Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10410 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
041 0 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIÛ Û A J Ø Ø Ø 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CAA 3 Oggetto CASAZLONG SIZION SECONDA CIVILE MOMVI SEL· Riconjo Composta dagl Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 11248/99 - Cron. 23026 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere- Rep. 3498 - Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Ud. 04/05/01 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 1 30 LUG. 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA AN ALFIERO, IL CANCELLIERE FONTANE 15, presso lo studio DELLE QUATTRO CANCELLERIA dell'avvocato CANEPA FRANCESCO, che lo difende unitamente all'avvocato ZIGANTE GIOVANNI, giusta delega in atti%;B ricorrente
contro
COMISSO ON, COMISSO LI, COMISSO EL, AN LA, AN IA, AN ME, TAVERNA VERLA VED AN, AN FABIO, AN MAURO;
intimati 2001 avverso la sentenza n. 440/98 della Corte d'Appello di 776 -1- TRIESTE, depositata il 21/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato nell'ottobre del 1977 SO, IL e Dona- tella MI convennero ON, AM, AL, AD ed AN Za- non innanzi al Tribunale di Udine, al quale chiesero (per quel che ancora rileva) di dichiarare che la corte distinta nel catasto di San Giorgio in Noga- ro con il numero 2137, antistante i loro immobili, nel dettaglio specificati, è di proprietà comune, ovvero, se appartenente in parte ad esse e in parte ai convenuti, di stabilire il confine delle rispettive parti, e quali servitù gravano sulle stesse. I convenuti si costituirono e risposero che la parte di tale corte antistante l'immobile di AL NO era di loro proprietà esclusiva, e che erano titolari di servitù di passaggio e transito sull'intera Corte;
chiesero che tanto fosse accertato e dichiarato. Il Tribunale, disposta ed espletata una consulenza tecnica, ed istruita la causa, dichiarò che parte della corte (nel dettaglio individuata) ap- partiene alle attrici, ed altra parte ai convenuti, e che le prime sono titolari di servitù di transito sulla parte di corte di proprietà dei secondi, e viceversa questi ultimi, sulla parte di corte di proprietà delle prime. Il tutto in accordo con quanto stabilito in un atto di divisione sti- pulato nel 1892 dai danti causa (ovviamente mediati) di tutte le parti in cau- sa;
atto dal quale risultava che una terza parte del cortile era stato assegnato ai coniugi Sartori, nei confronti dei quali non ritenne necessaria l'integrazione del contraddittorio. La Corte d'appello di Trieste con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato tale decisione (con qualche marginale precisazione), rilevan- do, quanto all'attribuzione della corte in porzioni distinte alle parti in causa, che essa corrispondeva alla richiesta subordinata di SO, IL e Dona- tella MI, e che ad essa aveva "sostanzialmente aderito" AL NO, unico dei convenuti costituito in appello;
e quanto alle servitù reciproche di transito, che esse risultavano nell'atto di divisione cui innanzi si è fatto cen- no. La Corte d'appello triestina ha poi rigettato la domanda con cui AL NO aveva rivendicato la proprietà esclusiva di alcune parti del cortile, nel dettaglio precisate, sostenendo di averle acquistate per usucapio- ne, perché di questa non era stata data adeguata prova. AL NO ha chiesto la cassazione di tale sentenza per quattro motivi. Tutti gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso AL NO lamenta che la sentenza impugnata non ha preso in considerazione altra sentenza del Tri- bunale di Udine, passata in giudicato, relativa ad altra controversia, in cui erano state parti lui e sua moglie da un lato, e SO, IL e DO MI dall'altro; sentenza che ha potuto esibire solo con la comparsa conclusionale depositata al termine del giudizio di appello, perché pubbli- cata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, e che, sostiene, se esaminata dal giudice di appello, avrebbe potuto indurlo a diversa decisione. Il ricorrente eccepisce per tanto la nullità della sentenza impu- gnata, o del procedimento, denunziando violazione di legge e vizi di moti- 2 vazione;
ma più che violazioni di legge, peraltro non individuate specifica- mente, denunzia l'omesso esame del detto documento che ritiene rilevante ai fini dell'accertamento e della valutazione dei fatti di causa, in particolare a) per verificare la necessità di coinvolgere in essa "le Sartori” (di cui si è detto in narrativa), che indica come coloro nei confronti delle quali le attrici avrebbero dovuto agire "al fine di sentir riconosciuta la servitù di passaggio su via Aquileia"; inoltre b) per valutare l'attendibilità dei testi escussi;
