Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4287 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AULA "B" UFFICIO COPIE 11 21.5.7042 87/03 Richiesta copia esecutiva dal Sig. Cossu per diritti € 1 IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIA R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 17604/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Vincenzo Mileo Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. 9835 Cron. Rep. Dott. Fabrizio Miani Canevari Consigliere Ud. 16 ot- Dott. Francesco Antonio Maiorano Consigliere tobre 2002 Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: società Tomato S.a.s. di HI ST C., in persona del socio accomandatario HI ST, elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino n. 2, presso l'avv. Massimo Vitolo che, unita- mente all'avv. Ilvo Tolu, la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente contro ІТ , 50 LL AM, elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico H n presso l'avv. Bruno Cossu che, unitamente all'avv. Luigi Fagetti, 4046 la rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 499/2000, decisa il 10 marzo 2000 e pubbli- cata il 12 aprile 2000, resa dal Tribunale di Como nel procedimen- to n. 61/99 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati Massimo Vitolo per la società ricorrente e Bru- no Cossu per la controricorrente LL AM;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 25 marzo 1999 LL AM conveniva in giudi- zio dinanzi al Pretore di Como, in funzione di giudice del lavo- la società Tomato S.a.s. al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento oralmente intimato, col quale aveva avuto termine il rapporto di lavoro in essere dall'agosto 1997 al 6 marzo 1998. Chiedeva il risarcimento del danno nella misura di cinque mensili- tà, le somme dovute dal licenziamento alla data della sentenza, il pagamento di un'indennità pari a 15 mensilità in sostituzione del- la reintegra. Con sentenza n. 149/00 in data 20 29 maggio 1999, il Giudice adito accoglieva la domanda. er in via incidentale, la Interponeva appello la Tomato S.a.s. 2 LL. In esito l'appello principale veniva rigettato, e quello inciden- tale accolto, con sentenza n. 499/2000, emessa in data 10 marzo 12 aprile 2000 dal Tribunale di Como. La decisione veniva così motivata. Il Collegio di merito prendeva in esame le deposizioni testimonia- li acquisite nel giudizio di primo grado nonché i rilievi formula- ti dall'appellante in ordine alla valutazione data alle stesse nella sentenza di primo grado;
riteneva al proposito non condivi- sibili le critiche mosse dall'appellante, Affermava esser dovuto il risarcimento del danno sia in caso di reintegra, sia in caso di opzione risarcitoria. Avverso la sentenza, notificata in data 19 luglio 2000, propone ricorso per cassazione la società Tomato S.a.s. con atto notifica- to in data 14 settembre 2000, sulla base di due motivi. LL AM resiste con controricorso notificato in data 24 ot- tobre 2000. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si Osserva che il Tribunale avrebbe attribuito alle deposizioni testimoniali prese in esame significati non accettabili con ri- guardo al contesto probatorio. Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 3 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2728 cc. Si osserva che il Tribunale lungi dal desumere un fatto ignoto da un fatto noto, secondo lo schema tipico del ragionamento per presun- zioni, avrebbe assunto come punto di partenza un dato a sua volta presunto, ovvero il timore che il datore di lavoro temesse un'ispezione a seguito delle proteste della lavoratrice che non voleva lavorare ulteriormente in nero". Posto che tale timore era allegato dai testi sentiti come convin- cimento personale e non già come fatto manifestato dal datore di lavoro, arbitraria sarebbe la deduzione che la LL non ebbe а presentarsi più al lavoro perché licenziata oralmente e non già per una sua libera scelta. Rileva anzitutto la Corte che nello svolgimento del secondo moti- VO, ove si denuncia la violazione dell'art. 2728 cc, non viene in- dicato alcun principio di diritto che sarebbe stato erroneamente affermato o, se esatto, applicato a fattispecie non pertinente,mma solo si lamenta la mancata indicazione di criteri generali ed astratti di applicazione della norma invocata. La doglianza deve quindi ricondursi nell'ambito della denuncia del vizio di motivazione e i due motivi vanno esaminati congiuntamen- te. Le censure non appaiono fondate. Invero la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza im- pugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legit- timità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda 4 processuale sottoposta al suo vaglio, bensi la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di indi- viduare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità € la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ri- tenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all' uno о all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamen- te previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di moti- vazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contrad- dittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, si rinvenga traccia evidente del mancato 0 insufficiente esame di punti deci- sivi della controversia, prospettati dalle parti о rilevabili di le argomen- ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra tazioni complessivamente adottate, tale da non consentire 1'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. D'altro canto il vizio di omessa о insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 cpc, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, qua- le risulta dalla sentenza, sia riscontrabile i l mancato O defi- ciente esame di punti decisivi della controversia, e