Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/2001, n. 4014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4014 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
A N IA L O A L IT L O A B 4 C E 7 I 3 E . L B N N B O , I PU 1 Z 9 A 9 1 R - T CORTE S040 14/0 1 1 A S I 1 P - G IN NO 1 I E 2 D R NO DEL OPOLO ITALIANO . L A E D C 9 I 3 E D T E U N Oggetto . I E T S G T Pagamento E R SEZIONE TERZA CIVILE E A N . T Comme S I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ( Dott. Ernesto LUPO - Presidente - R.G.N. 7362/98 Cron. 8548 Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere - Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud.30/10/00 - Consigliere - Dott. Giuliano LUCENTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GG OS, SA NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MAROCCO 50, presso lo studio SILVIA (STUDIO SALIS), che li dell'avvocato VILARDO all'avvocato SABATINI VINICIO, difende unitamente giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
ED AD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato SCIUME PAOLO, difesa dall'avvocato SIMONCINI OVIDIO, giusta 2000 delega in atti;
- controricorrente 1724 - -1- nonchè
contro
NN IC;
- intimato n. 75/97 del Giudice di pace di avverso la sentenza GIULIANOVA, emessa il 10/06/1997 depositata il 23/06/97; RG.159/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/00 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato VINICIO SABATINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 12/2/1997, AD ED, anche nell'interesse di IC NN residente in U.S.A., conveniva davanti al Giudice di Pace di Giulianova OS GG e NO SA per sentirli condannare al pagamento della somma di L. 2.000.000, oltre alle spese di lite, assumendo che: 1) con rogito per notar Raffagnini del 28/9/95, in nome proprio e quale procuratrice speciale della NN, aveva venduto alla GG una porzione del soffitto del fabbricato sito in Giulianova Lido, via Turati n. 83; 2) con lo stesso atto la predetta GG aveva venduto a NO SA altra porzione di soffitta dello stesso fabbricato;
3) sempre con lo stesso atto, contestualmente alla compravendita, la ك س GG ed il SA si erano obbligati formalmente ad ل ا eseguire alcune opere urgenti, tra cui l'allaccio dell'impianto idrico all'autoclave già esistente, ubicato sull'area condominiale, con installazione di due autonomi contatori da porre il primo al servizio dell'appartamento dell'istante e della NN, l'altro dell'appartamento della GG;
4) con rogito del 23/11/1995 sempre del notaio Zaffagnini, l'istante, per sé e per la mandante IC NN, aveva venduto l'appartamento, facente parte del fabbricato di Via Turati 83, a IO RO e DD IE;
5) le parti suddette, con scrittura aggiuntiva allo strumento notarile, avevano convenuto di diffidare il SA e la GG alla esecuzione dei lavori entro il 31/12/1995, avvertendo che in difetto gli acquirenti avrebbero provveduto di loro iniziativa, con spese a carico delle venditrici;
6) la diffida non aveva sortito alcun effetto per cui essa attrice, comunicando l'avvenuta esecuzione delle opere da parte di RO e IE, chiedeva a SA e GG il pagamento della somma di L.
2.000.000 rimborsata, per il titolo di cui sopra, agli esecutori delle stesse. I convenuti si costituivano, eccependo preliminarmente l'incompetenza del giudice adito,nonché il difetto di legittimazione attiva. Con sentenza 23 giugno 1997 il Giudice di Pace di Giulianova accoglieva la domanda e condannava i convenuti, in solido, a rimborsare all'attrice la somma di L. 2.000.000, oltre alle spese processuali, riconoscendo la propria competenza (trattandosi di azione non reale ma personale), la legittimazione attiva (essendo la ED titolare di un diritto derivante da contratto stipulato inter partes) e l'ammontare della somma richiesta. Hanno proposto ricorso per cassazione la GG ed il SA sulla base di tre motivi. Ha resistito la ED con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione dell'art. 7 c.p.c., lamentano che il Giudice di Pace si sia ritenuto competente attribuendo all'azione proposta natura personale mentre, al contrario, avrebbe natura immobiliare, concernendo l'esecuzione di opere sull'impianto idrico condominiale, come tale devoluta alla competenza pretorile. La doglianza è infondata. Correttamente il Giudice di Pace ha rilevato che "l'oggetto della contesa non concerne l'esecuzione di opere sull'impianto idrico condominiale, e quindi, sull'immobile, per cui l'azione andrebbe qualificata di natura immobiliare e quindi sottratta alla competenza del Giudice è di natura personale (in quanto) la causa petendidi Pace ma, al contrario .. sta nel mancato adempimento di una convenzione ripassata tra le parti (e) il petitum consiste nel risarcimento del danno ragguagliato agli esborsi per opere contrattualmente previste a carico dei convenuti". Ciò premesso, il suddetto Giudice ha coerentemente concluso che, stante la natura obbligatoria (e non reale) dell'azione, dovesse devolversi secondo i normali criteri di valore, con il conseguente riconoscimento della sua competenza, trattandosi di causa del valore di due milioni. Trattasi di motivazione congrua e logica che fa buon governo delle norme in tema di competenza, vanificando la censura mossale. Il primo motivo va, pertanto, rigettato, ribadendo la competenza del Giudice di Pace. Vanno invece dichiarati inammissibili gli altri due mezzi con i quali i ricorrenti, nella sostanza, contestano la legittimazione ad agire dell'attuale resistente (secondo motivo) ed il quantum liquidato (terzo motivo). E' noto infatti che a seguito della sentenza n. 716/99 delle Sezioni Unite di questa Corte le sentenze del Giudice di Pace, pronunciate secondo equità, sono ricorribili in cassazione, oltre che per la violazione delle norme processuali, per violazione delle norme comunitarie e di quelle di rango costituzionale. Ciò premesso, è evidente che le censure esposte esulano da tale ambito di ricorribilità, riguardando la legitimatio ad causam ed il quantum, cioè mere questioni di merito. E' appena il caso di aggiungere che esse sarebbero comunque infondate, come ha concluso il P.G. condividendo le argomentazioni svolte dal Giudice abruzzese. Concludendo, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti alle spese di questo giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in L. 169.200 oltre L.
1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Ежие про Schlöäm ену U CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancellería Oggi, lì 21 MAR. 2001 - A Di CASS IL CANCELLIERE M E R Giovanni Giambattista P U E E T N N 6 R 8 O E O 9 I 2 C * 1 Z . / A 4 N / E R - 6 T R 3 B S . A I . R . N G L I P L E . L A R D P . I L B A E C A D D S T I I A E S 1 I D T N 3 R E 1 N S E E . I T S N A E A M