Sentenza 6 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9860 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
09 860 /02 Aula 'A' IN EPE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 8955/01 Cron.2674 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 02/04/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente Neo SEN TENZA sul ricorso proposto da: DI GI PI, elettivamente domiciliato in ROMA ANGELICO 971 presso lo studio dell'avvocato VIALE che lo rappresenta e difende, giusta AURELIO LEONE, delega in atti;
ricorrente -
contro
S.R.L., in persona del legale CENTRO SANITA' rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato SERGIO MAGRINI, che lo rappresenta 2002 difende, giusta delega in atti;
controricorrente 1379 -1- avversO la sentenza n. 4040/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 29/01/01 R.G.N. 21266/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato LEONE;
udito l'Avvocato MAGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Roma, con sentenza del 29.1.01, confermativa di quella di 1° grado, ha ritenuto che il sign. PI di GI, dipendente in qualità di operatore sanitario del Centro di Sanità - Centro Geriatrico Nomentano s.r.l., è stato dallo stesso legittimamente licenziato;
2- che il predetto giudice ha ritenuto pienamente provate, sia dalle testimonianze, sia dalla relazione dei carabinieri, le condotte offensive ed ingiuriose tenute dal lavoratore nei locali della clinica il 26 e 27 luglio 1995, nonché le infrazioni riguardanti la sua presenza e condotta, nei locali in cui aveva prestato servizio, nei giorni 4 e 6 luglio 1995, e le assenze ingiustificate protrattesi dall'11 al 13.8.95; 3- che esso ha ritenuto più che adeguata la valutazione della gravità delle infrazioni addebitategli compiuta dal primo giudice in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore licenziato ed alle motivazioni delle stesse;
4- che secondo il Tribunale le prime dovevano ritenersi "delicate" perché svolte in una casa di degenza per pazienti anziani;
5- che, secondo lo stesso giudice, le motivazioni addotte dal lavoratore, in relazione ai fatti del 26 e 27 luglio 95, non erano idonee a giustificare le condotte sanzionate atteso che, anche se la patologia da lui contratta fosse stata ascrivibile al suo lavoro, egli poteva ben dar luogo ad azione a tutela dei diritti del lavoratore piuttosto che a comportamenti minacciosi, tenuto conto, altresì, che la patologia diagnosticatagli, per la quale egli era in malattia, avrebbe dovuto sconsigliargli di recarsi nei locali della casa di cura;
6- che il sign. Di GI chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui resiste il Centro Sanità con controricorso;
3 che le parti hanno presentato memoria;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (1.300/70, art. 1375 e 1376 cc.) nonché motivazione omessa e contraddittoria su punto decisivo ed addebita il Tribunale di non aver dato risposta adeguata, 1 facendo, al contrario, ricorso una stringatissima motivazione, a tutte le argomentazioni sottopostegli con il ricorso in appello dal quale risultavano le giustificazioni dei comportamenti da lui tenuti conseguenti alla grave patologia contratta in servizio (scabia nodulare) che avrebbero dovuto comportare sanzioni più lievi o nessuna sanzione;
2- che il ricorrente riporta, quindi, dalla pagina 7 alla pagina 34 del ricorso per cassazione, il testo integrale nel ricorso proposto in appello con il dichiarato scopo di evidenziare le omissioni predette;
3- che sostanza della censura consiste, come si è detto, nell'addebitare al Tribunale di non aver tenuto nella debita considerazione le ragioni che avevano indotto il ricorrente a tenere i comportamenti ritenuti da entrambi i giudici di merito gravi ed ingiustificabili, ragioni consistenti, essenzialmente, nell'ascrivibilità al rapporto di lavoro della patologia contratta ed al grave nocumento derivatone a lui ed alla sua famiglia;
4- che come risulta, in particolare dai punti 4 e 5 dei rilievi in fatto - il Tribunale ha, invece, indicato, con precisione, le ragioni della gravità dei comportamenti tenuti dal ricorrente e quelle della loro mancanza di giustificazione;
5- che la censura non denuncia, pertanto, alcun vero vizio logico o di motivazione, né tanto meno violazione o falsa applicazione di legge, 4 traducendosi in un mero dissenso rispetto al convincimento del Tribunale e rilevandosi, di conseguenza, inammissibile nella presente sede;
6- che il ricorso va quindi rigettato, 7- che ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite,
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Roma 2 aprile 2002 Il Presidente Il Cons. Est. laces Gaghelim love Quan Surelle IL CANCELLIERS Depositaro Materia EB LUS 2007 FRE fers Wome 7. 533 10