ed infine c) per verificare la continuità dei passaggi di proprietà da coloro i quali tutte le parti in causa avevano allegato essere i comuni danti causa mediati, con la divisione del 1982 di cui si è detto innanzi. La censura è inammissibile. Non risulta, dalla sentenza impugnata, che SO, IL e Do- natella MI abbiano mai chiesto, in questa causa, il riconoscimento di una loro servitù di passaggio su via Aquileia. Quanto poi alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei "consorti Sartori”, essa è stata espressamente esclusa dal giudice di primo grado (come si è riferito in nar- rativa), e non risulta che tale sua decisione sia stata censurata in appello. Parimenti non risulta (dalla sentenza impugnata e dal ricorso) che AL NO abbia mai contestato nel giudizio di merito la continuità dei passaggi di proprietà dagli originari proprietari degli immobili per cui è A causa che stipularono la menzionata divisione a SO, IL e DO MI, ossia che abbia mai eccepito la carenza della loro legittimazione attiva, e la inesistenza di loro diritti sulla corte, che resta l'unico oggetto della controversia. 3 In virtù di quest'ultima considerazione deve essere dichiarato inammissibile anche il secondo motivo del ricorso di AL NO, con il quale quest'ultimo ha denunziato l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha per l'appunto affermato la conti- nuità dei detti passaggi. Quanto poi all'attendibilità dei testi escussi, che (secondo quanto affermato nella impugnata sentenza) sono stati chiamati a deporre unicamente per verificare l'usucapione allegata dal ricorrente, si rileva che la Corte territoriale ha escluso quest'ultima non solo per quanto da essi rife- rito, ma anche e comunque per quanto accertato dal consulente tecnico ri- guardo alla consistenza e dislocazione del suolo del quale AL NO aveva sostenuto di averne con essa acquisito la proprietà; e che questa se- conda motivazione della decisione impugnata, da sola sufficiente a darne adeguato conto, non è stata efficacemente (come appena appresso si dirà) investita da ammissibile censura. Deve pertanto essere dichiarato inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, con il quale AL NO ha censurato la motivazione della sentenza impugnata relativamente alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi. Inammissibili sono anche le critiche alla consulenza tecnica che AL NO ha formulato con il secondo motivo del suo ricorso, lamen- tando che la Corte d'appello di Trieste ha condiviso gli accertamenti, le mi- surazioni e le valutazioni del perito senza sottoporle ad adeguato vaglio cri- tico;
perché non risulta che tali critiche abbia formulato nel giudizio di me- rito. 4 Con il quarto motivo del suo ricorso AL NO censura la motivazione della sentenza impugnata, denunziandone a volte la contrad- dittorietà, a volte l'incompletezza, ed a volte la totale carenza, sostenendo che la Corte territoriale non ha adeguatamente esaminato, ovvero non ha esaminato affatto, tutte le argomentazioni che egli aveva proposto con il suo appello. Le critiche formulate dal ricorrente sono a volte generiche (co- me ad esempio quella con cui denunzia contraddittorietà non meglio speci- ficate); a volte poco chiare, perché non corredate dalla citazione dei necessa- ri riscontri documentali che ne consentano la comprensione e valutazione (come ad esempio quella con cui si lamenta il rigetto immotivato di una domanda formulata in appello e relativa ad una rivendicata "servitù di ve- duta al pianterreno", senza dar conto della sua ammissibilità, ossia della sua proposizione anche in primo grado), e a volte addirittura incomprensibili (come ad esempio quando sostiene che l'interpretazione data ad una clau- sola della divisione del 1982 è incompleta sol perché non è giunta alle con- clusioni, peraltro non esplicitate, propugnate dal ricorrente). Sarà allora sufficiente osservare che la motivazione della sen- tenza impugnata è nel suo complesso sufficientemente chiara, espone in modo adeguato le ragioni del decidere, e non è inficiata da errori logici e giuridici;
e che Il giudice del merito, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, non è poi tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, es- sendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convin- 5 cimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e cir- costanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente in- compatibili con la decisione adottata. Anche il quarto motivo di ricorso è dunque inammissibile. Nulla sulle spese, perché gli intimati non si sono costituiti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 4 maggio 2001 Il presidente (Mario Spadone) Spadour L'estensore (Carlo Cioffi 109T 250.000 [456T.hoooo IL CANCELLERE C1 TOT 299,000! Francesco Catania DEPOSITATO AN CANCELLERIA AGENZIA IL CANCELLIERE C1 Roma JOMA 2 32578 4 6