non può inve- ce consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso 5 difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di control- lare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuri- dica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convinci- mento (ex pluribus: Cass. 29 marzo 2001, n. 4667; Cass., sez. III, 15 aprile 2000, 4916, n. Cass. 24 luglio 2000, n.9716, Cass. 16 novembre 2000, n. 14858; Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 2000, n. 456, Cass., sez. un.. 11 giugno 1998, n. 5802, Cass., sez. un., 1995, marzo 27 dicembre 1997, n. 13045, Cass., sez. III, 18 n. 3205, Cass., sez. III, 18 marzo 1995, n. 3205, Cass., sez. lav., 22 ottobre 1993, 10503,n. Cass., 26 novembre 1988, n. 6380, Cass., 14 aprile 1987, n. 3715, Cass., 19 febbraio 1987, n. 1795). A tali principi non si è attenuta l'odierna ricorrente la quale, porre in rilievo lungi dal un qualsiasi vizio argomentativo, si limita ad offrire una diversa lettura delle deposizioni testimo- niali prese in esame dal Collegio di merito, tra l'altro riassunte o riportate solo per stralci parziali, affermando che la deposi- zione resa da una teste favorevole al datore di lavoro smentirebbe quelle dei testi favorevoli alla lavoratrice. Attribuisce al Tri- bunale un errore consistente nell'asserzione che detta dichiara- zione non avrebbe smentito le altre. Tale non è però la ragione addotta nella denunciata sentenza ove si afferma, e questo argomento non viene censurato, che la deposi- 6 zione della teste Versace, in contrasto con le altre, deve essere valutata con maggior rigore, trattandosi di persona ancora alle dipendenze della società". La ricorrente assume che la deposizione della Versace verrebbe piuttosto a confermare la veridicità di quanto riferito dal conve- nuto nel senso che la lavoratrice se ne sarebbe andata spontanea- mente, di fronte al rifiuto di una regolare assunzione. Trattasi ¡peraltro,altro di doglianza attinente all'interpretazione delle testimonianze, insuscettibile di censura in sede di legittimità in mancanza di puntuale denuncia di un errore argomentativo. Si deve altresì rilevare che, per il noto principio di autosuffi- cienza del ricorso per cassazione, la parte che lamenta l'erronea interpretazione di un atto di autonomia privata deve riportarlo integralmente, non essendo consentito alla Corte di legittimità, per i limiti propri della funzione ad essa attribuita, procedere alla ricerca ed all'esame del contenuto dei fascicoli di parte al di fuori dell'ipotesi di denuncia di error in procedendo (ex plu- ribus Cass., sez. III, 01-08-2001, n. 10484, Cass., sez. I, 10-11- 2001, n. 13963 Cass., sez. III, 17-10-2001, n. 12655). E non può sopperire alla mancata trascrizione dell'intera deposizione che si assume essere stata letta in modo tale da integrare un errore ar- gomentativo la sola trascrizione di parte delle dichiarazioni rese (vedasi ex pluribus Cass., sez. lav., 19-03-2001, n. 3912). E poiché l'odierna ricorrente si è limitata appunto a riportare stralci parziali dei verbali ove sono consacrate le sopra menzio- 7 Л nate deposizioni, il cui diretto esame è precluso a questa Corte di legittimità, non è possibile stabilire l'eventuale inadeguatez- za della motivazione offerta dal Collegio di merito, sia in ordine agli elementi presi in esame, sia in ordine a quelli eventualmente pretermessi, la cui decisività non può essere apprezzata risultan- do incompleto l'atto introduttivo del presente giudizio di legit- timità. Infondato è ancora il rilievo che il Tribunale avrebbe utilizzato una praesumptio de praesumpto, desumendo il licenziamento da parte del datore di lavoro da una supposizione delle testi circa il ti- more del medesimo di subire una ispezione. Invero il Collegio di merito ha valorizzato un dato certo e non contestato, ovvero che una delle testi escusse si era rivolta al sindacato per la tutela dei suoi diritti;
da tale elemento obiet- tivo ha tratto la conseguenza che il datore di lavoro temeva un'ispezione ed ha osservato che tale circostanza rende verosimile quanto riferito dalla stessa teste e da altra, circa il licenzia- mento dell'odierna controricorrente la quale non voleva più lavo- rare "in nero". Si tratta ancora una volta di valutazione riserva- ta al giudice di merito e sorretta da motivazione adeguata. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si deve ordinare, ai sensi dell'art. 89 cpc, la cancellazione, al- la pag. 2 della memoria versata dalla parte ricorrente, della se- guente frase: "mente oppure non ha letto il ricorso la parte resi- 8 л stente quando afferma che la Tomato S.a.s. non avrebbe indicato in passi delle testimonianze che si maniera esaustiva assumono stravolte". Trattasi invero di espressione palesemente offensiva, contenente un'accusa di grave scorrettezza o negligenza nei confronti del di- fensore di parte avversaria, del tutto inutile ai fini della dife- sa dal momento che è pacifico che le testimonianze non sono state riportate per intero e la natura "esaustiva" о meno degli stralci riportati potrà formare oggetto di valutazione più o meno benevola o convincente, mai di menzogna o di deliberato travisamento e nep- pure di mancata lettura.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 36,70 oltre a € 2.000,00 per onorario. Ordina la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 cpc, delle seguenti espressioni "Mente oppure non ha letto il ricorso la parte resi stente quando afferma che la Tomato S.a.s. non avrebbe indicato in maniera esaustiva i passi delle testimonianze che si assumono stravolte", a pag. 2 della memoria della ricorrente. Roma, 16 ottobre 2002 IL PRESIDENTE Vincenzo Millo IL CONSIGLIERE ESTENSOREAlberta fau 9 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A 2. MAR. 2003 R Augi, P U IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533