Sentenza 10 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2001, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2001 |
Testo completo
01 9 3 6 /0 1 ec A R T S - S I . S G .R I E .P L R R L D A A A L T . E D B U D A E B I T I S T A 1 N R N I E 3 E T S 1 R REPUBBLICA ITALIANA S R. G. N. 12564/98 I . E E A T N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. CRON. 4411 SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 9/11/2000 Enrico PAPA - Presidente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Enrico ALTIERI - Consigliere - Richiesta copia studio Antonio MERONE IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti 500 Giuseppe FALCONE # 10 FEB. 2001 Antonino DI BLASI rel. IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Contributi Consorzi Bonifica. sul ricorso n. 12564/98 R.G. proposto da tributariaNatura Competenza per materia del CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO, con sede in Tribunale Sussiste Nardò, Via XX Settembre n. 69, in persona del vice presidente, Alberto Sanasi, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, CANCELLERIA dall'Avv. Giovanni Compagno nel cui studio in Roma, Via Isonzo n. 50, è elettivamente domiciliato
- Ricorrente -
contro
MUSTICH VINCENZA, non costituita in giudizio - Intimata - per la Cassazione della sentenza n. 76/1997 resa dal Giudice di pace di Mesagne il 2-7-1998, depositata in data 8-7-1997, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 Novembre 00 b 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito l'Avv. P. Antonelli C. per delega dell'Avv. G. Compagno;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 02/06/97 la signora IC VI, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Mesagne, il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo, con sede in Nardò, per sentir dichiarare non dovuti i contributi di cui alle cartelle esattoriali e veder riconosciuto il diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato. Sosteneva l'attrice che, a causa della sua perdurante inoperosità e della conseguente assenza di qualsiasi beneficio per i fondi siti nel perimetro del comprensorio di pertinenza, il Consorzio era privo di titolo per la richiesta dei contributi nei confronti dei consorziati. Il convenuto eccepiva l'incompetenza per materia e per valore del giudice аква adito e contestava nel merito la fondatezza della domanda. Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 76/97 del 2-8 luglio 1997, rigettate le preliminari eccezioni di incompetenza sollevate dal Consorzio, accoglieva le domande proposte da parte attrice. Affermava che i contributi consortili in contestazione erano una prestazione che non aveva natura di tributo, come le imposte e le tasse, e pertanto la controversia esulava dalla competenza per materia del Tribunale in materia di tributi;
escludeva, parimenti, che la lite potesse essere ritenuta di valore indeterminabile, come preteso dal convenuto, e, quindi, accoglieva le 2 ... domande dell'attore nel presupposto che il Consorzio non avesse fornito la prova del concreto beneficio ricevuto dal soggetto consorziato in esito all'attività di bonifica espletata, che solo, avrebbe potuto legittimare la pretesa di versamento dei contributi. Il Consorzio, con ricorso notificato il 02/07/1998 ed affidato a tre mezzi, ha chiesto la cassazione della citata sentenza. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo, con la doglianza, sviluppata nel primo motivo di ricorso, deduce che la pronuncia nei termini illustrati, resa sulla fattispecie dal Giudice di Pace di Nardò, deve essere cassata per violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 2 C.p.C., degli artt. 862 e 864 C.C., degli artt. 11, 21 e 59 r.d. 13-11-1933 n. 215 dell'art. 5 D.L. 30-12-1982 n. 953 convertito in L. 28-2-1983 n. 53 e dell'8 comma I° bis del D.L. 27-4-1990 n. 90, convertito in L. 26-6-1990 n. 165 in relazione all'art. 360 n. 2, 3, 4 e 5 C.p.C.; più specificatamente, si censura la decisione, ritenendola erronea, per aver negato la natura tributaria dei contributi TON consortili e, quindi, la competenza per materia del tribunale a conoscere delle controversie, del genere di quella in esame. La censura è fondata. In proposito, è sufficiente rilevare che Cass. SS.UU. civ., sent. n. 9493 del 23-9-1998 e id., sent. n. 496 del 22-7-1999 alle quali adde id., Sez. I civ., sent. n. 1093 dell'1-11-2000 e id., sent. n. 1985 del 22-11-2000 hanno enunciato il principio, condivisibile, e dal quale non vi è ragione di discostarsi nella definizione della considerata vertenza, secondo cui i contributi dovuti ai consorzi di bonifica rientrano nella categoria 3 generale dei tributi, e, di conseguenza, per le relative controversie (escluse dal novero di quelle devolute alla cognizione delle commissioni tributarie a mente dell'art. 2 d. lgs 31-12-1992 n. 546, e ricadenti, perciò, nell'ambito della giurisdizione ordinaria) sussiste la competenza per materia del tribunale a mente dell'art. 9, comma 2, cod. proc. civ.- Alla stregua di tale enunciazione, la sentenza impugnata, siccome resa da giudice incompetente ratione materiae, deve essere senz'altro cassata e, nel contempo, in applicazione delle richiamate norme va riconosciuta e dichiarata la competenza del Tribunale di Brindisi a conoscere della causa in argomento. L'accoglimento della censura di cui al paragrafo precedente, travolgendo nella totalità la pronuncia impugnata, assorbe la delibazione delle restanti, sottordinate, doglianze, con le quali l'ente ricorrente ha chiesto sotto altri profili, la cassazione della discussa sentenza di merito. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio fin qui svoltosi, anche avuto riguardo ai tempi del consolidarsi del principio applicato.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione;
dichiara assorbiti gli altri mezzi cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi;
Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 9 novembre 2000. Il Presidente Dott. Enrico Papa می شورا Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. Antonino Di Blasi DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 10 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 E Osvaldo Ascanio N IL CANCELLIERE C1 O Osvaldo Ascanio