esclusione dell'applicabilità della prescrizione in esame che contrasta con i principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 253 del 2003, n. 367 del 2004 e n. 208 del 2009 dai quali ha tratto fondamento la possibilità di applicare, sia in via provvisoria che in via definitiva, in luogo delle misure di sicurezza detentive quella della libertà vigilata da eseguire in struttura protetta attraverso la prescrizione di risiedere o dimorare presso detta struttura.
Assume che tale applicazione ha trovato conforto anche nella giurisprudenza di legittimità, richiamando Sez. 1^, n. 49255 del 21/10/2004, Chessa. Inoltre, il pubblico ministero ricorrente evidenzia come tale modalità esecutiva risulti coerente con le recenti disposizioni finalizzate al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari che hanno introdotto significative modifiche della disciplina delle misure di sicurezza detentive nel senso di limitarne sia l'an che il quantum, atteso che è stato previsto che nei confronti dell'infermo o seminfermo di mente sia applicata, anche in via provvisoria, la misura di sicurezza diversa dal ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, salvo nel caso in cui siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura non sia idonea.
Infine, rileva come anche le decisioni recenti della Corte di legittimità con le quali è stato affermato che la libertà vigilata non può essere accompagnata dalla prescrizione del ricovero obbligatorio in una comunità che ne snaturi le caratteristiche di misura non detentiva, non si possano riferire alla fattispecie concreta nella quale è stato prescritto esclusivamente al libero vigilato di stabilire la dimora presso la struttura comunitaria protetta, senza alcuna limitazione della libertà di movimento. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Il Collegio ritiene di ribadire i principi, che condivide, affermati da questa Corte rilevando che nel caso di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata il giudice non può imporre, stante il principio di legalità, prescrizioni che ne snaturino il carattere non detentivo, in particolare con riferimento al ricovero presso una comunità terapeutica (Sez. 2^, n. 49497 del 11/11/2014, Pratis Pagani, rv. 260999; Sez. 1^, n. 26702 del 11/06/2013, La Torre, rv. 256052). Nè la prevista eliminazione degli ospedali psichiatrici giudiziari e le conseguenti modifiche delle misure di sicurezza detentive autorizzano una compressione della libertà personale impropria per le misure di sicurezza non detentive.
Tuttavia, è fondato il rilievo con il quale il pubblico ministero ricorrente lamenta che il tribunale, nella specie, non ha adeguatamente valutato e argomentato in ordine alla effettiva imposizione del ricovero obbligatorio e, in particolare, alla concreta assimilabilità ad una misura detentiva della libertà vigilata con prescrizioni di programma terapeutico residenziale. Invero, l'obbligo di risiedere presso la struttura comunitaria non è assimilabile ex se ad un ricovero obbligatorio con la sostanziale applicazione di una misura detentiva.
Il tribunale, quindi, avrebbe dovuto verificare, alla luce degli elementi a disposizione, se in concreto le prescrizioni imposte al PE - in ragione della specifica pericolosità sociale - fossero tali da snaturare la misura applicata.
Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino che dovrà operare la suddetta valutazione in concreto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2015