Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4278 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IONE LAVORO Lavoro Composta dagli Sig ri Macisti Dott. Vincenzo TREZZA - Presi R.G.N. 18392/0 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere 22636/00 9825 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere cron. - Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep+ Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere Ud.13/12/02 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: SUBERDOMUS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO SOTGIU, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MOSSA GIUSEPPE;
intimato e sul 2° ricorso n 1° 22636/00 proposto da: 2002 MOSSA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA + 4227 G. G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO -1- che lo rappresenta e difende, giusta delega in MEREU, atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
SUBERDOMUS S.R.L.; - intimato avverso la sentenza n. 140/00 della Sezione distaccata CAGLIARI SezionE DISTACCATA B, SASSAFI d. Corte d'Appello di PASSARI depositata il 02/08/00 R.G.N. 42/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato SOTGIU;
udito 1'Avvocato MEREU PAOLO per delega MEREU GIACOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso principale, assorbito ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso alla Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, MO US proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania e conveniva in giudizio la MU Sri, per il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma di £ 31.752.715, riconosciuta a titolo di retribuzione non corrisposta dal 1° settembre 91 al marzo 1993. Proponeva appello incidentale la MU per l'assoluzione da ogni pretesa. La Corte di Appello, con sentenza del 21/6 - 2/8/00, dichiarava inammissibile l'appello incidentale, perché lo stesso a pena di decadenza doveva essere (e non era stato) notificato all'appellante, a cura della stessa appellata, ai sensi del 3° comma dell'art. 436 CPC.. Quanto all'appello principale, rilevava il giudice del riesame che, ai sensi dell'art. 2 del D. M. n. 352/98, emanato ai sensi dell'art. 22 L. n. 724 del 23/12/94, “sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 1° gennaio 1995 sono dovuti soltanto gl'interessi nella misura del 10%", rientrando il credito di natura retributiva azionato dall'appellante nella previsione della legge "la predetta misura, esclusa la rivalutazione monetaria, è remuneratoria". Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione la MU Srl. fondato su due motivi, illustrati con memoria. Resiste il MO con controricorso e ricorso incidentale, fondato su un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando il ricorrente principale, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 436 CPC, deduce ricorrente che l'appello incidentale è stato notificato nei termini a cura del medesimo appellante, come risulta dal documento contenuto nel fascicolo di parte e dalla ricevuta di ritorno, incomprensibile, quindi, è la pronuncia sul punto. Lamentando, col secondo motivo, violazione ė falsa applicazione dei medesimi artt. 115 e 436, nonché dell'art. 156, 3° la comma, CPC, deduce il ricorrente principale che nessuna eccezione è stata sollevata in ordine alla notifica dall'altra parte, regolarmente a spello Ita costituita, e quindi l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, la dichiarazione di in-ammissibilità è quindi illegittima. Peraltro, in sede di discussione il relatore, non avendo rinvenuto nel fascicolo l'originale notificato "(per la precisazione: essendogli sfuggito)"," avrebbe potuto chiedere alle parti chiarimenti in merito, posto che controparte ha discusso l'appello incidentale. Il ricorrente incidentale, lamentando violazione dell'art. 429, 3° comma, CPC, deduce che la disposizione di cui all'art. 22, comma 36°, della L. n. 724 del 23/11/94 è inserita nel capo III “Disposizioni di materia di pubblico impiego", sicché la medesima norma non riguarda i lavoratori del settore privato, per i quali rimane operante il disposto dell'art. 429, 3° comma, CPC. In ogni caso la medesima disposizione fa salvi tutti i crediti maturati entro il 31/12/94 per i quali continua a operare il criterio del cumulo. Il D. M. n. 352/98, che stabilisce criteri e modalità di applicazione della citata norma, rimane inoperante nel caso di specie, sia perché riguarda il settore pubblico, sia perché si riferisce ai crediti maturati dopo il dicembre 1994. 2 I due ricorsi avverso la medesima sentenza devono essere. riuniti. Il ricorso principale è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale. Si osserva in proposito che la Corte, di recente, ha avuto modo di ribadire il principio di diritto, secondo cui “nel rito del lavoro, la sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata dall'art. 436, comma terzo, cod. proc. civ. nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria · della memoria difensiva dell'appellato, contenente Cappello stesso, entro il termine fissato dalla legge - cioe' almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, " parimenti previsto dalla legge, della notificazione della memoria nello stesso termine, e cio' sia per il tenore letterale della disposizione di legge, sia per ragioni di ordine sistematico, quali la brevita' del termine a disposizione della parte interessata per la esecuzione degli adempimenti che possano risultare di difficile concretizzazione, e la necessita' di accordare preferenza ad una interpretazione che escluda ragioni sperequative, sotto il profilo di una non ragionevole discriminazione, quanto agli effetti dei vizi o della omissione della. notificazione dell'atto, della posizione dell'appellante incidentale rispetto a quella delineata, per l'appellante principale, dal diritto tr. notificazione vivente. Ne consegue che, in caso di mancata comunicazione entro detto termine della memoria costitutiva contenente l'appello incidentale, malgrado tempestivo deposito della stessa a titolo di controricorso, cosi' come in caso di notificazione invalida, il giudice 3 deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci esplicitamente, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio, che peraltro va disposto anche in ipotesi di notificazione tardiva"(Cass. n. 2698 del 24/2/01). Il Tribunale non si è attenuto a questo principio di diritto, condiviso dal Collegio, e quindi il ricorso principale è fondato e va accolto. Peraltro, in punto di fatto è sbagliato l'accertamento compiuto dal giudice di appello, in quanto dagli atti (che la Corte può esaminare, essendo stato denunciato un vizio in procedendo) risulta che la udienza di comparizione era fissata per il giorno 21/6/00 e che il ricorso incidentale era stato depositato il 16/5/00 ¢ notificato all'altra parte il giomo 5/6/00, entro il termine, ed era quindi pienamente ammissibile anche sulla base della tesi accolta dalla Corte d'Appello e doveva essere esaminato. L'accoglimento del ricorso principale comporta l'assorbimento di quello incidentale. La sentenza;
quindi, deve essere cassata, con rimessione, per l'esame del merito, ad altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Cagliari. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Cagliari. Roma 13 dicembre 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vincenzo Crested trancere illoinamo